Risoluzione n. 58 del 11/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, dal 1° settembre 2018, anche le note di variazione relative alle cessioni tax free ex articolo 38-quater del DPR 633/1972 devono essere emesse elettronicamente tramite OTELLO 2.0. Viene esclusa la possibilità di utilizzare note di variazione cumulative o strumenti alternativi al sistema, sia in caso di variazione dell’imponibile e dell’IVA sia per la sola imposta.
Chiarimenti sulla corretta emissione delle note di variazione nel tax free shopping tramite OTELLO 2.0
Chiarimenti sulla emissione delle note di variazione nel tax free shopping
La risoluzione affronta la corretta gestione delle note di variazione nell’ambito delle cessioni tax free di cui all’articolo 38-quater del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, alla luce dell’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Il documento chiarisce se, in caso di visto doganale concesso o negato, sia ancora possibile seguire prassi cartacee o cumulative, oppure se debba essere utilizzato esclusivamente il sistema OTELLO 2.0.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 4-bis del d.l. n. 193/2016 prevede che, dal 1° settembre 2018, le fatture relative alle cessioni di beni di cui all’articolo 38-quater del decreto IVA debbano essere emesse dal cedente in modalità elettronica.
L’articolo 38-quater disciplina le cessioni di beni:
- di importo complessivo superiore a 154,94 euro, IVA compresa;
- effettuate a soggetti non residenti o non domiciliati nell’Unione europea;
- per uso personale o familiare;
- con trasporto dei beni nei bagagli personali al di fuori del territorio doganale dell’UE.
Tali cessioni possono avvenire:
- senza applicazione dell’IVA, ai sensi del comma 1 dell’articolo 38-quater;
- con diritto al rimborso dell’IVA applicata, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
In entrambi i casi, l’uscita del bene dal territorio UE deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di emissione della fattura e deve essere comprovata dal visto doganale. La fattura vistata deve rientrare nella disponibilità del cedente entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
Effetti dell’assenza del visto doganale
In assenza del visto doganale, il trattamento varia a seconda della fattispecie:
- per le operazioni di cui al comma 1 dell’articolo 38-quater, il cedente deve regolarizzare l’operazione mediante emissione di una nota di variazione di sola imposta ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto IVA;
- per le operazioni di cui al comma 2, il soggetto matura il diritto al recupero dell’imposta tramite annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25 del decreto IVA.
Sistema OTELLO 2.0 e obbligo di emissione elettronica
Per dare attuazione all’articolo 4-bis del d.l. n. 193/2016 è stato istituito il sistema OTELLO 2.0, attraverso il quale avviene l’emissione elettronica delle fatture per il cosiddetto tax free shopping.
Il documento chiarisce che le note di variazione seguono le stesse regole di emissione delle fatture cui si riferiscono. Poiché dal 1° settembre 2018 le fatture tax free devono essere emesse elettronicamente, anche le relative note di variazione devono essere trasmesse tramite OTELLO 2.0.
Tale conclusione vale:
- sia quando la variazione riguarda imponibile e imposta;
- sia quando la variazione riguarda la sola imposta.
Esclusione della nota di variazione cumulativa
La risoluzione esamina la prassi precedente, richiamata dagli intermediari tax free, secondo cui sarebbe possibile inviare al cedente un documento cartaceo con valore fiscale di nota di variazione riepilogativa, contenente l’IVA cumulativa e le singole transazioni senza visto, da annotare cumulativamente sul registro IVA.
L’Agenzia ritiene che tale lettura non sia più compatibile con la disciplina vigente, per le seguenti ragioni:
- le note di variazione devono rispettare le regole di emissione delle fatture originarie;
- il sistema OTELLO 2.0 identifica univocamente ogni singola operazione, la relativa fattura e l’eventuale nota di variazione mediante il codice richiesta;
- per la variazione non sono consentiti riferimenti cumulativi;
- non è possibile utilizzare strumenti alternativi al sistema OTELLO 2.0.
Richiamo alla disciplina e ai precedenti di prassi
L’Agenzia richiama l’articolo 26 del decreto IVA, distinguendo tra:
- comma 1, relativo all’aumento dell’imponibile o dell’imposta dopo l’emissione della fattura, con applicazione delle disposizioni degli articoli 21 e seguenti;
- comma 2, relativo al venir meno totale o parziale dell’operazione, con emissione della nota di variazione per consentire il recupero dell’IVA originariamente addebitata.
Viene inoltre richiamato l’articolo 219 della direttiva 2006/112/CE, che assimila a una fattura i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.
Sono poi esaminate le precedenti risoluzioni n. 1882 del 15 febbraio 1994 e n. 445849 del 18 marzo 1992, che ammettevano una sola annotazione cumulativa sul registro IVA per consentire il recupero dell’imposta. Tuttavia, tali precedenti erano riferiti espressamente e solo alla fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 38-quater e non risultano più applicabili nel nuovo contesto elettronico.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che:
- le note di variazione relative alle operazioni tax free shopping devono essere emesse tramite OTELLO 2.0;
- non è ammessa la nota di variazione cumulativa;
- non è consentito l’uso di modalità alternative al sistema OTELLO 2.0;
- la prassi richiamata dagli intermediari non è compatibile con la disciplina fiscale attualmente in vigore.
Vigilanza amministrativa
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 13 giu 2019Risoluzione n. 59 del 13/06/2019
- Risoluzione · 7 giu 2019Risoluzione n. 57 del 7/06/2019
- Risoluzione · 6 giu 2019Risoluzione n. 56 del 6/06/2019
- Risoluzione · 5 giu 2019Risoluzione n. 55 del 5/06/2019
- Risoluzione · 18 giu 2019Risoluzione n. 60 del 18/06/2019
- Risoluzione · 30 mag 2019Risoluzione n. 54 del 30/05/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →