Sentenza del 06/07/2016 n. 5939 - Comm. Trib. Prov. Milano
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI - Omessa indicazione di operazioni "black list" - Omissione meramente formale - Riduzione della sanzione per sproporzione - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di riduzione è stata ritenuta inapplicabile. L'omessa indicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi "black list" ha natura preventiva e non è direttamente rapportabile a una specifica imposta o a una determinata entità del tributo; pertanto, non può essere valutata applicando il criterio di sproporzione previsto dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la sanzione sostenendo che l'omessa indicazione delle operazioni fosse una violazione meramente formale e chiedendo, in ogni caso, la riduzione prevista dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997 per sproporzione della sanzione rispetto all'entità del tributo.
Norme richiamate
Art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora risulti manifestamente sproporzionata rispetto all'entità del tributo cui la violazione si riferisce.
La disposizione presuppone che la violazione sia collegabile a una specifica entità del tributo. Non è quindi applicabile a un'omissione con funzione esclusivamente preventiva e informativa, non rapportabile direttamente a un'imposta determinata.
Massime di principio
- La riduzione della sanzione per sproporzione non opera automaticamente per ogni violazione formale o dichiarativa: è necessario che la violazione sia collegata a una concreta e determinabile entità del tributo.
- Gli obblighi informativi e preventivi, come quelli relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi considerati a rischio fiscale, possono essere sanzionati anche in assenza di evasione o di imposta concretamente dovuta.
- Per contestare efficacemente una sanzione occorre distinguere tra violazione meramente formale, violazione sostanziale e violazione preventiva; la sola assenza di un danno erariale non comporta necessariamente l'esclusione o la riduzione della sanzione.
- Il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997 è utilizzabile soprattutto quando sia possibile confrontare la sanzione con il tributo cui la violazione si riferisce in modo diretto e quantificabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 lug 2016Sentenza del 06/07/2016 n. 863 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 6 lug 2016Sentenza del 06/07/2016 n. 867 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 6 lug 2016Sentenza del 06/07/2016 n. 954 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 6 lug 2016Sentenza del 06/07/2016 n. 1247 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 6 lug 2016Sentenza del 06/07/2016 n. 3948 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 6 lug 2016Sentenza del 06/07/2016 n. 3985 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →