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Sentenza

Sentenza n. 2433/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 2 dicembre 2025, relativa alla richiesta di pagamento di somme per prestazioni sanitarie fruite asseritamente senza i requisiti per l’esenzione dal ticket

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto l’accesso alla documentazione posta a fondamento della richiesta di pagamento dell’ASP, comprendente: l’autocertificazione richiamata dall’Azienda; l’atto indicante la prestazione sanitaria fruita in regime di esenzione e la relativa data; il conteggio della quota di partecipazione alla spesa sanitaria; ogni altro atto utilizzato nel procedimento conclusosi con la richiesta di pagamento; nonché gli ulteriori atti presupposti, prodromici o connessi. L’istanza era finalizzata alla tutela in giudizio dei propri interessi. A fronte del silenzio dell’ASP, la parte ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. Nel corso del giudizio l’Azienda ha osteso soltanto la documentazione indicata alle lettere b) e c), mentre non ha prodotto l’autocertificazione e gli ulteriori documenti indicati alle lettere a), d) ed e). L’ASP, pur ritualmente intimata, non si è costituita e non ha contestato tale circostanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l’interesse diretto, concreto e attuale previsto dall’art. 22 l. 241/1990, osservando che la situazione giuridicamente rilevante legittimante l’accesso è più ampia rispetto all’interesse all’impugnazione e non richiede necessariamente la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. È sufficiente che i documenti richiesti abbiano prodotto o siano idonei a produrre effetti diretti o indiretti nella sfera del richiedente. Il requisito di strumentalità deve essere inteso in senso ampio: l’accesso non deve essere necessariamente finalizzato alla difesa in uno specifico giudizio, essendo sufficiente la sua utilità per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Quando l’accesso è preordinato a un eventuale giudizio, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono valutare preventivamente la fondatezza, l’ammissibilità o la rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda giudiziale, valutazioni riservate al giudice del merito. Nel caso concreto il rapporto tra la documentazione richiesta e la posizione della ricorrente è stato ritenuto necessario e qualificato. Inoltre, in assenza di contestazione specifica da parte dell’ASP non costituita, il Collegio ha ritenuto provata la mancata ostensione integrale. Ha quindi ordinato all’ASP di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’esame e l’estrazione di copia dei documenti richiesti. L’ASP è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    Il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

    L’interesse legittimante l’accesso ha consistenza autonoma ed è più ampio dell’interesse all’impugnazione: non richiede necessariamente un diritto soggettivo o un interesse legittimo, ma il collegamento diretto, concreto e attuale tra la documentazione e una situazione giuridicamente rilevante del richiedente.

  • art. 116 c.p.a.

    Costituisce il rito attraverso il quale è stata proposta la domanda giudiziale di accertamento del diritto di accesso e di ordine di esibizione dei documenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata, ma tale situazione non deve necessariamente consistere in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo suscettibile di immediata impugnazione.
  • La strumentalità dell’accesso rispetto alla tutela dell’interesse del richiedente deve essere intesa in senso ampio: è sufficiente che la disponibilità dei documenti sia utile alla cura di un interesse giuridicamente rilevante, senza che l’accesso debba essere necessariamente ed esclusivamente finalizzato alla difesa in un giudizio già instaurato.
  • Quando l’accesso è richiesto in vista dell’utilizzazione dei documenti in giudizio, non possono essere anticipatamente valutate, nel procedimento o nel giudizio sull’accesso, la fondatezza, l’ammissibilità o la rilevanza della futura domanda giudiziale; tali valutazioni spettano al giudice chiamato a decidere quella domanda.
  • L’interesse all’accesso deve essere valutato in astratto e conserva autonomia rispetto allo scopo ultimo perseguito dal richiedente, purché sussista il collegamento diretto, concreto e attuale tra i documenti e la posizione giuridicamente rilevante.
  • La mancata contestazione specifica dell’amministrazione, ritualmente intimata ma non costituita, può consentire di ritenere provato il fatto allegato dal ricorrente relativo alla mancata ostensione integrale della documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAssistenza e prestazioni sanitarieDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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