Regolamento (UE) 2026/1189
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1189 della Commissione, del 4 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda l’applicazione delle restrizioni all’impiego di determinati medicinali antimicrobici e che abroga il regolamento (UE) 2024/2598
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sulle importazioni di animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, concentrandosi sul rispetto delle restrizioni all’uso di alcuni antimicrobici nei paesi terzi esportatori. Per ragioni di trasparenza e semplificazione, integra nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 un nuovo allegato con l’elenco dei paesi/regioni autorizzati e con i relativi codici/simboli di idoneità. Contestualmente abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598, che disciplinava autonomamente la materia.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 inserendo un elenco unico di paesi terzi/regioni autorizzati per l’ingresso nell’UE di determinati animali e prodotti di origine animale rispetto alle restrizioni sui medicinali antimicrobici, e abroga il regolamento (UE) 2024/2598.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni. Riguarda, in particolare, le condizioni connesse al rispetto del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici previsto dall’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 e attuato dal regolamento delegato (UE) 2023/905. Non si applica agli animali selvatici, ai prodotti da essi derivati e ai prodotti composti, esclusi espressamente dall’allegato. L’articolo 1 si applica dal 3 settembre 2026; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’elenco UE dei paesi terzi autorizzati per l’ingresso di animali e prodotti di origine animale soggetti a restrizioni antimicrobiche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1189 riorganizza in un unico atto l’elenco dei paesi terzi o loro regioni dai quali è consentito l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, con specifico riferimento al rispetto delle restrizioni sull’uso di alcuni medicinali antimicrobici previste dall’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6. L’intervento mira a garantire trasparenza e agevolare i controlli ufficiali degli Stati membri, coordinando il regolamento (UE) 2017/625 con il regolamento delegato (UE) 2023/905.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2017/625 consente alla Commissione di subordinare l’ingresso nell’Unione di talune partite all’inclusione del paese terzo in un elenco specifico. Il regolamento delegato (UE) 2023/905 ha poi precisato le condizioni per assicurare che gli animali e i prodotti di origine animale esportati nell’Unione rispettino il divieto di utilizzo di antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività e il divieto di impiego di antimicrobici riservati al trattamento di infezioni umane. Il nuovo regolamento si inserisce in tale quadro e sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598.
Ambito oggettivo e soggettivo
L’atto riguarda esclusivamente l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni. L’allegato XVI bis del regolamento (UE) 2021/405 elenca le categorie merceologiche ammesse e i relativi paesi autorizzati, distinguendo tra:
- soggetti che hanno fornito prove e garanzie di conformità, indicati con "X";
- soggetti che utilizzano, per la produzione dei prodotti destinati all’esportazione, solo animali o prodotti originari di Stati membri o di altri paesi autorizzati, indicati con "Δ";
- casi particolari per l’acquacoltura, i molluschi e altre categorie, tramite note e simboli specifici. Sono espressamente esclusi dall’allegato gli animali selvatici, i prodotti da essi derivati e i prodotti composti.
Nuovo articolo 2 ter del regolamento (UE) 2021/405
Il nuovo articolo 2 ter disciplina l’elenco dei paesi terzi o loro regioni autorizzati per le importazioni in relazione alle restrizioni antimicrobiche. In sintesi:
- la lettera "X" indica che il paese/regione ha fornito alla Commissione le prove e garanzie richieste dall’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905;
- il simbolo "Δ" indica che il paese/regione utilizza, per la produzione destinata all’UE, solo animali o prodotti originari di Stati membri o di altri paesi terzi autorizzati. L’elenco è collocato nel nuovo allegato XVI bis del regolamento (UE) 2021/405.
Aggiornamento dell’allegato e modifiche specifiche
L’allegato contiene un elenco esteso di paesi terzi e territori con indicazione delle categorie ammesse. Il regolamento include nuovi inserimenti per paesi che hanno trasmesso le prove richieste dopo il regolamento (UE) 2024/2598, tra cui Armenia, Burkina Faso, Benin, Brunei, Belize, Guernsey, India, Indonesia, Iran, Kenya, Repubblica del Kirghizistan, Sri Lanka, Maurizio, Nigeria, Serbia, Eswatini, Tunisia, Tanzania, Uganda, Uzbekistan e Wallis e Futuna.
