Direttiva 2026/706
Direttiva (UE) 2026/706 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e peri distributori di gas compresso e i contatori dell’energia elettrica, del gas e dell’energia termica, (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna in modo puntuale la direttiva 2014/32/UE per adeguarla agli sviluppi tecnologici e alle nuove esigenze di mercato, con particolare attenzione alla mobilità elettrica, ai gas alternativi, all’idrogeno, ai contatori intelligenti e alle applicazioni di raffreddamento. Introduce nuovi allegati armonizzati per i sistemi di misura delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici e dei distributori di gas compresso, e modifica i requisiti tecnici di contatori del gas, dell’energia elettrica e dell’energia termica. La direttiva stabilisce un termine di recepimento al 10 aprile 2028 e un’applicazione delle misure nazionali dal 10 ottobre 2028, con specifiche discipline transitorie per immissione sul mercato, messa in servizio, certificazioni e notificazione degli organismi di valutazione della conformità.
Modifica mirata della direttiva 2014/32/UE (MID) per estendere e aggiornare l’armonizzazione metrologica a sistemi di misura per ricarica di veicoli elettrici, distributori di gas compresso, contatori del gas, dell’energia elettrica e dell’energia termica, includendo anche applicazioni di raffreddamento.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto direttiva di modifica della direttiva 2014/32/UE, con effetti sugli strumenti di misura immessi sul mercato e messi in servizio nell’UE. L’intervento riguarda in particolare: contatori del gas e dispositivi di conversione (MI-002), contatori di energia elettrica attiva (MI-003), sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici (MI-011), contatori di energia termica anche per applicazioni di raffreddamento (MI-004) e sistemi di misura per distributori di gas compresso (MI-012). Restano rilevanti le esclusioni già previste dalla MID per gli strumenti che non rientrano nella relativa disciplina; inoltre gli allegati nuovi chiariscono che i sistemi per ricarica EV e per gas compresso non sono considerati strumenti di misura di servizi ai sensi dell’allegato I. Sono previste disposizioni transitorie per strumenti già immessi sul mercato prima delle nuove date di applicazione e per certificati nazionali o MID rilasciati prima del 10 ottobre 2028.
Direttiva (UE) 2026/706 – modifica della direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura
La direttiva interviene in modo mirato sulla direttiva 2014/32/UE per adeguare il quadro metrologico europeo agli sviluppi tecnologici e di mercato intervenuti negli ultimi anni. Il legislatore UE evidenzia, nei considerando, la necessità di mantenere l’armonizzazione del mercato interno, rafforzando al contempo la tutela dei consumatori e la neutralità tecnologica dei requisiti essenziali.
Finalità e razionale dell’intervento
La finalità è duplice: da un lato garantire che gli strumenti di misura immessi sul mercato interno continuino a soddisfare requisiti elevati di accuratezza, sicurezza e protezione degli interessi pubblici; dall’altro colmare i vuoti della disciplina vigente rispetto a tecnologie ormai diffuse, come la ricarica dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso, l’uso dell’idrogeno e dei gas alternativi, i contatori intelligenti e le applicazioni di raffreddamento per l’energia termica.
I considerando sottolineano che i requisiti tecnici della direttiva 2014/32/UE erano rimasti sostanzialmente invariati per oltre vent’anni e che ciò rendeva necessario un aggiornamento degli allegati tecnici. La direttiva opera quindi come modifica settoriale della MID, non come rifusione integrale.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e incide sugli strumenti di misura disciplinati dalla direttiva 2014/32/UE, in particolare:
- contatori del gas e dispositivi di conversione (MI-002);
- contatori di energia elettrica attiva (MI-003);
- contatori di energia termica (MI-004), anche per il raffreddamento;
- sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici (MI-011);
- sistemi di misura per distributori di gas compresso (MI-012).
Sono richiamati gli strumenti già inclusi nella MID, ma il nucleo innovativo riguarda i nuovi allegati per EV charging e gas compresso e l’aggiornamento dei requisiti per gas, elettricità e calore. Gli allegati V bis e VII bis chiariscono inoltre che i nuovi sistemi di misura non sono strumenti di misura di servizi ai sensi dell’allegato I.
