Sentenza n. 9599/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento (determina dirigenziale) n. -OMISSIS- del 2/04/2026, notificato al ricorrente in data 2.4.26, emesso dal Comune di Ariccia ed avente ad oggetto l’esclusione dalla procedura concorsuale per asserita mancanza del requisito di idoneità fisica (Art. 2, lett. e del bando).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina dirigenziale di esclusione da una procedura concorsuale per asserita mancanza del requisito di idoneità fisica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura concorsuale, deducendo, in primo luogo, che l'amministrazione avesse disposto un'esclusione automatica senza verificare in concreto la compatibilità della disabilità con le mansioni da svolgere e senza valutare la possibilità di adottare adattamenti ragionevoli. In secondo luogo, ha denunciato l'assenza di un accertamento individuale, di una motivazione specifica sull'inidoneità e di un'adeguata istruttoria circa la concreta idoneità allo svolgimento delle mansioni.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha adottato, a seguito di istanza di riesame, una nuova determina con cui ha riammesso il ricorrente alla procedura concorsuale. Il TAR ha ritenuto tale atto satisfattivo dell'interesse sostanziale azionato, precisando che la clausola di riserva relativa alla successiva verifica dei requisiti di legge riguardava tutti i candidati e non incideva sulla riammissione. Di conseguenza, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, applicando il criterio della soccombenza virtuale, ha posto le spese a carico del Comune, liquidandole in euro 1.000, oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente
È stato posto a fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando un candidato con disabilità è escluso da una procedura concorsuale per asserita inidoneità fisica, l'amministrazione non può fondare l'esclusione su una valutazione automatica o sul solo grado di invalidità, ma deve procedere a un accertamento individuale e concreto della compatibilità tra la disabilità e le mansioni, valutando anche gli eventuali adattamenti ragionevoli.
- Un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale per inidoneità fisica deve essere sorretto da un'istruttoria adeguata e da una motivazione specifica sulle ragioni della concreta inidoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni.
- La riammissione del candidato alla procedura concorsuale, disposta dall'amministrazione nel corso del giudizio, soddisfa l'interesse sostanziale all'ammissione e determina la cessazione della materia del contendere, quando la successiva verifica dei requisiti sia prevista indistintamente per tutti i candidati e non costituisca una nuova esclusione.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'intervento satisfattivo dell'amministrazione, le spese di lite possono essere poste a carico dell'amministrazione sulla base della soccombenza virtuale.
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