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Sentenza

Sentenza del 17/09/2019 n. 23063 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la cartella relativa alla TARSU 2012, sostenendo: l'indeterminatezza e l'inesigibilità del credito; la nullità della cartella per omessa notifica del previo avviso di accertamento; l'errata determinazione delle superfici e degli importi, anche con riferimento alle aree scoperte; nonché l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni da atto illegittimo della Pubblica Amministrazione e da lite temeraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto né adeguatamente indicato la collocazione della cartella, impedendo il controllo del suo contenuto. Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati: la cartella poteva essere emessa senza previo avviso di accertamento perché liquidava la tassa sulla base di dati già disponibili e non modificati, ricavati dal contratto di locazione; gli importi e le superfici risultavano sufficientemente ricostruibili; la domanda risarcitoria era incompatibile con la riconosciuta legittimità dell'operato amministrativo. È stato inoltre disposto il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge. Nessuna statuizione sulle spese, data la mancata costituzione delle parti intimate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72

    Il Comune può procedere direttamente alla liquidazione della TARSU e all'iscrizione a ruolo sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti a modificazione o variazione.

    La preventiva notifica dell'avviso di accertamento non è necessaria quando la cartella si limita a liquidare il tributo sulla base di dati già dichiarati o comunque acquisiti dall'ente e non vi è contestazione o rettifica delle condizioni di tassabilità. L'avviso è invece necessario in caso di omessa denuncia, rettifica dei dati dichiarati, diniego di agevolazioni o esercizio di poteri discrezionali.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali si fonda, nonché la loro collocazione.

    Chi contesta il contenuto o la motivazione di una cartella deve trascriverne le parti rilevanti e indicare dove l'atto è stato prodotto; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Le censure per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo devono essere formulate nel rispetto dei requisiti propri del giudizio di cassazione; non consentono una nuova valutazione generale del merito né possono supplire alla mancata indicazione degli atti rilevanti.

  • Codice di procedura civile, art. 96

    La responsabilità aggravata per lite temeraria o la richiesta di risarcimento presuppongono l'illegittimità o l'abuso della condotta processuale; se la pretesa tributaria è ritenuta legittima, tali domande risultano incompatibili e possono essere respinte anche implicitamente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Per la TARSU il Comune può iscrivere direttamente a ruolo il tributo e notificare la cartella senza previo avviso di accertamento quando utilizza dati già acquisiti e non modificati, come quelli risultanti da una dichiarazione o da un contratto.
  • L'avviso di accertamento è invece normalmente necessario quando l'ente modifica le superfici o le condizioni di tassabilità, accerta d'ufficio un'omessa denuncia, nega un'agevolazione oppure esercita una valutazione discrezionale.
  • Chi impugna una cartella deve verificare che l'atto permetta di ricostruire il tributo, le superfici, le annualità e le maggiorazioni; se tali elementi sono ricavabili, la censura di indeterminatezza può non essere accolta.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare genericamente che la cartella è incomprensibile: occorre riportare il contenuto dell'atto e indicare con precisione dove esso è reperibile nel fascicolo.
  • La mancata pronuncia espressa su una domanda non integra necessariamente omessa pronuncia quando la decisione principale, affermando la legittimità dell'operato amministrativo, implica logicamente il rigetto della domanda incompatibile.
  • Le aree scoperte non sono automaticamente escluse dalla TARSU: l'esclusione deve dipendere dalla specifica natura dell'area e dalla normativa applicabile, non dalla sola circostanza che si tratti di spazio scoperto o parcheggio.

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