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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24879/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che: 1) ha riconosciuto la fungibilità di periodi di custodia cautelare sofferti sine titulo in relazione a reati fallimentari, ritenendo rilevante la data della condotta materiale e non necessariamente la data della dichiarazione di fallimento (censura relativa agli artt. 216 legge fall. e 657, comma 4, c.p.p.); 2) non avrebbe adeguatamente motivato quale frazione della pena complessiva fosse riferibile a condotte antecedenti alla detenzione sine titulo, necessaria per valutare la capienza della pena ai fini della fungibilità (mancanza di specificazione e scissione del reato continuato/art. 219, comma 2, n.1 legge fall.); 3) ha dichiarato non eseguibile una pena di tre mesi (sentenza Trib. Bergamo) per assenza di estensione dell'estradizione, pur essendo stata successivamente documentata l'estensione: il PM censura di non aver tenuto conto della documentazione sopravvenuta (riferimenti agli artt. 649, 666, 721 e 721-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente. Ha ritenuto irrilevanti i primi due motivi (ossia non ha annullato l'interpretazione del Tribunale che valuta la fungibilità con riferimento alla data delle condotte materiali quando l'evento si verifica successivamente o per cause estranee alla volontà dell'agente) e ha respinto anche il motivo relativo all'estradizione/estensine (quarto motivo). Ha invece accolto il terzo motivo: ha annullato l'ordinanza limitatamente all'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p. perché il giudice dell'esecuzione non ha verificato se il giudice della cognizione avesse considerato le varie condotte come distinti fatti di bancarotta (unificati ex art. 219, comma 2, n.1 legge fall.) o come un unico fatto di bancarotta; tale accertamento è indispensabile per decidere se la fungibilità possa essere applicata in relazione a singole condotte o solo all'ultima condotta del reato unitario. La sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame limitatamente alla questione della fungibilità; il ricorso è rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte afferma che, pur essendo la norma orientata alla commissione del reato, la ratio (evitare che si traggano vantaggi da pene espiare sine titulo) impone di valutare il tempus commissi delicti con riferimento alla condotta materiale dell'agente quando l'evento o la consumazione intervengono a distanza o per cause estranee alla sua volontà; pertanto la data della condotta può essere rilevante ai fini della fungibilità

  • art. 216 legge fallimentare

    La Corte rileva l'esistenza di posizioni giurisprudenziali contrastanti circa la natura della dichiarazione di fallimento (elemento costitutivo del reato vs. condizione obiettiva di punibilità) e ritiene però che la scelta teorica non sia risolutiva sul punto della fungibilità; l'individuazione del momento rilevante va fatta in funzione della ratio dell'istituto applicato

  • art. 219, secondo comma, n. 1), legge fallimentare

    «non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.»

    La norma disciplina una particolare forma di continuazione per i reati fallimentari; rileva, per il giudice dell'esecuzione, stabilire se il giudice della cognizione abbia considerato le singole condotte come fatti autonomi unificati ai sensi di questa norma oppure come un unico reato, perché solo nel primo caso la fungibilità può essere applicata alle singole condotte

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'effetto preclusivo del giudicato esecutivo e alla possibilità di proporre una nuova istanza per fatti sopravvenuti; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia potuto limitarsi a decidere sullo stato degli atti all'udienza e che non vi fosse un vizio di legittimità nell'aver non tenuto conto di documenti sopravvenuti dopo l'assunzione a riserva della decisione

Massime di principio

  • Per la valutazione della fungibilità ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p. rileva la ratio dell'istituto: va impedito che chi ha già scontato una misura sine titulo ottenga un vantaggio per azioni compiute successivamente in consapevolezza di tale 'copertura'. Quando la consumazione (evento) dipende da fattori estranei o interviene molto dopo la condotta, il riferimento temporale per la fungibilità può essere la data della condotta materiale.
  • Se il giudice della cognizione ha qualificato le varie condotte come distinti fatti di bancarotta (unificati ex art. 219, comma 2, n.1 legge fall.), il giudice dell'esecuzione può valutare la fungibilità con riferimento alle singole condotte; se invece il giudice della cognizione ha ritenuto le condotte parte di un unico reato, il giudice dell'esecuzione non può 'scinderle' e deve considerare il reato unitario nella sua totalità (con riferimento temporale all'ultima condotta).
  • Il giudice dell'esecuzione, quando applica la fungibilità, deve motivare chiaramente quale frazione della pena è riferibile alle condotte anteriori alla detenzione sine titulo: occorre accertare se la sentenza di merito ha riconosciuto autonomia dei singoli atti o un reato unitario per evitare violazione del giudicato.
  • Se emergono fatti sopravvenuti dopo l'assunzione a riserva della decisione (es. estensione dell'estradizione), è opportuno per il giudice dell'esecuzione revocare la riserva e riunire le parti per valutare il nuovo stato; tuttavia la mancata revoca non sempre configura vizio di legittimità se la decisione è stata adottata sullo stato degli atti esistenti all'udienza.
  • In caso di dubbio sull'interpretazione del momento rilevante per la commissione del reato (data della condotta vs. data dell'evento/declaratoria di fallimento), la scelta deve essere guidata dalla finalità dell'istituto processuale applicato e dalla tutela dell'autodeterminazione dell'agente nel calcolo delle conseguenze penali.

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