Recepimento, applicazione e decorrenze
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 10 aprile 2028. Tali misure si applicano dal 10 ottobre 2028. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni transitorie
L’articolo 2 disciplina una serie di transizioni per evitare interruzioni del mercato e consentire l’adeguamento degli operatori:
- gli strumenti conformi alla direttiva 2014/32/UE all’8 aprile 2026 e immessi sul mercato prima del 10 ottobre 2028 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio;
- per gli strumenti di cui agli allegati V bis e VII bis, conformi al diritto nazionale di uno Stato membro e immessi sul mercato prima del 10 aprile 2030, vale una tutela transitoria analoga;
- i certificati relativi a strumenti rientranti nell’ambito della direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, restano validi fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 10 aprile 2038.
Sono quindi previste finestre temporali ampie per lo smaltimento delle scorte e l’adeguamento tecnico-industriale.
Notifica degli organismi di valutazione della conformità
La direttiva consente la notifica anticipata, prima del 10 ottobre 2028, degli organismi di valutazione della conformità già conformi alla direttiva come modificata il 9 aprile 2026. Tali organismi possono svolgere in anticipo le procedure di valutazione della conformità e rilasciare certificati per gli strumenti di cui agli allegati II, III e V.
Per gli operatori del settore ciò è rilevante perché riduce il rischio di ritardi nell’avvio della nuova disciplina al momento dell’applicazione delle norme nazionali.
Modifiche ai requisiti generali dell’allegato I
L’allegato I viene aggiornato per rafforzare la leggibilità, l’integrità e la tracciabilità dei risultati di misura. In particolare:
- la definizione relativa all’accettazione del risultato della misurazione è adattata ai sistemi EV e gas compresso, prevedendo che tutte le parti della transazione accettino il risultato al momento in cui la misurazione è conclusa;
- il punto 10.2 richiede che l’indicazione del risultato sia chiara e inequivocabile, che sia accompagnata dalle necessarie marcature e iscrizioni, e che sia protetta da cancellazioni o modifiche accidentali per contatori del gas, dell’energia elettrica, sistemi EV e sistemi per gas compresso;
- il nuovo punto 10.6 disciplina l’accessibilità del risultato e dei dati pertinenti senza ausili, tramite visualizzatore locale, stampa o registrazione metrologicamente controllati, visualizzatore a distanza e, per EV e gas compresso, anche un dispositivo destinato ai consumatori o agli utilizzatori finali;
- il risultato di misura deve essere tracciabile allo strumento sotto controllo metrologico e protetto contro le manomissioni; deve inoltre costituire la base per la determinazione del prezzo, se del caso.
Contatori del gas e dispositivi di conversione: allegato IV
L’allegato IV è profondamente rivisto e assume il titolo "Contatori del gas e dispositivi di conversione (MI-002)". L’obiettivo è includere gas combustibili alternativi, idrogeno, contatori intelligenti e nuove funzionalità di conversione energetica.
Tra le principali novità:
- il primo comma chiarisce che i requisiti si applicano a strumenti destinati a usi residenziali, commerciali e di industria leggera;
- la parte definizioni viene ampliata con nozioni su dispositivo di conversione del volume, determinazione del potere calorifico, conversione dell’energia e potere calorifico superiore/lordo;
- il campo di portata è precisato con criteri minimi e con l’obbligo di indicare sul contatore eventuali intervalli multipli di portata;
- i requisiti sull’immunità elettromagnetica vengono aggiornati per includere i dispositivi di conversione e quelli per la determinazione del potere calorifico;
- l’energia deve essere indicata in joule o wattora, o multipli decimali.
Sono poi introdotte nuove regole per i dispositivi di conversione:
- errore massimo tollerato dello 0,5 % a condizioni standard specifiche per alcuni casi;
- 0,7 % per i dispositivi di conversione termica in condizioni nominali;
- 1 % per altri dispositivi di conversione in condizioni nominali;
- per la conversione dell’energia, errore massimo tollerato pari a 0,05 %.
La nuova parte II bis disciplina invece i dispositivi per la determinazione del potere calorifico del gas, imponendo al fabbricante di specificare l’intervallo di composizione chimica del gas e le condizioni di base, oltre a fissare una classe di accuratezza 0,5 o 1,0, criteri di durabilità, idoneità, unità di misura e limiti sugli effetti dei disturbi.
