Cassazione Civile, Ordinanza n. 06024/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso di un credito IRES maturato in un lungo arco temporale. La società sosteneva che il credito derivasse da ritenute sugli interessi attivi maturati su determinati rapporti bancari, formalmente intestati a un soggetto diverso ma, secondo la tesi difensiva, riferibili alla società cedente poi confluita in altra società in liquidazione. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la decisione era stata sostanzialmente confermata per mancanza di prova diretta della riferibilità dei conti e delle ritenute alla società cedente. La società ha quindi proposto un ricorso per revocazione contro la sentenza d’appello, deducendo errore di fatto per omesso esame di una dichiarazione prodotta in appello, resa dal soggetto intestatario dei conti, che avrebbe attestato il ruolo fiduciario della società intestataria e la titolarità sostanziale dei rapporti in capo alla società cedente. Avverso la declaratoria di inammissibilità della revocazione, la società ha poi proposto cassazione lamentando: violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e dell’art. 64 d.lgs. 546/1992; erronea liquidazione delle spese di lite, perché quantificate oltre i limiti dei parametri applicabili e senza adeguata motivazione; omessa considerazione che l’ufficio si era difeso tramite propri funzionari. Nel ricorso contro la sentenza d’appello, la società ha inoltre dedotto omesso esame di un fatto decisivo, motivazione apparente e violazione delle regole sulla prova presuntiva e sull’onere della prova, sostenendo che i giudici di merito avessero trascurato la produzione documentale di appello e mal valutato gli elementi indiziari sulla titolarità dei conti e delle ritenute.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione. Ha rigettato integralmente il ricorso n. 11541/2023 contro la sentenza di appello che aveva negato il rimborso ulteriore del credito IRES, ritenendo infondati i motivi sull’omesso esame del documento, sulla motivazione apparente e sulla violazione delle regole probatorie: il documento richiamato non aveva efficacia fidefaciente, non dimostrava con certezza la riferibilità esclusiva dei conti alla società cedente e non imponeva una diversa decisione; la sentenza di merito, inoltre, non era meramente adesiva ma esponeva un autonomo percorso argomentativo. Quanto al ricorso n. 7835/2024 sulla revocazione, la Corte ha rigettato il primo motivo, confermando l’inammissibilità della revocazione perché non ricorreva un errore di fatto revocatorio, ma al più una critica alla valutazione del materiale istruttorio; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo limitatamente al capo sulle spese, ritenendo errata la liquidazione effettuata secondo parametri non applicabili e in misura non coerente con il D.M. vigente, oltre che priva di adeguato supporto motivazionale in relazione allo scostamento dai parametri. Di conseguenza, ha cassato la sentenza n. 5381/2023 e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuova liquidazione delle spese del giudizio di revocazione e di legittimità.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione materiale, non una rivalutazione o incompleta valutazione delle risultanze processuali; non può riguardare il fatto controverso deciso nel giudizio.
art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come base normativa della revocazione nel processo tributario, in coordinamento con l'art. 395 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale in tema di revocazione, spese e prova.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la nullità della motivazione o del capo spese per omessa motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario, quando l'Amministrazione è assistita da propri funzionari o dipendenti, le spese vanno liquidate applicando i parametri degli avvocati con riduzione del 20%.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
invocato dalla ricorrente per la liquidazione delle spese; la Corte precisa però che per il giudizio di revocazione rilevano i parametri vigenti al momento della liquidazione, non quelli del 2014.
D.M. 147/2022
indicato come tariffa applicabile ratione temporis alla liquidazione delle spese del giudizio di revocazione.
art. 335 c.p.c.
applicato analogicamente per la riunione dei ricorsi per cassazione aventi ad oggetto la sentenza di appello e quella resa sulla revocazione.
art. 2697 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso e nel ragionamento di merito sul riparto dell'onere della prova della riferibilità dei rapporti bancari e delle ritenute.
artt. 2727-2729 c.c.
richiamati in tema di prova per presunzioni; il giudice di merito non aveva illegittimamente applicato le regole sulle presunzioni, avendo valutato l'insufficienza degli indizi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude la nullità perché la sentenza d'appello esprime un percorso argomentativo riconoscibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza.
art. 11, comma 6, Cost.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla motivazione apparente, senza che la Corte vi attribuisca un autonomo ruolo decisivo.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione della realtà processuale, consistente nell'affermare l'esistenza di un fatto inesistente o l'inesistenza di un fatto esistente; non è configurabile quando la doglianza investe la valutazione, l'interpretazione o l'incompletezza dell'esame delle prove.
- Un documento è decisivo ai fini del vizio di omesso esame solo se, da solo, è idoneo a dimostrare con certezza il fatto controverso e a neutralizzare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie; non basta che sia astrattamente favorevole o probabilmente utile alla tesi di parte.
- Nel processo tributario, se l'Amministrazione è assistita da propri funzionari o dipendenti, la rifusione delle spese va comunque liquidata secondo i parametri forensi vigenti, con riduzione del 20% dei compensi; la mancata produzione di una nota spese non esclude di per sé il diritto alla liquidazione.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali si applicano i parametri vigenti al momento della liquidazione; il giudice può collocarsi tra minimo e massimo del parametro, ma lo scostamento ulteriore richiede una motivazione controllabile.
- La sentenza d'appello non è nulla per motivazione solo perché aderisce alle conclusioni del primo giudice: la nullità ricorre quando manchi del tutto l'esame delle censure e non sia possibile ricostruire il percorso logico della decisione.
- La prova della riferibilità di rapporti bancari o di proventi a un determinato soggetto, quando il rapporto risulta formalmente intestato ad altro soggetto, deve essere rigorosa e non può fondarsi su mere affermazioni unilaterali prive di valore fidefacente.
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