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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1250

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1250 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Trufa negra de Teruel (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Trufa negra de Teruel" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La Commissione rileva che la domanda, presentata dalla Spagna, era stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto ha natura esecutiva e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.

Iscrizione nel registro dell’Unione dell’indicazione geografica protetta "Trufa negra de Teruel" ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello unionale, dell’indicazione geografica protetta "Trufa negra de Teruel" per il prodotto agricolo interessato, con effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Riguarda la procedura di iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ex regolamento (UE) 2024/1143, per una domanda presentata dalla Spagna e già pubblicata prima dell’entrata in vigore di tale regolamento. Non disciplina aspetti produttivi o commerciali ulteriori oltre alla registrazione dell’IGP, né contiene esclusioni specifiche.

Iscrizione della IGP "Trufa negra de Teruel"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1250 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, iscrivendo nel registro unionale delle indicazioni geografiche la denominazione "Trufa negra de Teruel" come indicazione geografica protetta. L’atto si inserisce nel sistema dei regimi di qualità dell’Unione e conclude positivamente il procedimento avviato dalla Spagna.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando la Commissione ricorda che la domanda di registrazione era stata presentata e pubblicata secondo l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché era stata ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda è quindi stata trattata nel quadro transitorio previsto dal nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche.

Assenza di opposizioni

La Commissione precisa che non le è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione applicabile a tale domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. L’assenza di opposizioni consente la registrazione definitiva dell’indicazione geografica.

Effetti normativi

Con l’articolo 1, la "Trufa negra de Teruel" viene iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e ne sancisce l’obbligatorietà integrale e l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori interessati, l’effetto principale è la protezione unionale della denominazione registrata come IGP, con conseguente inserimento nel registro UE e applicazione del relativo regime giuridico previsto dal regolamento (UE) 2024/1143. Il testo non introduce ulteriori obblighi settoriali, deroghe o regimi sanzionatori specifici oltre alla registrazione stessa.

Disposizioni principali

Iscrizione della IGP "Trufa negra de Teruel"

L’articolo 1 prevede l’iscrizione dell’indicazione geografica "Trufa negra de Teruel" come IGP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Spagna e pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, essendo pervenuta alla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La procedura di opposizione di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile tramite l’articolo 90, paragrafo 2, non ha dato luogo ad alcuna dichiarazione di opposizione.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliregimi di qualitàmercato interno

Testo integrale

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