Circolare numero 166 del 30-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama l’applicazione della legge n. 15/1968 e del D.P.C.M. n. 281/1994 in materia di dichiarazioni sostitutive, chiedendo alle Sedi di adottare appositi ordini di servizio. Vengono precisati i soggetti abilitati a ricevere le dichiarazioni e ad autenticare le firme, i compiti del responsabile del procedimento, i termini per segnalare irregolarità o difformità e gli adempimenti in caso di dichiarazione mendace. È inoltre chiarito che per i cittadini della Comunità europea valgono le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
Dichiarazioni sostitutive: indicazioni operative per ricezione, autenticazione e controlli
Dichiarazioni sostitutive: istruzioni operative per le Sedi
La circolare interviene in materia di dichiarazioni sostitutive richiamando l’applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all’art. 3, e del D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 281. L’obiettivo è fornire alle Sedi indicazioni operative uniformi sulla ricezione delle dichiarazioni, sull’autenticazione delle sottoscrizioni e sui controlli da effettuare, con l’invito a disciplinare tali profili mediante appositi ordini di servizio.
Soggetti abilitati a ricevere le dichiarazioni e ad autenticare le firme
Le Sedi devono individuare e rendere noti al pubblico i dipendenti incaricati di ricevere le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 15/1968. Tali incarichi possono essere conferiti a dipendenti di qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta. I medesimi dipendenti, nei casi previsti dalla normativa, sono anche autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni apposte in loro presenza dagli interessati.
Competenze del responsabile del procedimento
La circolare precisa che, oltre al personale designato, il responsabile del procedimento è comunque competente a ricevere la documentazione e, ove previsto, a procedere all’autenticazione della sottoscrizione. Viene inoltre richiamato il quarto comma dell’art. 3 del D.P.R. citato, secondo cui la mancata accettazione di una dichiarazione sostitutiva da parte del personale addetto, in assenza di irregolarità o falsità, costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Verifica delle dichiarazioni e termini per le comunicazioni
Il funzionario competente a ricevere la documentazione deve verificare la presenza di eventuali irregolarità nella dichiarazione o di difformità rispetto alla documentazione successivamente esibita. In tali casi, l’interessato deve esserne informato entro sette giorni dalla data di presentazione della dichiarazione o della documentazione.
Dichiarazioni mendaci e conseguenze
Quando emerge una dichiarazione mendace, il responsabile del procedimento deve avviare gli adempimenti necessari per l’applicazione dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La circolare affida quindi al responsabile un ruolo attivo anche nella fase successiva al controllo formale della dichiarazione.
Trattamento delle dichiarazioni dei cittadini della Comunità europea
Viene infine chiarito che le dichiarazioni presentate da cittadini della Comunità europea sono assoggettate alle stesse modalità previste per i cittadini italiani, senza differenziazioni procedurali.
Punti principali
Individuazione dei dipendenti abilitati
Le Sedi devono rendere noti al pubblico i nominativi e le qualifiche dei dipendenti, di qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta, designati a ricevere le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e, nei casi previsti, ad autenticare le sottoscrizioni apposte dagli interessati in loro presenza.
Ruolo del responsabile del procedimento
Oltre ai dipendenti espressamente designati, il responsabile del procedimento è comunque competente, per disposizione del D.P.R. richiamato, a ricevere la documentazione e, quando previsto, ad autenticare la sottoscrizione. La circolare evidenzia che il rifiuto di accettare una dichiarazione sostitutiva senza irregolarità o falsità integra violazione dei doveri d’ufficio.
Controllo delle irregolarità e comunicazioni all’interessato
Il funzionario competente a ricevere la documentazione deve comunicare all’interessato eventuali irregolarità della dichiarazione o difformità rispetto alla documentazione successivamente esibita entro sette giorni dalla data di presentazione della dichiarazione o della documentazione.
Dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazione mendace, spetta al responsabile del procedimento attivare gli adempimenti necessari per l’applicazione dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Estensione ai cittadini della Comunità europea
Per le dichiarazioni presentate da cittadini della Comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
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