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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03600/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato il rigetto del suo appello contro cinque avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per omesso pagamento dell'imposta relativa agli anni 2014-2018, per complessivi euro 14.677,00 oltre interessi e sanzioni. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. a), e 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che l'immobile dovesse considerarsi ancora allo stato "grezzo" o "rustico" e quindi non ancora ultimato ai fini impositivi; in sostanza contestava che il fabbricato fosse già assoggettabile a IMU nel periodo accertato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, ai fini IMU, rileva il momento di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato, a prescindere dal rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, che non costituisce presupposto dell'imposta. Ha quindi valorizzato la dichiarazione di fine lavori del 14 marzo 2008, dalla quale risultava che le opere erano terminate il 12 marzo 2008, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva considerato il bene imponibile per gli anni 2014-2018. La censura mirava inoltre, secondo la Corte, a una non consentita rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    "il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato"

    Ai fini dell'imposizione sugli immobili, conta l'ultimazione dei lavori di costruzione oppure, se anteriore, l'effettivo utilizzo del bene; non è richiesto il certificato di abitabilità o agibilità.

  • art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    La norma richiama per l'IMU la disciplina del d.lgs. n. 504/1992 in tema di individuazione del momento in cui il fabbricato di nuova costruzione diviene imponibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata perché risolveva in realtà una questione di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che tale vizio non consente di rimettere in discussione la valutazione complessiva delle prove e l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione dell'attendibilità e concludenza delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini IMU, un fabbricato di nuova costruzione diventa imponibile dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, oppure dalla data anteriore in cui il bene sia comunque utilizzato; il certificato di abitabilità o agibilità non è presupposto dell'imposta.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base degli atti e delle prove, l'avvenuta ultimazione dei lavori, tale accertamento non può essere sovvertito in cassazione tramite una mera diversa lettura del materiale probatorio.
  • Il motivo di ricorso formalmente qualificato come violazione di legge è infondato se, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare il convincimento del giudice sulla maggiore o minore attendibilità delle prove né di ottenere una revisione del fatto storico accertato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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