Contatori di energia elettrica: allegato V
L’allegato V aggiorna la disciplina dei contatori dell’energia elettrica attiva, con particolare attenzione alla corrente continua e ai contatori intelligenti.
Le modifiche più significative riguardano:
- ridefinizione di Ist, Imin, f, fn e PF;
- precisazione degli intervalli operativi minimi per contatori a corrente alternata, con valori di tensione, frequenza e fattore di potenza da rispettare;
- introduzione di una disciplina specifica per i contatori a corrente continua, compreso l’intervallo di tensione misurabile;
- aggiornamento della tabella degli errori massimi tollerati in funzione delle condizioni di funzionamento;
- chiarimento dell’ambiente elettromagnetico speciale per contatori di energia elettrica a corrente alternata e continua;
- revisione delle prove relative a sequenza di fase, armoniche e correnti continue;
- precisazione che, in assenza di carico, il contatore non deve registrare energia e che l’avvio deve avvenire a un tasso di variazione determinato dalla tensione minima in condizioni nominali e da Ist.
Sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici: nuovo allegato V bis
Il nuovo allegato V bis crea un quadro armonizzato per i sistemi di misura installati nelle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. La definizione è ampia e comprende il trasferimento conduttivo di energia tra l’apparecchiatura di alimentazione e vari tipi di veicoli elettrici, inclusi veicoli a motore, motrici ferroviarie, imbarcazioni, navi e aeromobili.
Il fabbricante deve definire l’indice di classe, scegliendo tra classe A, B e C, e indicare le condizioni di funzionamento nominali. Sono fissati valori minimi per Ist, Imin e Imax, nonché condizioni minime per tensione, frequenza e fattore di potenza. Per i sistemi a corrente alternata:
- la tensione deve essere compresa tra 0,9·Un e 1,1·Un;
- la frequenza tra 0,98·fn e 1,02·fn;
- il fattore di potenza deve essere almeno 0,9;
- la distorsione ammessa è limitata, e la MMQ non può superare 0,1 kWh.
Per i sistemi a corrente continua:
- l’intervallo di tensione misurabile deve essere compreso tra la tensione di uscita nominale più bassa e quella più alta;
- la MMQ non può superare 1 kWh.
La direttiva stabilisce anche errori massimi tollerati differenziati per classe e livello di corrente, obblighi sui cavi con connettore, requisiti contro i disturbi, criteri di temperatura, prova di funzionamento, protezione del punto di trasferimento e principio di non favoritismo sistematico. L’energia misurata deve essere indicata in kWh o multipli decimali. Le procedure di valutazione della conformità consentite sono B + F, B + D, G o H1.
Contatori di energia termica e raffreddamento: allegato VI
L’allegato VI amplia la disciplina dei contatori di energia termica includendo espressamente anche il raffreddamento, oltre al riscaldamento. La definizione del contatore viene adattata di conseguenza, e la differenza di temperatura Δθ è definita in modo da coprire anche i casi in cui Δθ è negativa.
I requisiti specifici aggiornano:
- i parametri relativi a temperatura e differenze di temperatura, con eccezioni per le applicazioni di raffreddamento;
- il rapporto tra le portate qp e qi, che deve essere almeno pari a 5.
L’intervento consente di evitare ulteriori certificazioni nazionali per i prodotti destinati al raffreddamento.
Sistemi di misura per distributori di gas compresso: nuovo allegato VII bis
Il nuovo allegato VII bis armonizza i sistemi di misura per distributori di gas compresso, con una disciplina pensata per la misurazione continua e dinamica di quantità di gas compresso, in massa e, se del caso, in energia.
Le definizioni coprono misuratore, calcolatore, strumento di misura associato, dispositivo di conversione, sistema di misura, distributore di gas compresso, punto di trasferimento, sistema self-service, dispositivo self-service, quantità minima misurata, indicazione diretta, sistemi interrompibili e non interrompibili, campo di portata.
Sul piano tecnico, il fabbricante deve specificare:
- il campo di portata, con rapporto Qmax/Qmin almeno pari a 10;
- le proprietà del gas da misurare, come intervallo di temperatura, di pressione, potere calorifico e caratteristiche del gas;
- il valore nominale della tensione di alimentazione.
