Circolare numero 169 del 31-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'adozione del nuovo disciplinare concordato con il sistema bancario per la riscossione dei contributi INPS e il relativo trasferimento telematico delle informazioni. Il testo chiarisce che il nuovo assetto si applica ai versamenti in Tesoreria dal 1° gennaio 1994, mentre per le attività svolte fino al 31 dicembre 1993 restano valide le regole del precedente disciplinare. Viene inoltre precisato il regime delle penali/interessi in caso di ritardo nel versamento, il cui importo va contabilizzato al conto GPA 24/99 "entrate varie", e sono allegati tre diversi disciplinari a seconda del tipo di rapporto con l'istituto di credito.
Nuovo disciplinare INPS per l'incasso dei contributi tramite banche e trasferimento telematico dei fondi
Nuovo disciplinare INPS per l'incasso dei contributi e il trasferimento telematico dei fondi
La circolare dà conto del nuovo disciplinare concordato tra INPS e sistema bancario per la gestione dell'incasso dei contributi mediante trasferimento elettronico dei fondi, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Il documento chiarisce l'ambito temporale di applicazione, disciplina i rapporti operativi con le banche e definisce le responsabilità in caso di ritardi, errori o disfunzioni.
Ambito di applicazione e decorrenza
Il nuovo disciplinare esplica i propri effetti per i versamenti effettuati in Tesoreria a partire dal 1° gennaio 1994. Per le attività svolte fino al 31 dicembre 1993 restano valide le norme regolamentari del precedente disciplinare, già trasmesso dall'INPS in occasione dell'avvio del servizio di incasso dei contributi.
Regime dei ritardi e contabilizzazione delle penali
La circolare richiama una delle principali innovazioni del nuovo accordo: qualora la banca effettui con ritardo il versamento in Tesoreria provinciale delle somme dovute all'INPS, è dovuta una somma per ogni giorno di ritardo calcolata al saggio annuo pari al T.U.S. vigente alla data del ritardato versamento, maggiorato di 5 punti. La regolazione finanziaria deve avvenire contestualmente al versamento in Tesoreria della somma dovuta.
Sono previste eccezioni per i casi di sciopero della Tesoreria provinciale e, per quanto riguarda la sospensione del computo del termine, anche per scioperi nazionali o regionali del settore bancario ovvero della singola banca, limitatamente ai giorni effettivi di sciopero attestati con il decreto prefettizio richiamato dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1. Gli importi corrisposti dalle banche all'INPS a titolo di penale devono essere contabilizzati al conto GPA 24/99 "entrate varie".
Struttura dei disciplinari allegati
La circolare allega tre distinti testi di disciplinare, differenziati in base al tipo di rapporto instaurato con l'istituto di credito:
- collegamento diretto INPS-banca;
- collegamento INPS-banca tramite banca capofila;
- collegamento INPS-banca tramite società esterna.
Nel caso della banca capofila, il rapporto si intende instaurato con il soggetto capofila, che utilizza le proprie strutture tecniche e organizzative per le banche affiliate ed è l'unico responsabile verso l'INPS degli adempimenti connessi al servizio. Nel caso della società esterna, il rapporto resta in capo alla banca, che rimane unica responsabile verso l'INPS anche per gli adempimenti eseguiti dalla società incaricata del collegamento.
Modalità di incasso, riversamento e trasmissione dei dati
I disciplinari allegati disciplinano in modo uniforme le principali fasi del servizio. La banca riceve per conto dell'INPS tutti i versamenti, assistiti o meno da bollettini postali, modelli DM10/1-89 e altri moduli in uso, precompilati o meno dall'INPS, conservandoli secondo le regole previste. I modelli DM10/2-89 e DM10/3-89 devono essere ricevuti con apposizione del timbro datario, senza controlli, e trasmessi alle sedi competenti dell'INPS con cadenza settimanale, raggruppati per giornata di incasso.
In caso di documenti di versamento incompleti o con dati errati, la banca deve comunque accettare il versamento e inviarlo all'INPS con un messaggio telematico specifico contenente i dati necessari all'identificazione del contribuente, secondo le norme tecniche predisposte dall'Istituto.
La banca deve inoltre rilasciare all'interessato la ricevuta prevista dal documento di incasso, debitamente sottoscritta, oppure una ricevuta automatizzata contenente tutti i dati del documento stesso.
