Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/03/2018 n. 488 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Determinazione dell'imposta - Atto che contiene più disposizioni - Fideiussione - Natura accessoria in campo civilistico - Esclusione in campo tributario della natura accessoria - Autonomia dei singoli negozi - Sussiste - Conseguenze ai fini Iva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso della maggiore imposta di registro versata in relazione a un decreto ingiuntivo emesso sia nei confronti del debitore principale, per un credito soggetto a IVA, sia nei confronti del fideiussore. L'Istituto sosteneva che, data la natura civilistica accessoria della fideiussione rispetto all'obbligazione principale, anche la relativa disposizione dovesse essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa, con applicazione del regime IVA dell'obbligazione principale. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che, ai fini tributari, il rapporto fideiussorio fosse autonomo e dovesse essere tassato separatamente, in misura proporzionale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Firenze ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, respingendo il ricorso originario dell'Istituto di credito. Ha ritenuto che la natura accessoria della fideiussione, prevista dagli artt. 1939 e 1941 c.c. in ambito civilistico, non si estenda automaticamente alla disciplina tributaria. Ai fini dell'imposta di registro, in applicazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, prevale il principio dell'autonomia dei singoli negozi: la fideiussione deve quindi essere tassata autonomamente e non beneficia del regime IVA applicabile al credito principale per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA. L'Istituto è stato inoltre condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Articoli 1939 e 1941 del Codice civile

    Riconoscono la natura accessoria della fideiussione sul piano civilistico, ma tale accessorietà non determina necessariamente un trattamento fiscale unitario con l'obbligazione principale.

  • Articolo 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

    La norma è stata interpretata nel senso che, ai fini dell'imposta di registro, i singoli negozi e le singole disposizioni enunciate nell'atto devono essere considerati autonomamente, anche quando uno di essi abbia natura accessoria sul piano civilistico.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - disciplina dell'imposta di registro

    La tassazione colpisce la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva; pertanto, la fideiussione può essere soggetta a imposta proporzionale distinta dall'imposizione relativa all'obbligazione principale.

Massime di principio

  • La natura accessoria di un contratto secondo il diritto civile non comporta automaticamente l'accessorietà anche ai fini fiscali.
  • Nell'imposta di registro occorre esaminare autonomamente ciascun negozio o disposizione contenuta nell'atto, verificando il relativo regime impositivo.
  • La fideiussione può essere assoggettata a imposta di registro proporzionale anche quando garantisce un'obbligazione principale soggetta a IVA.
  • Il fatto che il creditore sia un soggetto IVA non estende automaticamente il regime IVA alla fideiussione.
  • Quando un decreto ingiuntivo riguarda contemporaneamente debitore principale e fideiussore, la garanzia può richiedere una tassazione distinta rispetto al credito principale.
  • In situazioni analoghe, è opportuno distinguere sempre tra accessorietà civilistica del rapporto e autonomia fiscale dei negozi, verificando il testo dell'atto e le norme specifiche dell'imposta applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.