Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5036/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione del Direttore Generale n. 68 del 17 marzo 2026 della Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. s.p.a., e relativi allegati, comunicata il 19 marzo 2026, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha escluso Olympus dal lotto 90, avente ad oggetto “Cesoia per rimozione loop” (CIG B4C9DE46A8), della “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva da destinarsi alle AA.SS. della Regione Campania”; - del verbale di gara n. 14 del 18 novembre 2025, nonché degli altri verbali e relativi allegati, nei limiti di cui al ricorso; - della legge di gara e dei chiarimenti, nei limiti di cui al ricorso; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. PI131085-25 del 23 ottobre 2025; - del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ove nelle more intervenuto, nonché dell’accordo quadro e dei contratti attuativi/ordinativi di fornitura, ove nelle more fossero già stati sottoscritti o emessi; - nonché di ogni altro documento e/o provvedimento e/o atto presupposto, connesso e conseguente; e per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente riammissione dell’offerta della ricorrente in relazione al lotto 90.

Giustizia amministrativa202602682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal lotto 90 di una gara per la fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva, con conseguente declaratoria di lotto deserto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'esclusione dal lotto 90, avente a oggetto la fornitura di cesoie per rimozione loop. La lex specialis imponeva di allegare, per i prodotti offerti, le dichiarazioni di conformità, le certificazioni CE, le eventuali Confirmation Letter e ogni altro documento necessario alla comprova. La concorrente aveva allegato all'offerta un certificato CE riferibile a un prodotto diverso. La stazione appaltante, con richiesta di chiarimenti, le aveva domandato di precisare la corretta corrispondenza del certificato alla categoria dei prodotti oggetto del lotto. In risposta, la concorrente aveva prodotto un certificato CE diverso e corretto, sostenendo che esso fosse già ricavabile dalle dichiarazioni del produttore e dell'organismo notificato e che, in ragione del regime transitorio previsto dall'art. 120 del Regolamento (UE) 2017/745, la certificazione CE non fosse necessaria o potesse essere sostituita da tali dichiarazioni. Con unico motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 32 e 97 Cost., dell'art. 101 d.lgs. 36/2023, della lex specialis, dell'art. 120 del Regolamento (UE) 2017/745, dei principi di par condicio, correttezza, trasparenza, buona fede e affidamento, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti, erroneità e carenza della motivazione e dell'istruttoria. La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'esclusione e il risarcimento in forma specifica mediante riammissione dell'offerta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta della lex specialis di allegare la certificazione CE costituisse un adempimento inderogabile, funzionale a consentire alla Commissione di valutare il prodotto sulla base della documentazione presentata da ciascun concorrente e imposto in modo uniforme a tutela della par condicio. La produzione, in sede di chiarimenti o soccorso istruttorio, di un certificato CE nuovo e diverso da quello allegato all'offerta non costituiva una mera precisazione o regolarizzazione, ma l'introduzione tardiva di un documento integrante il contenuto essenziale dell'offerta tecnica, non consentita dal soccorso istruttorio. La Commissione non era tenuta a ricavare d'ufficio dalle dichiarazioni del produttore l'esistenza o l'esatto numero del certificato riferibile al prodotto, né a svolgere ulteriori indagini sulla conformità del dispositivo. Il regime transitorio dell'art. 120 del Regolamento (UE) 2017/745, riguardando le condizioni per l'immissione in commercio dei dispositivi, non esonerava il concorrente dall'onere di allegare la certificazione CE espressamente richiesta dalla lex specialis. La stessa condotta della ricorrente, che possedeva il certificato corretto ma lo aveva prodotto soltanto successivamente, confermava l'inadempimento originario. L'esclusione era quindi conseguenza necessaria della mancata tempestiva comprova della conformità del prodotto e del principio di autoresponsabilità del concorrente. Sono state compensate le spese tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della Regione Campania, non costituita.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il testo richiama l'art. 101, comma 3, in relazione alla comprova documentale.

    Il soccorso istruttorio non consente di produrre per la prima volta documenti che integrano il contenuto essenziale dell'offerta tecnica; è ammessa la regolarizzazione o dimostrazione di elementi già presenti, non la sostituzione tardiva della certificazione richiesta.

  • art. 120 Regolamento (UE) 2017/745

    Il periodo transitorio consente di continuare a immettere sul mercato determinati prodotti, a condizioni specifiche e sino al 31 dicembre 2027 o 31 dicembre 2028, a seconda della classe del prodotto.

    La disciplina transitoria attiene alla possibilità di immettere in commercio il dispositivo e non elimina l'obbligo, previsto dalla lex specialis, di allegare tempestivamente la certificazione CE posseduta dal concorrente.

  • art. 4.1, comma 2, punto 2, Capitolato tecnico

    Le dichiarazioni di conformità, le certificazioni CE, le Confirmation Letter (laddove previste) che attestino l'accordo scritto tra l'organismo notificato e il fabbricante conformemente all'allegato VII, punto 4.3, secondo comma del Regolamento (UE) 2017/745, qualunque altro documento necessario alla comprova di quanto dichiarato.

    La disposizione imponeva a tutti i concorrenti l'allegazione della certificazione CE e vincolava la Commissione alla verifica della documentazione effettivamente prodotta con l'offerta.

  • artt. 32 e 97 Cost.

    Sono stati invocati dalla ricorrente, ma la sentenza non svolge una distinta interpretazione di tali disposizioni.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis impone l'allegazione della certificazione CE quale elemento necessario per comprovare la conformità del prodotto offerto, il concorrente deve produrla con l'offerta, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla gara.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per produrre per la prima volta una certificazione diversa da quella allegata all'offerta, quando il documento integra il contenuto essenziale dell'offerta tecnica; una simile produzione tardiva altera l'offerta e viola la par condicio.
  • La stazione appaltante, nel verificare la documentazione richiesta dalla lex specialis, non è tenuta a ricostruire d'ufficio l'esistenza o l'esatto riferimento di una certificazione sulla base di dichiarazioni generiche del produttore, né a svolgere indagini sostitutive dell'onere documentale gravante sul concorrente.
  • Il regime transitorio previsto dall'art. 120 del Regolamento (UE) 2017/745, che disciplina la prosecuzione dell'immissione sul mercato di determinati dispositivi, non esonera il concorrente dall'allegazione della certificazione CE richiesta dalla lex specialis per la partecipazione alla gara.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella predisposizione e trasmissione della documentazione di gara, senza poter pretendere che la stazione appaltante supplisca alla sua negligenza.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.