Le somme incassate devono essere riversate entro i termini previsti dall'art. 14, comma 1, della legge n. 412/1991 presso le Tesorerie provinciali, per l'accreditamento nelle contabilita' speciali delle sedi INPS destinatarie dei versamenti. Fino a quando non saranno disponibili i collegamenti e le procedure con la Banca d'Italia, è prevista una disciplina transitoria per la ripartizione degli introiti in funzione della presenza o meno di una agenzia della banca nel luogo della Tesoreria provinciale.
Trasmissione telematica, controlli e protocollo "Agenda"
Entro quattro giorni lavorativi bancari successivi al versamento in Tesoreria, e comunque non oltre la ricezione dell'attestazione della Banca d'Italia, la banca deve trasmettere telematicamente all'INPS il dettaglio degli incassi, suddiviso per sede competente e tipologia di contributo, nonché il riepilogo con il numero di quietanza del Mod. 80 T rilasciato dalla Tesoreria provinciale.
Per il controllo delle trasmissioni l'INPS istituisce un protocollo elettronico, denominato archivio "Agenda", al quale si fa riferimento per determinare le date di invio e ricezione dei flussi. Ai fini della regolarità delle informazioni e del rispetto dei termini, la responsabilità della banca cessa nel momento in cui il flusso viene registrato nell'archivio magnetico che presiede al trasferimento delle informazioni.
Differenze tra flusso elettronico e importo versato
Se vi è discordanza tra il flusso elettronico trasmesso e l'importo effettivamente versato alla Tesoreria mediante Mod. 52 TP, e la differenza supera le mille lire, si applicano regole differenziate:
- se l'importo versato è inferiore al flusso elettronico, la banca deve versare la differenza, maggiorata degli interessi previsti, sul conto corrente della sede INPS competente, mediante accredito diretto o bonifico;
- se l'importo versato è superiore al flusso elettronico, la sede INPS provvede alla restituzione dell'eccedenza, con regolazione finanziaria sul conto intrattenuto con la banca o mediante bonifico.
In entrambi i casi la banca deve dare comunicazione scritta alla sede INPS e trasmettere la relativa informazione anche per via telematica.
Supporto operativo dell'INPS e requisiti di sicurezza
Per agevolare l'acquisizione e la trasmissione dei dati, l'INPS si impegna a:
- standardizzare i bollettini di versamento prestampati;
- fornire l'archivio magnetico anagrafico-matricolare delle aziende e i relativi aggiornamenti;
- fornire le routine di controllo dell'acquisizione dei versamenti e i relativi aggiornamenti;
- fornire le tabelle di codifica e decodifica dei codici sede, dei numeri di contabilita' speciali presso le Tesorerie provinciali, dei tipi record e dei numeri dei conti correnti postali, con i relativi aggiornamenti;
- fornire un programma diagnostico e i relativi aggiornamenti con almeno 20 giorni lavorativi bancari di anticipo;
- fornire specifiche tecniche e istruzioni operative per la gestione di nuovi flussi di incasso.
Per garantire integrita' e riservatezza delle informazioni, queste devono essere sottoposte a crittografia e autenticazione secondo le modalita' tecniche e i tempi comunicati dall'INPS.
Conservazione della documentazione e responsabilità
La banca deve custodire e conservare sotto la propria responsabilità, per dieci anni dalla data di incasso, i supporti cartacei utilizzati per i versamenti, assicurandone la disponibilità all'INPS. Su richiesta dell'Istituto, contenente gli estremi identificativi e il numero di archiviazione, la banca deve trasmettere l'originale o la copia del documento d'incasso entro 20 giorni lavorativi bancari, tramite trasmissione elettronica delle immagini o con modalità tradizionali.
Scaduto il termine decennale, la documentazione deve essere consegnata all'INPS secondo le modalità di archiviazione adottate dalla banca. In caso di furto o distruzione del materiale per cause non imputabili alla banca, quest'ultima deve presentare tempestiva denuncia alle autorità competenti e inviarne copia all'INPS.
La banca risponde verso l'INPS, gli assicurati e i contribuenti per eventuali danni economici derivanti dall'uso improprio, scorretto o illecito delle informazioni e documentazioni rese disponibili dall'Istituto.
