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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1249

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1249 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Simojärven muikku (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive l’indicazione geografica protetta «Simojärven muikku» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La Commissione constata che la domanda, presentata dalla Finlandia e pubblicata secondo la disciplina transitoria, non ha ricevuto opposizioni nei termini previsti. L’atto ha natura esecutiva e si limita a disporre la registrazione e l’entrata in vigore del regolamento stesso.

Iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Simojärven muikku» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, dell’indicazione geografica protetta «Simojärven muikku». Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda la procedura di iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata presentata dalla Finlandia e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non risultano dichiarazioni di opposizione.

Iscrizione della IGP «Simojärven muikku"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1249 della Commissione iscrive l’indicazione geografica protetta «Simojärven muikku» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il nuovo sistema unionale per le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli.

Contesto procedurale e base normativa

La Commissione richiama, quale base giuridica, l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Considera inoltre che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Finlandia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per questo, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in forza della disciplina previgente, ossia l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Esito della fase di opposizione

La Commissione afferma che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione resa applicabile alla domanda tramite l’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. In assenza di opposizioni, la registrazione è ritenuta ammissibile e opportuna.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 prevede l’iscrizione della denominazione «Simojärven muikku» come IGP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’atto non contiene ulteriori prescrizioni sostanziali su disciplinari, controlli o uso della denominazione, limitandosi all’effetto registrativo.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Iscrizione della IGP

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Simojärven muikku» come IGP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Base giuridica e continuità procedurale

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata inizialmente presentata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 ed è stata trattata come domanda transitoria ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.

Mancanza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheagroalimentareregimi di qualitàproprietà intellettuale

Testo integrale

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