Sentenza del 30/09/2019 n. 24264 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Diritti reali - Diritti di uso pubblico - Nozione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'ICI versata dal 2006 al 2010 su alcuni manufatti di sua proprietà gravati da servitù di uso pubblico. La CTR aveva ritenuto che la servitù rendesse la società assimilabile a un nudo proprietario e che il soggetto passivo fosse eventualmente il Comune, titolare del diritto di uso. Il Comune ha impugnato tale decisione deducendo la violazione dell'art. 825 c.c. e dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, sostenendo che la servitù di uso pubblico non trasferisce la proprietà né configura il diritto reale tipico di uso previsto dalla normativa ICI.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del Comune, chiarendo che la servitù di uso pubblico è un diritto collettivo spettante alla comunità degli abitanti, mentre il Comune svolge una funzione rappresentativa e gestionale. Essa attribuisce alla collettività solo specifiche utilità, limitate all'uti e non al frui, senza privare il proprietario dei poteri dominicali residui né trasformarlo in nudo proprietario. La servitù di uso pubblico non coincide con il diritto reale di uso disciplinato dagli artt. 1021 ss. c.c. e non rende applicabile l'esenzione prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 504/1992 per gli immobili comunali o sui quali il Comune sia titolare di determinati diritti reali. Di conseguenza, l'ICI era dovuta dalla proprietaria. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la società è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
Art. 825 codice civile
Diritti demaniali su beni altrui
La norma riguarda principalmente servitù prediali pubbliche e diritti reali spettanti direttamente a enti pubblici. Anche se applicabile alle servitù di uso pubblico, non implica che il diritto appartenga, in senso civilistico o tributario, al Comune: la servitù di uso pubblico resta imputata alla collettività.
Art. 1021 codice civile
Il diritto di uso è un diritto reale tipico, personale e temporaneo, che può comprendere uti e frui. È distinto dalla servitù di uso pubblico, che è un diritto collettivo sui generis, destinato a soddisfare un interesse generale e normalmente limitato all'uti.
Art. 11 codice civile
Le province e i comuni, nonchè gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
È richiamato quale fondamento storico-normativo delle situazioni reali collettive e del ruolo del Comune quale ente rappresentativo della collettività, senza comportare l'attribuzione proprietaria del diritto al Comune.
Art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi...
L'ICI grava sul proprietario o sui titolari dei diritti reali tipici espressamente indicati. La servitù di uso pubblico non è assimilabile al diritto di uso previsto dalla disposizione e non sostituisce il proprietario quale soggetto passivo.
Art. 4 D.Lgs. n. 504/1992
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
L'esenzione opera solo quando il Comune sia proprietario o titolare di uno dei diritti reali tipici indicati dall'art. 3. Non si applica quando il bene è privato e sullo stesso grava una servitù di uso pubblico.
Art. 384 codice di procedura civile
Decisione della causa nel merito
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha potuto cassare la sentenza e decidere direttamente la controversia, rigettando il ricorso della contribuente.
Art. 91 codice di procedura civile
La parte soccombente in cassazione, la Manzi s.r.l., è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità.
Art. 92 codice di procedura civile
Per la particolarità della vicenda, le spese dei giudizi di merito sono state compensate tra le parti.
Massime di principio
- La presenza di una servitù di uso pubblico su un immobile privato non elimina la proprietà privata e, di regola, non trasforma il proprietario in nudo proprietario.
- Ai fini dell'ICI, e in generale dei tributi immobiliari fondati sulla titolarità di diritti reali, il proprietario resta soggetto passivo salvo che ricorra uno dei diritti reali tipici espressamente previsti dalla legge.
- La servitù di uso pubblico non deve essere confusa con il diritto reale di uso di cui all'art. 1021 c.c.: la prima appartiene alla collettività e attribuisce utilità collettive limitate; il secondo appartiene a un soggetto determinato ed è disciplinato dal codice civile.
- L'intervento del Comune quale ente rappresentativo della collettività non significa necessariamente che il Comune sia proprietario o titolare tributario del diritto.
- Le esenzioni tributarie degli enti pubblici devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a situazioni non espressamente contemplate dalla legge.
- Per sostenere l'esistenza di un giudicato esterno occorre dimostrare con precisione identità delle parti, dell'oggetto e soprattutto dei fatti costitutivi della pretesa, indicando puntualmente gli atti processuali rilevanti.
Testo integrale
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