Cassazione Civile, Ordinanza n. 07681/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da accertamenti tributari emessi a carico di una società di persone e dei relativi soci in esito a indagini finanziarie: erano stati rilevati versamenti in contanti non giustificati sui conti dei soci per complessivi euro 217.800,00 nell'anno d'imposta 2007, e l'Ufficio li aveva qualificati come ricavi della società non contabilizzati e non dichiarati, con conseguente rettifica del reddito della società e, per trasparenza, di quello dei soci. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio hanno depositato memoria chiedendo l'estinzione, deducendo di avere aderito a definizioni agevolate: prima alla definizione delle cartelle esattoriali ex d.L. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016, con istanze presentate per la società e per i due soci e con integrale pagamento delle somme dovute, e poi alla definizione ex art. 1, commi 40 ss., L. n. 207 del 2024, producendo documentazione attestante l'effettivo versamento dell'IVA. La Corte ha ritenuto regolare la domanda di definizione rispetto alla controversia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso, poiché ha preso atto della definizione agevolata intervenuta e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre stabilito che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio per cui il meccanismo sanzionatorio non opera in caso di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per il ricorso in cassazione.
d.L. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016
È stato richiamato quale base normativa della definizione agevolata delle cartelle esattoriali a cui i ricorrenti hanno aderito.
art. 1, commi 40 ss., L. 30 dicembre 2024, n. 207
È stata richiamata quale ulteriore definizione agevolata cui i ricorrenti hanno fatto ricorso, con deposito della relativa istanza e della documentazione sul versamento dell'IVA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione del meccanismo sanzionatorio dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione/cessazione della materia del contendere.
Cass. n. 3542/2017
È stata citata a supporto del principio per cui l'ulteriore contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dimostra di avere validamente aderito a una definizione agevolata riferibile alla controversia e di avere adempiuto gli obblighi connessi, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare il merito dei motivi di ricorso.
- La regolarità della domanda di definizione agevolata, ove investa la lite pendente, comporta la cessazione della materia del contendere o l'estinzione del giudizio, con conseguente improcedibilità dell'esame dei motivi.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata non trova applicazione il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
- Le spese di lite possono essere poste definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate quando il giudizio si estingue per adesione a una definizione agevolata.
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