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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1695

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione del 10 agosto 2023 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo organico la STI CCS, sostituendo il precedente quadro del 2016 e introducendo la Baseline 4 dell’ETCS, il riferimento al FRMCS, l’ATO fino al grado di automazione 2 e un regime più strutturato di transizione, migrazione e correzione degli errori. Disciplina in dettaglio requisiti funzionali, tecnici e di compatibilità, procedure di valutazione della conformità e della verifica CE, nonché l’uso dei sistemi di classe B e la loro graduale dismissione. Prevede inoltre obblighi di pianificazione nazionale, notifiche al RINF, regole sui casi specifici e un quadro per soluzioni innovative e controlli di compatibilità ESC/RSC.

Specifica tecnica di interoperabilità (STI) per i sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" del sistema ferroviario dell'Unione europea, con disciplina di ETCS, GSM-R/FRMCS, ATO, compatibilità tecnica e regole di migrazione, e abrogazione del regolamento (UE) 2016/919.

Ambito di applicazione

Si applica ai nuovi sottosistemi CCS a terra e di bordo del sistema ferroviario dell'Unione, come definiti dalla direttiva (UE) 2016/797, nonché a talune modifiche, rinnovi e ristrutturazioni dei sottosistemi esistenti. Non si applica ai sottosistemi CCS esistenti già messi in servizio su tutta o parte della rete di uno Stato membro entro il 28 settembre 2023, salvo i casi previsti di rinnovo/ristrutturazione, estensione dell’area d’uso e manutenzione/correzione delle specifiche. Ha rilevanza per veicoli, infrastrutture, gestori dell’infrastruttura, imprese ferroviarie, fabbricanti, richiedenti autorizzazioni, organismi notificati e Stati membri; copre la rete ferroviaria dell’Unione con le esclusioni previste dalla direttiva 2016/797 e con specifiche applicazioni ai diversi scartamenti indicati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 sulla STI per i sottosistemi "controllo-comando e segnalamento"

Il regolamento definisce il quadro tecnico-giuridico per l’interoperabilità dei sottosistemi CCS del sistema ferroviario dell’Unione, aggiornando in profondità la STI e sostituendo il regolamento (UE) 2016/919. La revisione è motivata dall’evoluzione tecnologica, dalla digitalizzazione delle reti ferroviarie e dalla necessità di armonizzare ulteriormente l’ERTMS, includendo nuovi sviluppi come FRMCS, ATO e nuove versioni ETCS.

Ambito di applicazione

La STI si applica ai nuovi sottosistemi CCS a terra e di bordo e, in casi specifici, ai sottosistemi esistenti oggetto di rinnovo, ristrutturazione, estensione dell’area d’uso o manutenzione delle specifiche. Restano esclusi i sottosistemi già messi in servizio entro il 28 settembre 2023, salvo gli obblighi derivanti dai regimi transitori, dai casi di ristrutturazione/rinnovo e dalle norme sulla correzione degli errori. L’ambito geografico copre la rete ferroviaria dell’Unione, con specifiche regole per gli scartamenti 1.435, 1.520, 1.524, 1.600 e 1.668 mm e con alcune esclusioni e deroghe per tratte di frontiera o casi specifici.

Struttura della STI e contenuto normativo

L’allegato I è la parte sostanziale del regolamento e si articola in: definizione dell’ambito di applicazione; requisiti essenziali; caratterizzazione dei sottosistemi; componenti di interoperabilità; valutazione della conformità; attuazione della STI; casi specifici; appendici tecniche e transitorie. La STI è costruita attorno a parametri fondamentali che coprono sicurezza, affidabilità/disponibilità, compatibilità tecnica, interfacce, manutenzione, identificatori di sistema, compatibilità elettromagnetica e interfacce uomo-macchina.

Requisiti essenziali, sicurezza e compatibilità tecnica

Il regolamento collega i requisiti essenziali della direttiva (UE) 2016/797 ai parametri fondamentali della STI. Per ETCS di bordo è stabilito un THR pari a 10^-9 h^-1 per guasti casuali nella situazione pericolosa di superamento dei limiti di velocità/distanza; per ETCS a terra è previsto un analogo livello di sicurezza, pur con maggiore flessibilità per alcune soluzioni a terra, purché il livello di sicurezza del servizio sia rispettato complessivamente. Sono inoltre disciplinati disponibilità/affidabilità, compatibilità elettromagnetica, condizioni ambientali, salute, rumore, vibrazioni e accessibilità, con espressa esclusione di alcuni requisiti dalla STI quando disciplinati altrove o non rientranti nel suo oggetto.