Gli errori massimi tollerati sono fissati al:
- 2,0 % per sistemi di misura dell’idrogeno compresso;
- 1,5 % per gli altri sistemi di misura dei gas compressi.
La quantità minima misurata deve essere espressa nella forma 1×10n, 2×10n o 5×10n. Sono disciplinati inoltre disturbi, durabilità, sicurezza nelle transazioni commerciali di vendita diretta, blocco o azzeramento del visualizzatore, interruzioni di alimentazione elettrica e unità di misura in kg e, se applicabile, joule o wattora. Le procedure di valutazione della conformità consentite sono B + F, B + D, H1 o G.
Rilevanza pratica per gli operatori italiani
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per i fabbricanti, importatori, distributori, installatori e operatori di infrastrutture di ricarica o di distribuzione gas, oltre che per gli organismi notificati e i soggetti che gestiscono certificazioni e conformità. La presenza di termini di recepimento e di applicazione differiti impone una verifica tempestiva dei processi di compliance, della documentazione tecnica, delle marcature e della validità dei certificati già rilasciati.
In concreto, i nuovi allegati e gli aggiornamenti tecnici impongono un allineamento delle specifiche di prodotto e delle procedure di prova, con impatti anche su contrattualistica di fornitura, gestione delle scorte, certificazioni, responsabilità da conformità metrologica e pianificazione degli investimenti infrastrutturali.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’ambito della MID
L’articolo 1 modifica l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/32/UE includendo espressamente, tra gli strumenti di misura armonizzati, i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011) e i sistemi di misura per i distributori di gas compresso (MI-012), oltre ai contatori dell’acqua (MI-001), del gas e dispositivi di conversione (MI-002), dell’energia elettrica attiva (MI-003), dell’energia termica (MI-004), e agli altri strumenti già elencati. Vengono inoltre modificati gli allegati I, IV, V e VI e inseriti i nuovi allegati V bis e VII bis.
Disposizioni transitorie su immissione sul mercato e messa in servizio
L’articolo 2 prevede che gli Stati membri non ostacolino la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di strumenti conformi alla direttiva 2014/32/UE all’8 aprile 2026 e immessi sul mercato prima del 10 ottobre 2028. Per gli strumenti definiti negli allegati V bis e VII bis, conformi al diritto nazionale di uno Stato membro e immessi sul mercato prima del 10 aprile 2030, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio non possono essere ostacolate. I certificati relativi a strumenti rientranti nell’ambito della direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, e rilasciati prima del 10 ottobre 2028 restano validi fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 10 aprile 2038.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 10 aprile 2028 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 10 ottobre 2028. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Notifica anticipata degli organismi di valutazione della conformità
L’articolo 4 consente, in deroga alla direttiva 2014/32/UE, la notifica anticipata degli organismi di valutazione della conformità conformi alla direttiva come modificata il 9 aprile 2026, prima del 10 ottobre 2028. Tali organismi possono svolgere le procedure di valutazione della conformità e rilasciare certificati per gli strumenti di misura degli allegati II, III e V prima della data di applicazione della direttiva.
Modifiche ai requisiti essenziali generali (allegato I)
L’allegato I è aggiornato per rafforzare la neutralità tecnologica e la protezione dell’utilizzatore. La nozione di accettazione del risultato della misurazione è adattata ai sistemi di misura per EV e gas compresso, prevedendo che tutte le parti della transazione accettino il risultato al momento della conclusione della misurazione. Il punto 10.2 richiede che l’indicazione del risultato sia chiara, inequivocabile e protetta da cancellazioni o modifiche accidentali per contatori del gas, contatori elettrici, sistemi EV e sistemi gas compresso. È introdotto il punto 10.6, che disciplina l’accessibilità dei risultati e dei dati rilevanti senza ausili per contatori gas/elettricità e per i nuovi sistemi EV e gas compresso, ammettendo visualizzazione locale, stampa, registrazione, visualizzazione remota e, per EV e gas compresso, anche un dispositivo destinato a consumatori o utilizzatori finali; il risultato deve essere tracciabile allo strumento sotto controllo metrologico, con misure di sicurezza contro le manomissioni e base di calcolo del prezzo, se del caso.
