Sentenza del 26/10/2016 n. 21638 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato la validità dell'avviso di accertamento relativo a maggiori IRPEG, IRAP e IVA per l'anno d'imposta indicato. L'unico motivo formalmente proposto conteneva numerose censure eterogenee: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e dell'art. 2214 c.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; contestazioni sull'accertamento induttivo, sulla gestione delle scritture contabili, sui finanziamenti dei soci, sulle agevolazioni della legge n. 488 del 1992 e sulla deducibilità dei costi di trasporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo cumulava una pluralità di questioni e di vizi, senza distinguerli con chiarezza e senza consentire l'esame separato delle singole doglianze. Le censure sono state ritenute anche generiche, non specifiche, non autosufficienti e non adeguatamente riferite alla decisione impugnata. La Corte ha precisato che non può ricostruire autonomamente i motivi scegliendo, all'interno di una narrazione indistinta, quali argomentazioni sorreggano ciascuna censura. L'esame dei singoli motivi è rimasto assorbito. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione e falsa applicazione della legge.
Le censure per violazione di legge e per vizio motivazionale devono essere formulate in modo distinto, chiaro e coerente con il rispettivo parametro di impugnazione.
Art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione.
I motivi devono essere specifici, completi, intelligibili e riferibili alla decisione impugnata; non è consentito affidare alla Corte il compito di ricostruire o integrare le censure.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55
La contribuente ne denunciava la violazione in relazione alla legittimità dell'accertamento IVA, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura, dichiarando il ricorso inammissibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
La contribuente lo richiamava in relazione all'accertamento induttivo delle imposte dirette; anche questa questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Art. 2214 c.c.
La norma è stata invocata con riguardo agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, ma la Corte non ha valutato la fondatezza sostanziale della doglianza.
Legge n. 488 del 1992
La contribuente richiamava le agevolazioni finanziarie ricevute e il loro impatto sull'accertamento; la relativa censura è rimasta non esaminata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere formulata separatamente o, comunque, in modo chiaramente distinguibile, indicando per ciascuna il parametro normativo, la parte della sentenza contestata e la critica specifica.
- Non è sufficiente elencare molte norme e lamentare genericamente errori di diritto e vizi di motivazione: occorre spiegare quale concreta affermazione della sentenza contrasti con ciascuna norma invocata.
- Il vizio di motivazione deve riguardare uno specifico fatto controverso e decisivo, indicando il passaggio della motivazione che sarebbe omesso, contraddittorio o insufficiente.
- Il ricorso deve essere autosufficiente: gli atti, i documenti e i passaggi processuali rilevanti devono essere riportati o indicati con precisione e collegati alla specifica censura.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi alla parte nel selezionare e ricostruire i motivi da una esposizione confusa o cumulativa; una tecnica espositiva disordinata può determinare l'inammissibilità senza alcun esame del merito.
- L'inammissibilità per carenze formali può impedire la verifica della fondatezza sostanziale delle contestazioni tributarie, anche quando esse riguardino l'accertamento induttivo o la deducibilità di costi.
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