Componenti di interoperabilità e valutazione CE

La STI individua i componenti di interoperabilità di base per il bordo e per la terra (ETCS di bordo, apparecchiatura odometrica, cab radio GSM-R, radio dati GSM-R, scheda SIM, ATO di bordo, FRMCS di bordo, profilo FRMCS, RBC, unità radio infill, Eurobalise, Euroloop, LEU, contatore assi, tabella indicatrice, ATO a terra, ecc.). Le procedure di valutazione della conformità utilizzano i moduli previsti dalla decisione 2010/713/UE; per i componenti CCS di bordo non è richiesta la dichiarazione di idoneità all’impiego, essendo sufficiente la conformità CE. Sono introdotti controlli specifici per ETCS di bordo, inclusi test di laboratorio accreditato ai sensi di ISO/IEC 17025 e verifiche dettagliate per i casi di compatibilità ESC/RSC.

Compatibilità ESC/RSC e controlli di interoperabilità

Uno dei nuclei innovativi del regolamento è la disciplina armonizzata dei controlli di compatibilità tecnica tra sistemi ETCS e radio di bordo e l’infrastruttura, attraverso i concetti di ESC (ETCS System Compatibility) e RSC (Radio System Compatibility). I gestori dell’infrastruttura definiscono i tipi di ESC/RSC e i controlli necessari per le proprie linee; l’Agenzia pubblica e aggiorna i tipi validi nel documento tecnico ESC/RSC. Le dichiarazioni ESC/RSC, sia a livello di componente che di sottosistema, devono riportare risultati, condizioni, restrizioni e riferimenti alle valutazioni di organismi notificati. In assenza di pubblicazione dei tipi di compatibilità, si presume non necessari i controlli per le linee interessate.

Regime di correzione degli errori

Il regolamento disciplina in modo dettagliato la manutenzione delle specifiche ERTMS e la correzione degli errori, distinguendo tra errori che impediscono il normale servizio e errori che non lo impediscono. L’Agenzia analizza le richieste di modifica e pubblica Maintenance Release; fabbricanti, gestori dell’infrastruttura e imprese ferroviarie devono aggiornare i propri componenti e i sistemi interessati secondo i regimi transitori dell’appendice B. Sono previsti obblighi di registrazione nel RINF, tempi specifici di adeguamento e un meccanismo di coordinamento con la Commissione e con la procedura di Change Control Management.

Implementazione di ETCS, GSM-R, FRMCS e ATO

La STI stabilisce regole di implementazione per la parte ETCS, compresi livelli e versioni di sistema, e per la parte radio, distinguendo GSM-R e FRMCS. L’ETCS Baseline 4 introduce le versioni 2.2 e 3.0, con regimi transitori diversi a seconda della data di avvio della progettazione, della produzione o della notifica del gestore dell’infrastruttura. Per il FRMCS e per l’ATO sono previste specifiche obbligatorie, ma con tempistiche e condizioni collegate alla disponibilità delle specifiche di bordo e alle notifiche nazionali. Il regolamento definisce anche quando sono obbligatori l’uso di GSM-R, di FRMCS, di ETCS e delle rispettive funzioni radio/dati, in particolare in relazione a linee nuove, ristrutturate o sottoposte a rinnovo.

Sistemi di classe B e migrazione

I sistemi di classe B non sono eliminati immediatamente, ma restano regolati in un quadro di migrazione progressiva. L’allegato II elenca i sistemi preesistenti di protezione del treno e di radiocomunicazione voce per ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono garantire la disponibilità di STM o di soluzioni equivalenti per l’integrazione dei sistemi di classe B con l’ETCS di bordo, anche tramite specifiche e diritti FRAND quando la soluzione tecnica dipende da titoli proprietari. Il regolamento mira a un mercato aperto e a una progressiva dismissione dei sistemi di classe B, coordinata con i piani nazionali di attuazione.

Piani nazionali di attuazione e notifiche al RINF

Gli Stati membri devono predisporre piani nazionali di attuazione con orizzonte almeno ventennale e aggiornamento almeno quinquennale, contenenti strategia generale di migrazione, stato attuale delle installazioni, strategia tecnica e finanziaria, pianificazione di ETCS, radio, ATO, sistemi di rilevamento e dismissione dei sistemi di classe B, nonché nuovi requisiti obbligatori di bordo. Le notifiche rilevanti devono essere inserite nel RINF e, quando necessario, nel prospetto informativo della rete. È in generale richiesto un preavviso di 5 anni per l’introduzione di nuovi requisiti obbligatori di bordo, salvo accordi specifici e notifiche alla Commissione.

