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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13153/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva condannato per traffico di cocaina, deducendo: (1) inutilizzabilità delle chat acquisite dallo Stato estero (mancanza dei file grezzi decrittati e impossibilità di verifica da parte della difesa), con violazione degli artt. 191 c.p.p., 24 e 111 Cost. e 178 c.p.p.; (2) vizio di identificazione dell'imputato (riconoscimento voce/immagine) e contraddizioni testimoniali, con violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p.; (3) omissione di riqualificazione in tentato (art. 73 DPR 309/90 e artt. 56), perché i messaggi successivi mostrerebbero la interruzione delle trattative; (4) illegittimità nell'applicazione dell'aggravante della ingente quantità (art. 80 co.2 DPR 309/90) per assenza di certezza sulla purezza e sulle quantità; (5) errato diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: le chat acquisite con ordine europeo di indagine (OIE) dalla giurisdizione estera sono utilizzabili secondo la disciplina sulla circolazione delle prove (artt. 238 e 270 c.p.p., 78 disp. att.) e alla luce delle recenti Sezioni Unite (nn. 23755 e 23756 del 29/02/2024); l'onere di provare una violazione di diritti fondamentali grava sulla difesa e nel caso non sono state fornite allegazioni specifiche. I motivi relativi a identificazione dell'imputato e alla consumazione del reato sono stati giudicati come valutazioni di merito (fatti) inammissibili in Cassazione; la Corte territoriale ha fornito una ricostruzione logica e congrua (con riscontri dalle chat, dalle immagini e dalle deposizioni) che dimostrano l'intermediazione e l'accordo per 10 kg di cocaina (prezzo discusso, foto del marchio, contatti tra fornitore e acquirente). L'aggravante dell'ingente quantità è stata ritenuta adeguatamente motivata, in base ai riferimenti testuali alle quantità e ai prezzi e ai criteri di valutazione consolidati (soglia prevista dal D.M. 11/04/2006). Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con la gravità dell'illecito, l'ingente quantità, i precedenti specifici e l'assenza di segni di ravvedimento.

Norme richiamate

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la completezza degli atti; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e reiterativa, non essendo provata una violazione di diritti fondamentali.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle garanzie processuali invocate dal ricorrente; la Corte ha applicato i principi di utilizzabilità delle prove secondo la disciplina sulla circolazione delle prove.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Rilevante per la valutazione degli indizi consistenti in 'droga parlata'; la Corte ha ricordato che valutazioni calibrate e rigorose spettano al giudice di merito e che le censure che implichino valutazioni probatorie sono inammissibili in Cassazione.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure sulla motivazione: la Corte ha ritenuto le contestazioni come valutazioni di fatto già adeguatamente motivate dai giudici di merito.

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato la qualificazione della condotta come intermediazione/procura ad altri, punibile anche se mediata.

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2

    Aggravante per ingente quantità: la Corte ha ritenuto che i riferimenti testuali alle 10 kg e al prezzo consentano di applicare l'aggravante, in conformità ai criteri giurisprudenziali.

  • art. 56 DPR 309/90

    Richiamato in relazione alla riqualificazione in tentato; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla consumazione vs tentativo sia questione di fatto rimessa ai giudici di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa dei giudici di merito in assenza di elementi positivi e con presenza di precedenti specifici.

  • artt. 238 e 270 cod. proc. pen.

    Disciplina sulla circolazione delle prove fra procedimenti penali; la Corte le ha richiamate per legittimare l'acquisizione delle chat tramite ordine europeo di indagine.

  • 78 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di raccordo per la circolazione delle prove; usata per sostenere la legittimità dell'acquisizione dei dati dall'autorità estera.

  • art. 6 Direttiva 2014/41/UE

    Richiamata nella giurisprudenza di Sezioni Unite: la Corte ha spiegato che non è sempre necessaria l'autorizzazione del giudice italiano per ottenere prove già acquisite da autorità estera, salvo che non sia provata una violazione dei diritti fondamentali.

  • D.M. 11 aprile 2006

    Fornisce la tabella per la determinazione della soglia minima di 'ingente quantità' in relazione al principio dei 2.000 volte; la Corte ha richiamato il criterio per confermare l'aggravante.

  • Sez. U, n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024 (Gjuzi, Giorgi)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha stabilito l'utilizzabilità delle comunicazioni decrittate da autorità estere tramite ordine europeo di indagine e che sposta l'onere sulla parte che allega la violazione dei diritti fondamentali; la Corte ha applicato tali principi al caso concreto.

Massime di principio

  • Prove acquisite da autorità estera via ordine europeo di indagine (OIE) sono generalmente utilizzabili in Italia secondo la disciplina sulla circolazione delle prove (artt. 238, 270 c.p.p.) e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, salvo che la difesa provi specifici fatti indicativi di una violazione dei diritti fondamentali (diritto di difesa, giusto processo).
  • Le censure relative alla utilizzabilità e completezza dei file informatici (assenza dei file grezzi) richiedono allegazioni circostanziate e prove della concreta lesione del diritto di difesa; deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • Quando l'accusa si fonda su 'droga parlata' (intercettazioni/chat), la valutazione della credibilità e la scelta fra più ipotesi ricostruttive sono compito del giudice di merito: in Cassazione sono inammissibili censure che implichino rinnovate valutazioni di fatto, se la motivazione di merito è logica, coerente e correddata da riscontri.
  • L'intermediazione nella compravendita di stupefacenti rientra nell'area della condotta prevista dall'art. 73 DPR 309/90 (procurare ad altri) e può essere provata anche attraverso conversazioni, immagini e scambi che dimostrino accordi su quantità, marchi, prezzo e modalità di consegna.
  • L'aggravante per 'ingente quantità' può essere applicata anche sulla base di scambi testuali che indicano quantità e prezzo, purché il giudice di merito espliciti il collegamento con le soglie tecniche (D.M. 11/04/2006) e motivi con rigore la valutazione dei dati probatori.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando emergono elementi di segno negativo (prevalente gravità del fatto, rilevanti precedenti penali, assenza di ravvedimento); la valutazione spetta al giudice di merito e richiede motivazione specifica.
  • In presenza di prove digitali o trasmesse da autorità estere, la difesa deve indicare elementi concreti e provare la violazione di garanzie processuali per ottenerne l'esclusione; deduzioni generiche non inficiano l'utilizzabilità.

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