Sentenza del 18/01/2018 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Agevolazioni - Credito di imposta ex l. n. 388/2000 - Avviso di recupero - Termine semestrale avvio dell'investimento - Violazione - Decadenza dall'agevolazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il recupero di un credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000. L’Amministrazione ha contestato il mancato avvio dell’investimento entro il termine semestrale previsto dalla norma, ritenendo che tale inosservanza comportasse la decadenza dall’agevolazione. Il ricorrente ha evidentemente sostenuto l’applicabilità della sospensione del termine in ragione della richiesta di un provvedimento amministrativo relativo all’assegnazione in proprietà di un lotto in area PIP con D2.
La decisione
La decisione afferma che il termine di sei mesi per l’avvio dell’investimento ha natura decadenziale e che la sua violazione comporta la revoca del credito d’imposta. Tuttavia, quando l’investimento dipende dalla presentazione di un’istanza per ottenere un provvedimento amministrativo, il termine resta sospeso per il periodo previsto dalla legge, nel caso concreto per quindici mesi, tra la data della richiesta e quella della notifica delle autorizzazioni. In assenza di ulteriori dettagli sul dispositivo, l’esito concreto non consente di individuare con certezza quale parte abbia formalmente prevalso.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 8, comma 1-bis
Il termine di sei mesi previsto per l'avvio dell'investimento ha natura decadenziale.
Il termine per iniziare l’investimento non è ordinatorio: il suo mancato rispetto determina la decadenza dal credito d’imposta e legittima il recupero dell’agevolazione.
Massime di principio
- I termini previsti dalla disciplina delle agevolazioni fiscali devono essere rispettati rigorosamente quando la norma li qualifica, espressamente o secondo interpretazione giurisprudenziale, come decadenziali.
- La mancata attivazione dell’investimento entro il termine semestrale comporta, in linea generale, la perdita del credito d’imposta.
- Se l’avvio o la realizzazione dell’investimento dipende da un provvedimento amministrativo richiesto dal beneficiario, il termine può restare sospeso per il periodo stabilito dalla normativa applicabile.
- La sospensione non opera automaticamente per ogni ritardo burocratico: occorre dimostrare l’esistenza della richiesta amministrativa, la sua necessità rispetto all’investimento e il collegamento temporale tra richiesta e autorizzazione.
- È essenziale conservare la documentazione relativa alle istanze, alle autorizzazioni e alle relative notifiche, poiché tali date possono determinare il calcolo del termine e la spettanza dell’agevolazione.
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