Regolamento (UE) 2023/1627
Regolamento (UE) 2023/1627 della Commissione del 10 agosto 2023 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l’autorizzazione della sostanza bis(2-etilesile)cicloesano-1,4-dicarbossilato (MCA n. 1079) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso della sostanza bis(2-etilesile)cicloesano-1,4-dicarbossilato (DEHCH) inserendola nell’elenco unionale delle sostanze consentite per materiali plastici a contatto con alimenti. L’autorizzazione recepisce il parere scientifico favorevole dell’EFSA e introduce condizioni precise di impiego, in particolare un limite di migrazione specifico e restrizioni quanto al tipo di alimento e alle condizioni di temperatura. La modifica opera tramite aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Autorizzazione della sostanza bis(2-etilesile)cicloesano-1,4-dicarbossilato (DEHCH) nell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 per materiali plastici a contatto con alimenti, con specifiche condizioni d’uso e limite di migrazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 10/2011. Incide in particolare sull’impiego del DEHCH come additivo plastificante nel PVC, limitatamente ai contatti con alimenti ai quali la tabella 2 dell’allegato III del regolamento (UE) n. 10/2011 assegna i simulanti alimentari A o B, a temperatura ambiente o a temperatura inferiore. L’uso è consentito solo entro una concentrazione massima del 25 % p/p nel PVC e con limite di migrazione specifico pari a 0,05 mg/kg di alimento.
Autorizzazione del DEHCH nei materiali plastici a contatto con alimenti
Il regolamento (UE) 2023/1627 modifica il regolamento (UE) n. 10/2011, che disciplina i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. L’intervento risponde al parere scientifico favorevole dell’EFSA dell’11 dicembre 2019 e consente l’inserimento nella lista unionale della sostanza bis(2-etilesile)cicloesano-1,4-dicarbossilato (DEHCH, MCA n. 1079).
Contesto e finalità della modifica
L’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 contiene l’elenco delle sostanze autorizzate per uso intenzionale nella produzione di plastica destinata al contatto alimentare. La Commissione autorizza il DEHCH alla luce della valutazione scientifica dell’EFSA, che lo ha ritenuto utilizzabile come plastificante nel PVC ma con condizioni restrittive dovute all’incertezza sul potenziale di accumulo nell’organismo umano.
Base scientifica richiamata nei considerando
Il considerando centrale riporta che l’EFSA:
- non ha ravvisato preoccupazioni in termini di genotossicità;
- non ha osservato effetti avversi negli studi di tossicità a dose ripetuta fino a 1 000 mg/kg di peso corporeo al giorno;
- ha tuttavia raccomandato di limitare la migrazione a 0,05 mg/kg di prodotto alimentare;
- ha indicato l’uso solo nel PVC a contatto con alimenti ai quali sono assegnati i simulanti A (etanolo 10 %) e B (acido acetico 3 %), a temperatura ambiente o inferiore.
Ambito di applicazione e condizioni operative
L’autorizzazione riguarda esclusivamente i materiali e oggetti di materia plastica disciplinati dal regolamento (UE) n. 10/2011, e in particolare l’impiego del DEHCH come additivo nel cloruro di polivinile (PVC). La sostanza può essere usata solo:
- come additivo plastificante;
- nel PVC;
- fino a una concentrazione massima del 25 % p/p;
- in contatto con alimenti per i quali la tabella 2 dell’allegato III del regolamento (UE) n. 10/2011 prevede i simulanti A o B;
- a temperatura ambiente o a temperatura inferiore.
Limite di migrazione specifica
L’allegato introdotto dal regolamento stabilisce per il DEHCH un limite di migrazione specifica pari a 0,05 mg/kg. Si tratta del principale vincolo tecnico-operativo per la conformità dei materiali che contengono la sostanza.
Modifica normativa e struttura dell’intervento
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del nuovo regolamento. L’effetto pratico è l’inserimento della voce identificata dal numero 1079, con CAS 84731-70-4, e con le relative limitazioni di uso e migrazione.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione del DEHCH nell’elenco unionale
Viene modificato l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 per inserire la sostanza bis(2-etilesile)cicloesano-1,4-dicarbossilato (DEHCH), n. CAS 84731-70-4, MCA n. 1079, tra le sostanze autorizzate per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica a contatto con alimenti.
Condizioni d’uso nel PVC
La sostanza può essere utilizzata unicamente come additivo nel cloruro di polivinile (PVC), con concentrazione massima del 25 % p/p. L’uso è consentito solo a contatto con prodotti alimentari ai quali la tabella 2 dell’allegato III del regolamento (UE) n. 10/2011 assegna i simulanti alimentari A o B, e solo a temperatura ambiente o inferiore.
Limite di migrazione specifico
Per il DEHCH è fissato un limite di migrazione specifica pari a 0,05 mg/kg di prodotto alimentare.
Base scientifica dell’autorizzazione
Il considerando richiama il parere favorevole dell’EFSA dell’11 dicembre 2019, che ha escluso preoccupazioni per genotossicità e non ha rilevato effetti avversi negli studi di tossicità a dose ripetuta fino a 1 000 mg/kg peso corporeo al giorno, ma ha raccomandato la restrizione del campo d’impiego e del limite di migrazione per l’incertezza sul potenziale di accumulo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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