Nuovi requisiti per contatori del gas e dispositivi di conversione (allegato IV)
L’allegato IV è rinominato "Contatori del gas e dispositivi di conversione (MI-002)" e viene esteso a usi residenziali, commerciali e di industria leggera. Sono aggiornate le definizioni, includendo contatori che misurano volume o massa e, se del caso, energia, nonché dispositivi per il potere calorifico, dispositivi di conversione del volume ed energia e il potere calorifico superiore/lordo. Vengono rafforzati i requisiti di campo di portata, immunità ai disturbi elettromagnetici e indicazione dell’energia in joule o wattora. Sono introdotti requisiti specifici per i dispositivi di conversione dell’energia (errore massimo tollerato dello 0,05 %) e una nuova parte II bis per i dispositivi di determinazione del potere calorifico del gas, con obblighi su condizioni di base, errori massimi tollerati, effetto dei disturbi, durabilità, idoneità e unità di misura.
Aggiornamento dei contatori di energia elettrica (allegato V)
L’allegato V è aggiornato per tenere conto dei contatori intelligenti, della corrente continua e dell’ampliamento delle condizioni operative. Sono ridefinite alcune nozioni di base, compresi Ist, Imin, frequenza, frequenza di riferimento e fattore di potenza. Per i contatori a corrente alternata si stabiliscono intervalli minimi di tensione, frequenza e fattore di potenza; per i contatori in corrente continua si definisce l’intervallo di tensione misurabile. Sono rivisti i criteri di accuratezza, l’ambiente elettromagnetico speciale, i disturbi ammessi, il funzionamento senza carico e l’avvio. È previsto che l’energia sia indicata in kWh o multipli decimali.
Nuovo allegato per i sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici (MI-011)
Il nuovo allegato V bis armonizza i requisiti per i sistemi di misura delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, applicabili al trasferimento conduttivo di energia tra apparecchiatura di alimentazione e veicoli elettrici. I sistemi non sono considerati strumenti di misura di servizi. Il fabbricante deve dichiarare la classe di accuratezza, le condizioni di funzionamento nominali e gli intervalli per tensione, frequenza, fattore di potenza, Ist, Imin, Itr, Imax e, per la corrente continua, l’intervallo di tensione di uscita. Sono fissati MMQ massimi pari a 0,1 kWh per AC e 1 kWh per DC, gli errori massimi tollerati per le classi A/B/C e requisiti specifici su cavi con connettore, disturbi, grandezze di influenza, unità di misura in kWh e idoneità all’uso previsto. Le procedure di valutazione della conformità ammesse sono B + F, B + D, G o H1.
Contatori di energia termica e applicazioni di raffreddamento
L’allegato VI modifica la definizione di contatore di energia termica, includendo espressamente sia il riscaldamento sia il raffreddamento. La differenza di temperatura Δθ è definita in modo coerente con le applicazioni di raffreddamento, prevedendo Δθ ≤ 0 per il raffreddamento. I requisiti specifici sono aggiornati in materia di temperature, differenze di temperatura e portate del liquido, con l’eccezione delle applicazioni di raffreddamento per alcune restrizioni di rapporto.
Nuovo allegato per i sistemi di misura per distributori di gas compresso (MI-012)
Il nuovo allegato VII bis armonizza i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di gas compresso, con o senza conversione in energia, e li distingue dagli strumenti di misura di servizi. Sono definite le figure tecniche del misuratore, del calcolatore, dello strumento di misura associato, del dispositivo di conversione, del sistema self-service e della quantità minima misurata (QMM). Il fabbricante deve specificare condizioni di funzionamento nominali, proprietà del gas, alimentazione, classe di accuratezza e limiti di errore: 2,0 % per l’idrogeno compresso e 1,5 % per gli altri gas compressi, con errore massimo tollerato doppio per la QMM. Sono disciplinati disturbi, durabilità, idoneità, vendita diretta, visualizzazione dei risultati, interruzione dell’alimentazione elettrica e unità di misura in kg e, se del caso, joule o wattora; le procedure di conformità ammesse sono B + F, B + D, H1 o G.
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