Casi specifici territoriali

L’allegato I contiene numerosi casi specifici nazionali per Belgio, Regno Unito per l’Irlanda del Nord, Francia, Polonia, Lituania/Lettonia/Estonia, Svezia, Lussemburgo, Germania, Italia, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Irlanda, Bulgaria e Austria. Essi riguardano soprattutto sistemi di rilevamento dei treni, compatibilità elettromagnetica, sabbiatura, geometrie del materiale rotabile, interfacce DMI e condizioni particolari di rete. Tali casi sono classificati come permanenti (P), temporanei (T) o temporanei soggetti a riesame (T2), e devono essere letti insieme ai requisiti generali della STI.

Effetti pratici per operatori e professionisti

Per fabbricanti, imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura e consulenti, il regolamento impone un approccio fortemente documentale e di tracciabilità: dichiarazioni CE, certificazioni, aggiornamenti tecnici, analisi d’impatto, gestione della configurazione, registrazioni nel RINF, notifiche preventive e coordinamento con organismi notificati e Agenzia. In chiave operativa, il testo è particolarmente rilevante per appalti ferroviari, retrofit di veicoli, progetti ERTMS, valutazioni di compatibilità di linea e strategie di dismissione dei sistemi nazionali preesistenti.

Disposizioni principali

Oggetto e abrogazione del precedente regolamento

L’articolo 1 stabilisce la STI relativa ai sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" (CCS). L’articolo 14 abroga il regolamento (UE) 2016/919, prevedendo però la sua applicazione transitoria ai sottosistemi autorizzati ai sensi di quel regolamento che non rientrano nel nuovo ambito di applicazione, nonché la sopravvivenza di alcuni regimi transitori dell’allegato I, appendice B.

Ambito di applicazione materiale e territoriale

L’articolo 2 applica la STI ai nuovi sottosistemi CCS a terra e di bordo e, in casi specifici, ai sottosistemi esistenti oggetto di rinnovo/ristrutturazione, estensione dell’area d’uso o obblighi di manutenzione delle specifiche. L’allegato I delimita l’ambito tecnico e geografico, includendo la rete ferroviaria dell’Unione con esclusione dei casi previsti dalla direttiva 2016/797 e con applicazione a reti a scartamento 1.435, 1.520, 1.524, 1.600 e 1.668 mm, salvo eccezioni puntuali per brevi linee di frontiera.

Punti in sospeso e casi specifici nazionali

Gli articoli 3 e 4 consentono, per i punti in sospeso e i casi specifici elencati nell’allegato I, che le condizioni di verifica dei requisiti essenziali siano stabilite da norme nazionali vigenti, con obbligo di trasmissione all’Agenzia entro il 28 marzo 2024 di norme, procedure di valutazione e organismi designati. I casi specifici sono disciplinati nel capitolo 7 e riguardano in particolare sistemi di rilevamento dei treni e aspetti locali di interoperabilità.

Obblighi di attuazione per fabbricanti, richiedenti e Stati membri

L’articolo 5 impone a fabbricanti e richiedenti l’autorizzazione di garantire la conformità dei sottosistemi alla STI e ai requisiti di manutenzione; gli organismi notificati rilasciano i certificati sotto la loro responsabilità. Gli Stati membri devono trasmettere entro il 15 giugno 2024 il piano nazionale di attuazione elaborato secondo il punto 7.4.4 dell’allegato I.

Relazioni su ETCS, ATO e FRMCS

L’articolo 6 prevede che l’Agenzia presenti entro il 1° gennaio 2025 una relazione alla Commissione sulla disponibilità di prodotti ETCS di bordo conformi alla Baseline 4, di prodotti ATO di bordo conformi alla Baseline 1 e di prototipi FRMCS di bordo. La Commissione deve esaminare la relazione in comitato e adottare i provvedimenti opportuni.

Sistemi di classe B

L’articolo 7 mantiene i sistemi di classe B secondo quanto indicato nell’allegato II, salvo modifiche necessarie per mitigare errori critici per la sicurezza. Gli Stati membri devono notificare tali modifiche alla Commissione e all’Agenzia e richiedere il relativo parere tecnico di conformità.

Finanziamento UE e progetti CCS

L’articolo 8 limita il sostegno finanziario dell’Unione ai costi direttamente connessi all’installazione o ristrutturazione dell’ERTMS a terra e di bordo, o alla preparazione di una futura implementazione, includendo sistemi di rilevamento conformi e apparati centrali. Sono previste condizioni specifiche anche per veicoli che necessitano di sistemi di bordo di classe B su tratte dotate solo di sistemi di classe B.

