Sentenza del 12/03/2018 n. 488 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Determinazione dell'imposta - Atto che contiene più disposizioni - Fideiussione - Natura accessoria in campo civilistico - Esclusione in campo tributario della natura accessoria - Autonomia dei singoli negozi - Sussiste - Conseguenze ai fini Iva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso della maggiore imposta di registro versata in relazione a un decreto ingiuntivo emesso sia nei confronti del debitore principale, per un credito soggetto a IVA, sia nei confronti del fideiussore. L'Istituto sosteneva che, data la natura civilistica accessoria della fideiussione rispetto all'obbligazione principale, anche la relativa disposizione dovesse essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa, con applicazione del regime IVA dell'obbligazione principale. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che, ai fini tributari, il rapporto fideiussorio fosse autonomo e dovesse essere tassato separatamente, in misura proporzionale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Firenze ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, respingendo il ricorso originario dell'Istituto di credito. Ha ritenuto che la natura accessoria della fideiussione, prevista dagli artt. 1939 e 1941 c.c. in ambito civilistico, non si estenda automaticamente alla disciplina tributaria. Ai fini dell'imposta di registro, in applicazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, prevale il principio dell'autonomia dei singoli negozi: la fideiussione deve quindi essere tassata autonomamente e non beneficia del regime IVA applicabile al credito principale per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA. L'Istituto è stato inoltre condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in 600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Articoli 1939 e 1941 del Codice civile
Riconoscono la natura accessoria della fideiussione sul piano civilistico, ma tale accessorietà non determina necessariamente un trattamento fiscale unitario con l'obbligazione principale.
Articolo 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
La norma è stata interpretata nel senso che, ai fini dell'imposta di registro, i singoli negozi e le singole disposizioni enunciate nell'atto devono essere considerati autonomamente, anche quando uno di essi abbia natura accessoria sul piano civilistico.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - disciplina dell'imposta di registro
La tassazione colpisce la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva; pertanto, la fideiussione può essere soggetta a imposta proporzionale distinta dall'imposizione relativa all'obbligazione principale.
Massime di principio
- La natura accessoria di un contratto secondo il diritto civile non comporta automaticamente l'accessorietà anche ai fini fiscali.
- Nell'imposta di registro occorre esaminare autonomamente ciascun negozio o disposizione contenuta nell'atto, verificando il relativo regime impositivo.
- La fideiussione può essere assoggettata a imposta di registro proporzionale anche quando garantisce un'obbligazione principale soggetta a IVA.
- Il fatto che il creditore sia un soggetto IVA non estende automaticamente il regime IVA alla fideiussione.
- Quando un decreto ingiuntivo riguarda contemporaneamente debitore principale e fideiussore, la garanzia può richiedere una tassazione distinta rispetto al credito principale.
- In situazioni analoghe, è opportuno distinguere sempre tra accessorietà civilistica del rapporto e autonomia fiscale dei negozi, verificando il testo dell'atto e le norme specifiche dell'imposta applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 mar 2018Sentenza del 12/03/2018 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 12 mar 2018Sentenza del 12/03/2018 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 12 mar 2018Sentenza del 12/03/2018 n. 57 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 mar 2018Sentenza del 12/03/2018 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 12 mar 2018Sentenza del 12/03/2018 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 12 mar 2018Sentenza del 12/03/2018 n. 127 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →