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Sentenza

Sentenza n. 9660/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento, previa sospensiva: i) dell'Allegato al Decreto Ministeriale n. 456 del 10.5.2023 in parte qua laddove per l'Irlanda riporta n. 3 livelli dei docenti universitari: “1) Professor; 2) Associate Professor; 3) Senior Lecturer, Lecturer” [doc.1]; ii) della nota del MUR n. 12073 del 10.10.2025 della Dirigente della Direzione Generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie del MUR con la quale si nega il nulla osta alla chiamata diretta, effettuata dal Politecnico di Bari, del ricorrente, docente presso l'University of Galway - Irlanda in quanto “...al momento dell’invio della proposta … in data 04/09/2025, il prof. Giuseppe Zurlo non ricopriva da un triennio la posizione accademica estera corrispondente a quella di professore di II fascia...” [doc.2]; iii) della ulteriore nota del MUR n. 14025 del 18.11.2025, con la quale si riscontra ancora negativamente una richiesta del Politecnico di Bari di riesame della proposta di chiamata diretta del Prof. Zurlo [doc.3]; iv) della nota n. 43161 del 3.11.2025 del Politecnico di Bari, pervenuta al ricorrente a mezzo pec in data 3.11.2025, con la quale, in virtù del diniego del nulla osta da parte del MUR, si comunica all'interessato la revoca “...della procedura di chiamata diretta ... ai sensi dell'art. 1 comma 9 della L. 230/2005, deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2025, a seguito della nota MUR prot. N. 12073 del 10/10/2025, che ad ogni buon conto si allega” [doc.4].

Giustizia amministrativa202515917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di nulla osta alla chiamata diretta, successiva conferma del diniego e revoca della chiamata da parte del Politecnico di Bari

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, in primo luogo, la tabella allegata al D.M. n. 456/2023 nella parte relativa alle posizioni accademiche irlandesi, sostenendo che l'equiparazione automatica tra Lecturer/Senior Lecturer e le posizioni italiane non tenesse conto della specifica organizzazione dell'University of Galway, della stabilità contrattuale e dell'effettivo livello delle funzioni svolte. Ha dedotto eccesso di potere per irrazionalità, illogicità, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti e mancata consultazione del CUN. In secondo luogo, ha denunciato la violazione della libertà di stabilimento e di circolazione dei lavoratori garantita dall'art. 45 TFUE. In terzo luogo, ha censurato i dinieghi ministeriali per difetto di motivazione, irragionevolezza, arbitrarietà, violazione dei principi di trasparenza, correttezza, buon andamento, uguaglianza e non discriminazione, nonché per violazione dell'art. 1, comma 9, della l. n. 230/2005 e degli artt. 18, comma 1, lett. b), e 3 della l. n. 240/2010. In particolare, il Ministero avrebbe valutato soltanto la denominazione formale dei titoli accademici, senza esaminare concretamente la carriera, le funzioni, l'esperienza didattica e i titoli scientifici del candidato, e avrebbe omesso di acquisire il parere obbligatorio del CUN previsto dall'art. 2 del D.M. n. 456/2023, nonostante la specificità e la non espressa inclusione nella tabella delle posizioni Lecturer Above the Bar e Lecturer Below the Bar dell'University of Galway. Infine, ha dedotto l'illegittimità derivata della revoca della chiamata diretta disposta dal Politecnico in conseguenza del diniego ministeriale, chiedendo anche l'accertamento del proprio diritto alla chiamata.

La decisione

Il TAR ha accolto il terzo motivo nei limiti indicati e ha annullato il diniego ministeriale, la successiva conferma e la revoca della chiamata diretta. Ha ritenuto che l'art. 2 del D.M. n. 456/2023 costituisca una clausola di salvaguardia rispetto alle corrispondenze tabellari e imponga, nei casi caratterizzati da dubbi applicativi, modifiche ordinamentali o mancata inclusione nella tabella, l'acquisizione da parte del Ministero del parere del CUN prima della determinazione sul caso concreto. Anche ammettendo corrispondenze predeterminate per le qualifiche irlandesi non contrassegnate da asterisco, le specifiche posizioni Lecturer Above the Bar e Lecturer Below the Bar dell'University of Galway non erano espressamente contemplate dalla tabella; la proposta dell'Ateneo, corredata da documentazione pertinente, imponeva quindi l'approfondimento procedimentale. Il Ministero non poteva arrestare il procedimento sulla base della sola denominazione formale dei titoli né limitarsi a constatare che la posizione di Associate Professor era stata ricoperta da meno di tre anni. Doveva invece, con l'ausilio del CUN, valutare concretamente l'idoneità accademica di pari livello, considerando l'effettivo livello raggiunto, i titoli scientifici, l'esperienza didattica e le posizioni ricoperte presso l'università estera. Il difetto di motivazione e la mancata acquisizione del parere obbligatorio del CUN hanno viziato entrambi gli atti ministeriali. Il quarto motivo è stato accolto perché la revoca del Politecnico costituiva atto consequenziale fondato sul diniego ministeriale illegittimo, con conseguente illegittimità derivata. Il primo motivo, diretto contro la legittimità generale della tabella, è stato respinto: le corrispondenze tabellari rappresentano la normalità statistica e devono essere lette insieme alla clausola di salvaguardia dell'art. 2, che esclude automatismi nei casi particolari. Il secondo motivo è stato respinto perché la disciplina, così interpretata, non lede la libertà di stabilimento e di circolazione dei lavoratori, consentendo di valorizzare l'esperienza maturata in altro Stato membro e di verificare l'equivalenza sostanziale delle attività. È stata respinta anche la domanda di accertamento del diritto alla chiamata, poiché il riesame amministrativo non è vincolato e richiede una nuova valutazione della documentazione e dell'equivalenza delle posizioni. Il Ministero è stato obbligato a riesaminare la proposta, acquisendo il parere del CUN, valutando l'esperienza estera e, se necessario, sentendo gli addetti culturali delle ambasciate, con adeguata motivazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 9, l. 230/2005

    consente alle Università di coprire i posti di professore (ordinario e associato) e di ricercatore “mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri (…) in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale”.

    La verifica della posizione estera non si esaurisce necessariamente nella corrispondenza nominale tabellare, ma deve consentire l'accertamento dell'idoneità accademica di pari livello.

  • art. 2 D.M. 456/2023

    “Gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell’università e della ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nelle tabelle allegate. Il parere è reso dal Ministero, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il Consiglio universitario nazionale e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia”.

    Nei casi dubbi, modificati o non contemplati dalla tabella, il Ministero deve acquisire il parere del CUN prima di decidere; la disposizione opera come clausola di salvaguardia contro l'automatica applicazione nominalistica delle tabelle.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego deve essere adeguatamente motivato e aderente alla documentazione rilevante, dando conto della valutazione concreta dell'equivalenza delle posizioni accademiche.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il difetto sostanziale di motivazione non è assimilabile a un mero vizio formale non invalidante e non può essere superato mediante il ragionamento ipotetico previsto dalla disposizione.

  • art. 45, paragrafi 1 e 2, TFUE

    La disciplina delle chiamate dirette, interpretata alla luce della clausola di salvaguardia, non viola la libera circolazione quando consente di valorizzare l'esperienza maturata in altro Stato membro e di verificare l'equivalenza sostanziale delle attività.

  • art. 29, comma 7, l. 240/2010

    Ha abrogato la precedente previsione primaria che imponeva il parere del CUN nel procedimento di nulla osta, senza impedire che il successivo D.M. n. 456/2023 preveda il parere obbligatorio del CUN nei casi specifici individuati dall'art. 2.

Massime di principio

  • Quando una proposta di chiamata diretta di un docente operante all'estero presenta dubbi applicativi, riguarda qualifiche non espressamente incluse nelle tabelle di corrispondenza o si colloca in un ordinamento estero oggetto di modifiche, il Ministero deve acquisire il parere del CUN prima di adottare il proprio parere o diniego; non è legittimo arrestare il procedimento sulla base della sola denominazione formale del titolo.
  • Le tabelle ministeriali di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere esprimono la normalità statistica e devono essere interpretate insieme alla clausola di salvaguardia che consente di verificare i casi particolari; l'assenza di un asterisco non esclude in ogni caso l'approfondimento concreto previsto per qualifiche non espressamente contemplate o sostanzialmente ambigue.
  • La verifica dell'equivalenza ai fini della chiamata diretta deve riguardare l'idoneità accademica di pari livello e può richiedere la valutazione dell'effettivo livello accademico raggiunto, dei titoli scientifici, dell'esperienza didattica e delle posizioni concretamente ricoperte presso l'istituzione estera, non soltanto del nomen formale della qualifica.
  • Il diniego ministeriale che si limiti a constatare il mancato compimento del triennio nella posizione nominalmente corrispondente, senza esaminare la documentazione relativa alla carriera estera e senza acquisire il parere obbligatorio del CUN, è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.
  • La revoca della chiamata diretta adottata dall'Ateneo sulla base di un diniego ministeriale illegittimo è affetta da illegittimità derivata e deve essere annullata, ferma restando la necessità del riesame amministrativo quando l'equivalenza delle posizioni non sia accertabile in modo vincolato.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoReclutamento e abilitazione universitariaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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