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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1248

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1248 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione dispone l’iscrizione della denominazione «Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come IGP. La decisione segue la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia e l’assenza di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Il testo ha natura essenzialmente costitutiva e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro dell’Unione dell’indicazione geografica protetta «Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina» ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.

Ambito di applicazione

Si applica all’indicazione geografica «Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina» e produce effetti per l’intero territorio dell’Unione tramite l’iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. Riguarda, in particolare, il riconoscimento formale del prodotto registrato come IGP ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore; non prevede esclusioni specifiche nel testo fornito.

Iscrizione dell’IGP "Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1248 della Commissione dà attuazione al sistema di tutela delle indicazioni geografiche previsto dal regolamento (UE) 2024/1143, iscrivendo nel registro dell’Unione la denominazione «Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina» come indicazione geografica protetta. Il provvedimento segue l’istruttoria positiva della domanda presentata dall’Italia e l’assenza di opposizioni nel procedimento europeo.

Quadro procedurale

La Commissione richiama, in primo luogo, l’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in base al quale la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In secondo luogo, rileva che alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento. Tali passaggi conducono all’adozione del regolamento di esecuzione che formalizza la registrazione.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. La registrazione attribuisce, sul piano unionale, il riconoscimento formale della IGP e la sua conseguente tutela nell’ambito del sistema europeo delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’IGP nel registro dell’Unione

L’indicazione geografica «Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina» è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali della registrazione

La domanda di registrazione presentata dall’Italia è stata pubblicata a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricolitutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografichediritto alimentare

Testo integrale

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