Disfunzioni del servizio, costi e facoltà di recesso
Disfunzioni non marginali del servizio, come omissioni, ritardi o errori nella fornitura delle informazioni o nell'esecuzione dei versamenti, possono determinare, a giudizio dell'INPS e in relazione a entità e frequenza, l'interruzione del servizio di incasso dei contributi, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno.
Sono a carico della banca i costi delle linee telefoniche dedicate, dei collegamenti con la rete INPS e degli eventuali aggiornamenti del software applicativo utilizzato.
La banca si impegna a svolgere il servizio secondo le modalità del disciplinare, salvo disdetta con preavviso di 6 mesi. In presenza di nuove disposizioni legislative o modifiche che incidano significativamente sulle modalità di svolgimento del servizio e/o sui relativi costi, la banca può esercitare il recesso con preavviso di 3 mesi, restando però tenuta, in tale periodo, a proseguire il servizio su richiesta dell'INPS secondo le modalità precedentemente in vigore.
Possibili integrazioni future
Il disciplinare prevede infine che il testo possa essere integrato in seguito all'operativita' del sistema di gestione dei flussi contabili della Banca d'Italia, indicando quindi il carattere evolutivo della disciplina tecnica e operativa del servizio.
Punti principali
Decorrenza del nuovo disciplinare
Il nuovo accordo con il sistema bancario produce effetti dal 1° gennaio 1994. Per tutte le attività svolte fino al 31 dicembre 1993 continuano ad applicarsi le norme del precedente disciplinare, già trasmesso in occasione dell'attivazione del servizio di incasso dei contributi.
Ritardato versamento e penale/interessi
Se la banca effettua con ritardo il versamento in Tesoreria provinciale delle somme dovute all'INPS, è dovuta una somma per ogni giorno di ritardo calcolata al tasso annuo pari al TUS vigente maggiorato di 5 punti. Il testo disciplina anche le eccezioni legate a scioperi della Tesoreria provinciale e/o del settore bancario. Gli importi versati dalle banche a titolo di penale devono essere contabilizzati al conto GPA 24/99 "entrate varie".
Tipologie di disciplinare allegate
La circolare allega tre testi di disciplinare, distinti in base alla struttura del rapporto: collegamento diretto INPS-banca, collegamento tramite banca capofila, e collegamento tramite società esterna. In tutti i casi sono previste regole sostanzialmente analoghe su ricezione dei versamenti, trasmissione telematica, tempi di riversamento, controlli, conservazione documentale e responsabilità.
Obblighi operativi della banca
La banca deve ricevere i versamenti con i moduli previsti, timbrare e trasmettere senza controlli i modelli DM10/2-89 e DM10/3-89, rilasciare ricevuta all'interessato, riversare le somme entro i termini di legge presso le Tesorerie provinciali e inviare per via telematica il dettaglio degli incassi entro quattro giorni lavorativi bancari dal versamento, o comunque non oltre la ricezione dell'attestazione della Banca d'Italia.
Gestione degli errori e delle differenze
In caso di documenti incompleti o con dati errati, la banca deve comunque accettare il versamento e trasmetterlo all'INPS con messaggio telematico contenente i dati necessari all'identificazione del contribuente. Se vi è discordanza tra flusso elettronico e importo effettivamente versato alla Tesoreria, per differenze superiori a mille lire sono previste regole specifiche di integrazione o restituzione, con obbligo di comunicazione scritta e telematica alla sede INPS competente.
Protocollo elettronico, sicurezza e conservazione
Per il controllo dei flussi l'INPS istituisce il protocollo elettronico "Agenda", al quale si fa riferimento per le date di invio e ricezione. Le informazioni devono essere trattate con crittografia e autenticazione. La banca deve custodire i supporti cartacei per dieci anni dalla data di incasso e, su richiesta dell'INPS, trasmettere originale o copia del documento di incasso entro 20 giorni lavorativi bancari.
Responsabilità, costi e cessazione del servizio
La banca risponde dei danni derivanti dall'uso improprio o illecito delle informazioni messe a disposizione dall'INPS. Disfunzioni non marginali, come omissioni, ritardi o errori, possono comportare l'interruzione del servizio, salvo risarcimento del danno. Restano a carico della banca i costi delle linee dedicate, dei collegamenti con la rete INPS e degli aggiornamenti software. È prevista la possibilità di disdetta con preavviso di 6 mesi e recesso con preavviso di 3 mesi in caso di modifiche normative o economiche rilevanti.
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