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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1976

Regolamento delegato (UE) 2023/1976 della Commissione del 10 agosto 2023 recante deroga, per l’anno 2023, al regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il valore della produzione commercializzata, la strategia nazionale e il recupero dell’aiuto finanziario dell’Unione per gli impegni pluriennali nel settore ortofrutticolo a causa di eventi meteorologici avversi

Normativa europea32023R1976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, per l’anno 2023, una serie di deroghe mirate al regolamento delegato (UE) 2017/891 per il settore ortofrutticolo, in risposta ai gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023. Le misure attenuano gli effetti sulla gestione dei programmi operativi, sul calcolo del valore della produzione commercializzata e sul recupero di taluni aiuti, al fine di preservare la stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori. Le deroghe riguardano anche la possibilità di sospendere in tutto o in parte i programmi e di evitare il recupero di aiuti per impegni pluriennali interrotti per cause non imputabili all’organizzazione. Il regolamento si applica immediatamente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Deroga temporanea per il 2023 al regime dei programmi operativi ortofrutticoli in caso di eventi meteorologici avversi, con effetti su valore della produzione commercializzata, modifiche dei programmi, sospensione e recupero degli aiuti.

Ambito di applicazione

Si applica nel 2023 alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 negli Stati membri interessati. Riguarda i programmi operativi ancora attuati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 nelle ipotesi transitorie richiamate dal regolamento, e incide anche sugli obblighi degli Stati membri connessi alla strategia nazionale e all’autorizzazione di sospensioni o modifiche dei programmi. Le deroghe operano solo nei casi in cui le conseguenze meteorologiche abbiano inciso sulla pianificazione, gestione, attuazione, produzione e valore commercializzato, con necessità di dimostrazione delle condizioni all’autorità competente dello Stato membro.

Deroghe temporanee per il settore ortofrutticolo a seguito degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023

Il regolamento interviene in via eccezionale sul regime dei programmi operativi nel settore ortofrutticolo, alla luce dei gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera 2023 in diversi Stati membri. I considerando evidenziano danni rilevanti alla produzione di frutta e verdura, difficoltà di attuazione dei programmi già approvati, riduzioni del valore della produzione commercializzata e ricadute sulla stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori.

Ambito di applicazione e contesto normativo

Le misure derogatorie riguardano le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo, con riferimento ai programmi operativi ancora attuati nell’ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle pertinenti disposizioni transitorie richiamate nei considerando. Il regolamento si fonda sugli articoli 37 e 173 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e deroga temporaneamente ad alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/891, per il solo anno 2023.

Deroga sulla vendita di prodotti di non soci

Per il 2023, alle organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 non si applica il limite dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, che normalmente consente la vendita di prodotti di produttori non soci solo entro il limite che il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della produzione commercializzata dell’organizzazione. La deroga mira a garantire maggiore flessibilità commerciale in una fase di crisi produttiva.

Calcolo del valore della produzione commercializzata

Una delle misure centrali riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata nel 2023. Se un prodotto ha subìto un deprezzamento di almeno il 35 % a causa degli eventi meteorologici avversi, per motivi non imputabili all’organizzazione e fuori dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata di quel prodotto nel 2023 è considerato pari al 100 % della media dei cinque periodi di riferimento di 12 mesi precedenti, con esclusione dei valori più basso e più elevato. La regola è volta a neutralizzare l’effetto delle perdite eccezionali sia sull’aiuto finanziario dell’Unione dell’anno successivo sia sul rischio di perdita del riconoscimento dell’organizzazione.

Programmi operativi: strategia nazionale, modifiche e sospensione

Il regolamento esonera, per il 2023, gli Stati membri dall’obbligo di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio spendibili per ogni singola misura o tipo di azione, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891. Inoltre, non si applicano alle organizzazioni e associazioni colpite gli obblighi relativi alle modifiche dei programmi operativi previsti dall’articolo 34, paragrafo 1, e dall’articolo 34, paragrafo 2, primo comma.

In aggiunta, gli Stati membri possono autorizzare, per il 2023, la sospensione totale o parziale dei programmi operativi delle organizzazioni colpite, in deroga all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera a). Questa facoltà è pensata per consentire un adattamento rapido alla perdita di produzione e alle difficoltà di liquidità.

Recupero degli aiuti e stabilità finanziaria

In relazione alla cessazione anticipata dei programmi operativi, il regolamento prevede che non sia recuperato l’aiuto erogato per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione, se il programma è cessato nel 2023 a causa degli eventi meteorologici avversi e per motivi non imputabili all’organizzazione. Analogamente, non è recuperato a favore del FEAGA l’aiuto finanziario dell’Unione connesso a impegni pluriennali, come le azioni ambientali, qualora l’interruzione nel 2023 impedisca di conseguire gli obiettivi a lungo termine e i benefici attesi.

Prova delle condizioni e applicazione temporale

L’organizzazione di produttori deve dimostrare all’autorità competente dello Stato membro interessato che ricorrono le condizioni richieste per beneficiare delle deroghe. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga alla limitazione sulle vendite di prodotti di non soci

Per il 2023, alle organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 non si applica l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, che limita la vendita di prodotti di produttori non soci purché il valore economico di tale attività resti inferiore al valore della produzione commercializzata dell’organizzazione.

Determinazione del valore della produzione commercializzata

Se un prodotto si è deprezzato di almeno il 35 % a causa degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023, per motivi non imputabili all’organizzazione di produttori e al di fuori del suo controllo, il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel 2023 è considerato pari al 100 % della media dei cinque periodi di riferimento di 12 mesi precedenti, esclusi il valore più basso e quello più elevato.

Esenzione dalla fissazione di percentuali massime nella strategia nazionale

Per il 2023 non si applica l’obbligo, previsto dall’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, per gli Stati membri di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio spendibili per singola misura o tipo di azione, per le organizzazioni colpite dagli eventi meteorologici avversi.

Deroga alle regole sulle modifiche dei programmi operativi

Nel 2023 non si applicano alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi della primavera 2023 gli obblighi relativi alle modifiche dei programmi operativi di cui all’articolo 34, paragrafo 1, e all’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891.

Possibilità di sospendere i programmi operativi

In deroga all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/891, per il 2023 gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori colpite a sospendere totalmente o parzialmente i programmi operativi per l’anno 2023.

Mancato recupero dell’aiuto per azioni ammissibili prima della cessazione del programma

In deroga all’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/891, nel 2023 non deve essere recuperato l’aiuto erogato per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo, se la cessazione è dipesa dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 ed è al di fuori del controllo e della responsabilità dell’organizzazione interessata.

Mancato recupero dell’aiuto per impegni pluriennali

In deroga all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l’aiuto finanziario dell’Unione relativo a impegni pluriennali, come le azioni ambientali, non è recuperato a favore del FEAGA se gli obiettivi a lungo termine e i benefici attesi non possono essere realizzati nel 2023 a causa dell’interruzione degli impegni dovuta agli eventi meteorologici avversi della primavera 2023.

Prova delle condizioni applicative

L’organizzazione di produttori deve dimostrare all’autorità competente dello Stato membro interessato il soddisfacimento delle condizioni previste per l’applicazione delle deroghe.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti di stato agricolisettore ortofrutticologestione delle crisi

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