Correzione degli errori nelle specifiche ERTMS

L’articolo 9 attribuisce all’Agenzia il compito di analizzare le richieste di modifica e di dare priorità agli errori che possono impedire il normale servizio ferroviario, con emissione periodica di una Maintenance Release delle specifiche su richiesta della Commissione. L’articolo 6 del regolamento disciplina anche i tempi di relazione iniziale dell’Agenzia sui prodotti disponibili.

Soluzioni innovative e procedura di validazione

L’articolo 11 prevede un processo armonizzato per le soluzioni innovative approvate dal pilastro Sistema dell’ERJU: la Commissione chiede il parere dell’Agenzia, la quale valuta la soluzione e può essere coinvolta per integrare specifiche funzionali e metodi di valutazione nella STI o in raccomandazioni dell’Agenzia.

Compatibilità tecnica, controlli ESC/RSC e futura revisione

L’articolo 12 impone ai gestori dell’infrastruttura di definire entro il 28 marzo 2024 i controlli di compatibilità dei veicoli con infrastrutture ETCS e radio esistenti equipaggiate con ERTMS o GSM-R, con analisi dell’Agenzia da presentare entro il 1° giugno 2024. L’articolo 13 disciplina in modo dettagliato i sistemi di rilevamento dei treni non conformi, le notifiche all’Agenzia entro il 31 dicembre 2024, la pubblicazione dei valori limite, l’aggiornamento del RINF, l’abrogazione progressiva delle norme nazionali e il riesame dei casi specifici entro il 31 dicembre 2027.

Valutazione della conformità e verifica CE

Il capitolo 6 disciplina i moduli di valutazione CE per componenti di interoperabilità e sottosistemi, la verifica da parte degli organismi notificati, i requisiti specifici per ETCS di bordo, i controlli ESC/RSC e le regole per valutazioni parziali e dichiarazioni intermedie di verifica. Per i componenti ERTMS di bordo non è richiesta l’idoneità all’impiego, mentre per i sottosistemi è prevista la verifica CE e il rilascio della relativa dichiarazione.

Regime di transizione e migrazione verso ETCS, GSM-R, FRMCS e ATO

Il capitolo 7 detta il regime di applicabilità generale, le condizioni per rinnovi e ristrutturazioni di sottosistemi a terra e di bordo, le regole per i sistemi preesistenti, la disponibilità di STM e le condizioni per l’implementazione di ETCS, GSM-R/FRMCS e ATO. Sono previste scadenze e notifiche minime di 5 anni per nuovi requisiti obbligatori di bordo, nonché piani nazionali di attuazione con orizzonte almeno ventennale e aggiornamento quinquennale.

ETCS Baseline 4, versioni di sistema e requisiti di bordo

L’allegato I introduce la Baseline 4 dell’ETCS, con le versioni 2.2 e 3.0 del sistema, nonché i regimi transitori per le precedenti versioni e per i nuovi veicoli. È prevista la progressiva adozione dell’ETCS per i veicoli di nuova costruzione e, a determinate condizioni, per i veicoli esistenti e per l’estensione dell’area d’uso.

FRMCS, GSM-R e interfacce radio

La STI disciplina il GSM-R come sistema radio di classe A e introduce il FRMCS come futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie, con specifiche obbligatorie e interfacce progressive. Sono previsti requisiti per comunicazioni voce e dati, indirizzamento, chiamate ad alta priorità, SIM GSM-R, profilo FRMCS, e regole di migrazione e dismissione dei sistemi radio di classe B.

ATO di bordo e a terra

L’ATO è regolato come funzione di condotta automatica del treno fino al grado di automazione 2. La STI disciplina l’ATO di bordo e a terra, le interfacce con ETCS, radio e materiale rotabile, e prevede la sua implementazione in funzione delle notifiche nazionali e dei piani di migrazione.

Pianificazione nazionale, RINF e dismissione dei sistemi di classe B

Gli Stati membri devono predisporre un piano nazionale di attuazione e notificare nel RINF, con preavvisi generalmente di almeno 5 anni, le date di messa in servizio ETCS, GSM-R, FRMCS e ATO, nonché la dismissione dei sistemi di classe B. Il piano deve coprire almeno 20 anni e includere strategia tecnica, finanziaria e di migrazione, dati sulle linee transfrontaliere, sui nodi e sui requisiti di bordo.

Allegato II: sistemi di classe B esistenti

L’allegato II elenca i sistemi preesistenti di protezione dei treni e di radiocomunicazione voce di classe B riconosciuti ai fini della STI, per Stato membro e per ambito di applicazione, precisando che la compatibilità dipende anche dalla specifica versione del sistema.

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