Cassazione Civile, Sentenza n. 7361/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione dell'USB avverso un'ordinanza ingiunzione (sanzione di €533,60) per affissione senza autorizzazione di due locandine su una pensilina pubblica recanti la dicitura "11 marzo sciopero generale generalizzato". Il Comune deduceva violazione dell'art.6 l.689/1981, dell'art.24 d.lgs. 507/1993 e degli obblighi probatori (art.2697 c.c.), sostenendo che dalla inerenza del messaggio agli scopi dell'USB e dalle indicazioni rinvenute sulla locandina si potesse desumere la responsabilità solidale dell'organizzazione sindacale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Comune e confermato la sentenza del Tribunale. Ha ritenuto che non sussistesse adeguata prova del nesso tra l'autore materiale dell'affissione e l'USB: la circostanza che il manifesto trattasse uno sciopero generale indetto da più sigle e la presenza di generiche indicazioni relative alla USB non soddisfacevano i requisiti di gravità e precisione richiesti per una presunzione di responsabilità solidale. Sono state compensate le spese di giudizio e disposto che la ricorrente versi l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 24
Stabilisce che per le violazioni in materia di pubblicità si applicano le norme sanzionatorie della legge n.689/1981; la Corte ha applicato tale riferimento richiedendo però la prova della riconducibilità dell'affissione all'ente per ritenere operante la responsabilità solidale.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 20, comma 1
Prevede che gli oneri per la rimozione dei manifesti siano a carico dei soggetti per conto dei quali sono affissi; citato come parte del quadro normativo ma non determinante per l'accertamento della responsabilità solidale nel caso concreto.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 6
Disciplina la responsabilità solidale: il proprietario della cosa o la persona giuridica possono essere obbligati in solido con l'autore della violazione se la violazione è commessa da un rappresentante o dipendente nell'esercizio delle funzioni; la Corte ha ribadito che la solidarietà può derivare anche da rapporti di affidamento/avvalimento ma richiede prova della riconducibilità dell'attività al beneficiario.
Norma sull'onere della prova: in contestazione dal Comune in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha confermato che spetta a chi agisce provare il collegamento necessario per la responsabilità solidale.
Regola le presunzioni (gravità, precisione, concordanza): la Corte ha applicato il controllo di legittimità sulle presunzioni utilizzate dal giudice di merito, ritenendo che gli indizi forniti dal Comune non avessero i requisiti richiesti.
Cass. Sez. Un., 22 settembre 2017, n. 22082 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio che la solidarietà prevista dall'art.6 non è solo garanzia privata ma anche strumento pubblicistico di deterrenza; tuttavia la funzione deterrente non solleva dall'obbligo di prova del rapporto o della riconducibilità dell'affissione al soggetto beneficiario.
Massime di principio
- La responsabilità solidale dell'ente per affissioni abusive non può fondarsi sul mero vantaggio derivante dal messaggio: è necessaria la prova che i manifesti siano stati affissi per conto dell'ente (committente/autore) o la dimostrazione di un rapporto comprovato con l'autore materiale (proprietà della cosa, affidamento, avvalimento).
- Le presunzioni probatorie devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza (art.2729 c.c.); elementi generici come l'inerenza del messaggio agli scopi dell'ente o la presenza di indicazioni non specifiche sull'organizzazione non sono di per sé sufficienti.
- In caso di comunicazioni collettive (es. sciopero indetto da più sigle) la riconducibilità esclusiva dell'affissione a una singola organizzazione richiede indizi più stringenti (logo ufficiale, prova di commissione/stampa, documentazione di consegna o pagamento).
- Il Comune o l'ente che sanziona deve documentare il collegamento tra autore materiale e soggetto ritenuto responsabile; a mancare tale documentazione, il giudice deve annullare la sanzione.
- La proprietà del mezzo o della cosa utilizzata per la violazione può comportare responsabilità solidale, salvo che il proprietario provi che l'uso sia avvenuto contro la sua volontà.
- Per evitare rigetti, l'amministrazione affidataria della riscossione dovrebbe raccogliere prove dirette (identificazione dell'affissore, tracce di commissione/stampa, testimonianze, movimenti finanziari) prima di irrogare sanzioni in solido.
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