Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23365/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso l'applicazione degli arresti domiciliari per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (artt. 110, 416-ter c.p.). Il ricorrente contestava: (1) errata valutazione della gravità indiziaria e mancata applicazione dei principi relativi alla configurabilità dell'art. 416-ter, sostenendo che il presunto promittente (Gagliardi Luigi) non era dimostrato come intraneo alla 'ndrangheta o che, se agisse uti singulus, mancasse prova di un accordo esplicito sulle modalità mafiose di procacciamento dei voti; (2) difetto di motivazione circa le esigenze cautelari, lamentando che le dimissioni dalle cariche erano state fornite e che non era provata la persistenza di contatti tali da giustificare gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che i giudici del riesame abbiano fornito motivazione analitica e coerente: hanno valorizzato elementi indiziari che collocano Gagliardi nell'ambito della famiglia Tallarico, indicandone ruolo operativo (spaccio, procacciamento voti) e la capacità di condizionamento elettorale; hanno riferito intercettazioni e altri riscontri probatori che collegano il procacciamento dei voti al risultato elettorale e ai rapporti con il ricorrente; hanno inoltre motivato l'esistenza del pericolo di reiterazione criminosa nonostante le dimissioni, sulla base della persistenza di contatti continui con la controparte. La Corte ha rilevato che, alla luce della riforma e della giurisprudenza, la promessa di procacciare voti da parte di esponenti mafiosi è sanzionabile anche senza prova del metodo mafioso, e che i rilievi difensivi si risolvevano in prospettazione di diversa valutazione delle prove, non sindacabile in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    "chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis"

    La Corte ricorda che la riforma (legge n. 43/2019) ha ampliato la fattispecie: la promessa da parte di esponenti mafiosi è sanzionabile anche senza prova che il procacciamento sia avvenuto con il "metodo mafioso"; l'appartenenza al sodalizio, se dimostrata, è elemento decisivo per configurare la punibilità; se il promittente è estraneo o agisce uti singulus è invece necessario provare l'accordo sulle modalità mafiose.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato come riferimento al "metodo mafioso" e alle modalità di procacciamento; la Corte distingue tra reato sanzionato per il solo fatto della qualità soggettiva dell'esponente mafioso e l'ipotesi in cui occorra dimostrare l'accordo sulle modalità mafiose.

  • legge n. 43 del 2019

    La modifica normativa ha ampliato il campo soggettivo e oggettivo dell'art. 416-ter, includendo promesse sia da soggetti intranei sia da estranei e ampliando le controprestazioni rilevanti (anche la disponibilità a soddisfare interessi dell'associazione).

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame; qui il ricorso per riesame è quello cui si riferisce l'ordinanza impugnata.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della gravità degli indizi; la censura difensiva era sulla loro applicazione, che la Corte ha ritenuto corretta.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che individua i motivi di cassazione: il ricorso deduceva vizio di motivazione ai sensi delle lett. b) ed e), i cui profili la Cassazione ha valutato limitatamente alla correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiesto per l'enunciazione dei motivi di ricorso; citato per conformità formale all'atto introduttivo del ricorso.

Massime di principio

  • La riforma dell'art. 416-ter (legge n. 43/2019) amplia la punibilità: la promessa di procacciare voti fatta da esponenti mafiosi è rilevante anche se non accompagnata dalla prova del "metodo mafioso"; l'appartenenza al sodalizio, se dimostrata, è elemento idoneo a qualificare il pericolo di condizionamento elettorale.
  • Quando il promittente è presunto intraneo al sodalizio, il giudice può ritenere sussistente lo scambio politico-mafioso sulla base della qualità soggettiva e degli indici di contiguità; se invece il promittente è estraneo o agisce "uti singulus", è necessario provare specificamente l'accordo sulle modalità mafiose del procacciamento dei voti.
  • Nei ricorsi per cassazione avverso provvedimenti cautelari il controllo è limitato: la Corte verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione e l'assenza di illogicità manifeste, ma non riconsidera i fatti o ripesa le prove giaù valutate dal giudice di merito.
  • Le dimissioni da cariche pubbliche non determinano automaticamente l'esclusione delle esigenze cautelari: occorre dimostrare la cessazione dei rapporti e degli interessi scambievoli con il contesto criminale; la persistenza di contatti significativi può giustificare la misura.
  • La tempestività e la collocazione temporale delle intercettazioni e degli accertamenti rispetto al periodo elettorale sono elementi rilevanti: prove successive possono essere valutate come post factum ma possono anche confermare la persistenza di rapporti o la realizzazione dell'accordo, se contestualizzate correttamente.
  • Per contestare con efficacia una misura cautelare in simili ipotesi è strategico dimostrare lacune specifiche nelle ricostruzioni (es. assenza di collegamenti tra il promittente e il candidato nel periodo rilevante, assenza di intermediari indicati, incongruenze temporali delle intercettazioni) piuttosto che prospettare una diversa valutazione complessiva degli elementi probatori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.