Sono inoltre effettuate alcune correzioni sostanziali:
- Albania: inserimento del simbolo "Δ" per i crostacei;
- Macedonia del Nord: inserimento della "X" per i budelli;
- Thailandia: sostituzione di "Δ" con "X" per le uova;
- Uruguay: "X" per i pesci e prodotti ottenuti da pesci e "M" per i molluschi;
- Colombia: inserimento di "Δ" per le uova.
In senso restrittivo, vengono soppresse alcune autorizzazioni o limitazioni non più attuali:
- Singapore perde la nota "11" che limitava l’autorizzazione ai soli pesci e prodotti ottenuti da pesci;
- Australia perde l’indicazione "X" per le uova;
- Isole Falkland perdono l’indicazione "X" per l’acquacoltura;
- Ucraina perde l’indicazione "X" per i conigli;
- Brasile perde le indicazioni per bovini, equini, pollame, acquacoltura, miele e budelli, in assenza di garanzie di adeguamento entro il 3 settembre 2026.
Abrogazione del regolamento (UE) 2024/2598
Per evitare duplicazioni normative, il regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598. Il contenuto sostanziale dell’elenco viene quindi trasferito e consolidato nel regolamento (UE) 2021/405, come allegato XVI bis.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, che contiene le modifiche materiali al regolamento (UE) 2021/405, si applica a decorrere dal 3 settembre 2026. Per gli operatori e per le autorità competenti ciò implica che, dalla data di applicazione, la verifica dell’ammissibilità delle partite interessate dovrà essere effettuata sulla base del nuovo allegato XVI bis e non più del regolamento abrogato.
Disposizioni principali
Inserimento dell’articolo 2 ter nel regolamento (UE) 2021/405
Viene introdotta una disciplina specifica per l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano in relazione alle restrizioni sull’impiego di determinati medicinali antimicrobici di cui all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6. I paesi/regioni che hanno fornito prove e garanzie sul rispetto dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 sono indicati con la lettera "X" per le specie o i prodotti interessati. I paesi/regioni che utilizzano, per la produzione di prodotti destinati all’esportazione nell’Unione, solo animali o prodotti di origine animale originari di Stati membri o di altri paesi terzi autorizzati sono indicati con il simbolo "Δ".
Nuovo allegato XVI bis con l’elenco dei paesi ammessi
Il testo dell’allegato del regolamento diventa il nuovo allegato XVI bis del regolamento (UE) 2021/405. L’allegato riporta, per ciascun paese terzo o regione, le categorie di animali e prodotti di origine animale autorizzate e i relativi simboli ("X", "Δ", "M") nonché le note esplicative e le esclusioni. Sono inclusi, tra gli altri, i paesi/regioni che hanno fornito prove e garanzie successive al regolamento (UE) 2024/2598, come Armenia, Burkina Faso, Benin, Brunei, Belize, Guernsey, India, Indonesia, Iran, Kenya, Repubblica del Kirghizistan, Sri Lanka, Maurizio, Nigeria, Serbia, Eswatini, Tunisia, Tanzania, Uganda, Uzbekistan e Wallis e Futuna.
Aggiornamenti puntuali delle indicazioni per singoli paesi
L’allegato modifica diverse posizioni: Albania con "Δ" per i crostacei; Macedonia del Nord con "X" per i budelli; Thailandia con "X" per le uova al posto di "Δ"; Uruguay con "X" per i pesci e prodotti ottenuti da pesci e con "M" per i molluschi; Colombia con "Δ" per le uova. Sono inoltre soppressi taluni riferimenti non più voluti o non più supportati da garanzie: per Singapore viene soppressa la nota "11" limitativa ai soli pesci e prodotti ottenuti da pesci; per Australia si sopprime l’indicazione "X" per le uova; per Isole Falkland si sopprime l’indicazione "X" per l’acquacoltura; per Ucraina si sopprime l’indicazione "X" per i conigli. Per il Brasile vengono soppressi i consensi per bovini, equini, pollame, acquacoltura, miele e budelli per mancanza di garanzie sul rispetto delle prescrizioni entro il 3 settembre 2026.
Abrogazione del regolamento (UE) 2024/2598
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 è abrogato, poiché il relativo elenco viene riassorbito e integrato nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 tramite il nuovo allegato XVI bis.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1 si applica solo a decorrere dal 3 settembre 2026, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2024/2598 che viene sostituito. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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