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Sentenza

Sentenza del 02/01/2017 n. 6 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

IVA - Fatturazione omessa - Operazioni non ricadenti nell'attività di impresa - Obbligo di regolarizzazione da parte del cessionario o del committente - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato escluso l'obbligo di regolarizzazione della fattura omessa. Poiché l'operazione non è stata qualificata come attività d'impresa del Comune né come operazione imponibile IVA, non ricorrevano i presupposti per applicare al cessionario o committente l'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'obbligo di regolarizzazione previsto dall'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997 in caso di omessa fatturazione. L'affidamento degli impianti sportivi e l'erogazione di contributi a parziale copertura delle spese sono stati ricondotti, di regola, all'attività istituzionale del Comune e non a un'attività d'impresa rilevante ai fini IVA. Gli obblighi posti a carico delle associazioni, quali apertura, chiusura e pulizia degli impianti, non sono stati considerati corrispettivi direttamente collegati alle sovvenzioni.

Norme richiamate

  • Articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997

    Obbligo del cessionario o committente di regolarizzare l'operazione quando il cedente o prestatore non emette la fattura.

    L'obbligo di regolarizzazione presuppone un'operazione soggetta a fatturazione ai fini IVA. Non si applica quando l'attività dell'ente pubblico rientra nella sua funzione istituzionale e non costituisce esercizio di impresa.

Massime di principio

  • L'affidamento di servizi o impianti da parte di un Comune può rientrare nell'attività istituzionale dell'ente, anziché in un'attività d'impresa, quando è finalizzato alla gestione di servizi pubblici e non alla realizzazione di corrispettivi commerciali.
  • La presenza di obblighi operativi a carico del gestore non dimostra da sola l'esistenza di un rapporto sinallagmatico: occorre verificare se tali obblighi siano il corrispettivo diretto di un pagamento.
  • I contributi pubblici destinati a coprire in tutto o in parte costi di gestione non costituiscono necessariamente corrispettivi soggetti a IVA; è decisivo accertare il loro collegamento diretto con una specifica prestazione.
  • L'obbligo del cessionario o committente di regolarizzare una fattura omessa opera solo se l'operazione è effettivamente rilevante ai fini IVA e il soggetto che la pone in essere agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione.
  • Per valutare casi analoghi occorre esaminare la natura istituzionale o commerciale dell'attività, la struttura dei finanziamenti e l'eventuale rapporto di diretta corrispettività tra prestazioni e somme erogate.

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