Regolamento (UE) 2023/1975
Regolamento delegato (UE) 2023/1975 della Commissione del 10 agosto 2023 recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi e misure ad essi connesse
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una misura temporanea di emergenza per attenuare gli effetti economici dei gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera del 2023 sul settore ortofrutticolo. In deroga alla disciplina ordinaria del calcolo del valore della produzione commercializzata, prevede che, al ricorrere di una perdita di valore di almeno il 35 %, il valore del 2023 sia considerato pari alla media dei cinque periodi di riferimento precedenti. La misura mira a salvaguardare la stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori, l’importo degli aiuti futuri e il mantenimento del riconoscimento.
Deroga temporanea per il 2023 al calcolo del valore della produzione commercializzata nel settore ortofrutticolo, in caso di forti perdite causate dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023.
Ambito di applicazione
Si applica alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo soggette al regolamento delegato (UE) 2022/126. Opera esclusivamente per il 2023 e solo quando un prodotto si sia deprezzato di almeno il 35 % a causa degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023, per motivi che esulano dalla responsabilità e dal controllo dell’organizzazione. Rileva ai fini del valore della produzione commercializzata da usare per il calcolo dell’aiuto dell’Unione e per la verifica dei requisiti di riconoscimento. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Misure temporanee di emergenza per il settore ortofrutticolo
Il regolamento delegato (UE) 2023/1975 della Commissione introduce una deroga limitata al 2023 per fronteggiare gli effetti dei gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera del 2023 in varie regioni dell’Unione. Il provvedimento interviene per evitare che le perdite di produzione e di valore compromettano il calcolo degli aiuti, la stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori e, nei casi più gravi, il loro riconoscimento.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che la siccità in Catalogna, l’alluvione in Emilia-Romagna e gli effetti della siccità in alcune regioni di Francia e Portogallo hanno causato forti riduzioni o distruzioni della produzione di frutta e verdura. Poiché l’aiuto dell’Unione e altri profili rilevanti per le organizzazioni di produttori sono calcolati sul valore della produzione commercializzata, una drastica contrazione nel 2023 avrebbe effetti negativi anche sugli anni successivi. La Commissione considera quindi necessario un intervento immediato e temporaneo, limitato al 2023.
Ambito di applicazione
La misura riguarda le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, nell’ambito del regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai piani strategici della PAC. La deroga opera solo se il prodotto ha subito nel 2023 un deprezzamento di almeno il 35 % a causa degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023, per cause non attribuibili all’organizzazione. Il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Regola derogatoria sul valore della produzione commercializzata
Il cuore della disciplina è contenuto nell’articolo 1. In deroga all’articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/126, il valore della produzione commercializzata del prodotto colpito nel 2023 non viene calcolato sulla base della perdita subita, ma è ricondotto al 100 % della media dei cinque precedenti periodi di riferimento di 12 mesi. Nel calcolo della media devono essere esclusi il valore più basso e quello più elevato, con l’effetto di attenuare l’impatto di oscillazioni estreme.
Onere dimostrativo e controlli nazionali
L’organizzazione di produttori deve fornire prova all’autorità competente dello Stato membro interessato del fatto che ricorrono tutte le condizioni richieste dalla deroga. Il regolamento non dettaglia la documentazione, ma attribuisce agli Stati membri il compito di verificare la sussistenza dei presupposti applicativi.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta dell’entrata in vigore immediata è coerente con la natura emergenziale della misura e con l’esigenza di consentirne l’applicazione tempestiva nel 2023.
Disposizioni principali
Deroga temporanea al calcolo del valore della produzione commercializzata
In deroga all’articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/126, se un prodotto del settore ortofrutticolo si è deprezzato di almeno il 35 % nel 2023 a causa degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023, e per cause non imputabili all’organizzazione di produttori o all’associazione di organizzazioni di produttori, il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel 2023 è considerato pari al 100 % della media dei cinque precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, esclusi i valori più bassi e più elevati.
Prova delle condizioni
L’organizzazione di produttori deve dimostrare all’autorità competente dello Stato membro interessato che sussistono le condizioni previste dalla deroga, in particolare la riduzione di almeno il 35 % e l’assenza di responsabilità o controllo da parte dell’organizzazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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