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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 1366 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il pignoramento presso terzi notificato il 08.10.2018, sostenendo che le due cartelle di pagamento richiamate nell'atto non gli fossero mai state validamente notificate. Ha inoltre contestato la giurisdizione, la validità delle notifiche effettuate tramite PEC, il mancato rispetto delle procedure previste per indirizzi PEC non validi o inattivi, l'assenza dell'estensione informatica p7m e la produzione di copie delle relate anziché degli originali. Ha chiesto l'annullamento del pignoramento per mancata prova della regolare notifica degli atti presupposti.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale ha dichiarato ammissibile il ricorso e riconosciuto la propria giurisdizione, ritenendo impugnabile davanti al giudice tributario il pignoramento che costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. Nel merito, tuttavia, ha rigettato il ricorso perché Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dimostrato la regolare notificazione delle cartelle n. 07120170104247268000 e n. 07120170110667407000. Poiché gli indirizzi PEC risultavano non validi o inattivi, la notifica si è perfezionata mediante deposito telematico e pubblicazione dell'avviso sul sito di InfoCamere per quindici giorni, con comunicazione tramite raccomandata. Sono state ritenute irrilevanti le contestazioni sull'estensione p7m, sulla riferibilità degli atti e sulla produzione di copie delle relate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.800,00 oltre IVA e CPA se dovute.

Norme richiamate

  • Articoli 2 e 19 del d.lgs. 546/1992

    Nessuna citazione testuale completa riportata

    Il giudice tributario è competente quando il pignoramento costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della riscossione di uno specifico credito tributario, soprattutto se si deduce l'omessa o invalida notifica della cartella presupposta.

  • Art. 57 del D.P.R. 602/1973

    Nessuna citazione testuale completa riportata

    La norma concorre a individuare il regime delle opposizioni nell'esecuzione forzata tributaria.

  • Art. 72-bis del D.P.R. 602/1973

    Nessuna citazione testuale completa riportata

    Disciplina il pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione.

  • Art. 26, comma 2, del D.P.R. 602/1973

    La notifica della cartella può essere eseguita ... a mezzo posta elettronica certificata ... all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) ... In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Per le cartelle notificate via PEC, in caso di indirizzo non valido o inattivo, opera la procedura speciale di deposito telematico e pubblicazione prevista dall'art. 60 del D.P.R. 600/1973.

  • Art. 60, comma 7, del D.P.R. 600/1973

    Se ... l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto ... pubblicazione ... per la durata di quindici giorni ... la notificazione si intende ... perfezionata ... nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

    Dal 1° luglio 2017, per imprese, società e professionisti, la notifica PEC fallita per indirizzo non valido o inattivo si perfeziona con il deposito nell'area riservata InfoCamere, la pubblicazione dell'avviso per quindici giorni e l'invio della raccomandata informativa.

  • Art. 14 del d.lgs. 159/2015

    Nessuna citazione testuale completa riportata

    Disciplina previgente della notifica delle cartelle via PEC, sostituita dalla normativa successiva applicabile alle notifiche effettuate dopo il 1° luglio 2017.

  • Art. 156 c.p.c.

    Nessuna citazione testuale completa riportata

    Un vizio formale della notificazione può essere sanato quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, secondo il principio del raggiungimento dello scopo.

  • Art. 2719 c.c.

    Nessuna citazione testuale completa riportata

    Le copie fotostatiche possono avere efficacia probatoria se la conformità all'originale non viene contestata in modo specifico e circostanziato.

  • Art. 11 del d.lgs. 504/1992

    Nessuna citazione testuale completa riportata

    La ricezione della raccomandata può far presumere l'invio e la conoscenza dell'atto contenuto, salvo contestazione specifica del destinatario.

  • Art. 182, comma 2, c.p.c.

    Nessuna citazione testuale completa riportata

    Consente al giudice di assegnare un termine perentorio per regolarizzare la rappresentanza o la costituzione in giudizio.

Massime di principio

  • Il pignoramento presso terzi può essere impugnato davanti al giudice tributario quando il contribuente deduce di non aver mai ricevuto la cartella o altro atto presupposto e il pignoramento rappresenta il primo atto conoscibile della riscossione.
  • Per le notifiche PEC effettuate dal 1° luglio 2017 a imprese, società e professionisti, l'indirizzo non valido o inattivo non comporta necessariamente l'inesistenza della notifica: può operare la procedura di deposito telematico presso InfoCamere, pubblicazione dell'avviso per quindici giorni e raccomandata informativa.
  • La contestazione della validità della notifica deve essere specifica: non sono normalmente sufficienti formule generiche come "impugno e contesto tutta la documentazione".
  • La mancanza dell'estensione p7m non determina automaticamente l'invalidità della notifica PEC; il giudice può valutare la riconducibilità dell'atto all'amministrazione e, se l'atto ha raggiunto il suo scopo, applicare la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c.
  • L'agente della riscossione può provare la notifica anche mediante copie delle relate e degli altri documenti, salvo un disconoscimento chiaro, specifico e circostanziato della conformità all'originale.
  • Quando l'agente dimostra la regolare notifica delle cartelle presupposte, l'opposizione al pignoramento fondata esclusivamente sull'omessa notifica viene rigettata e il contribuente soccombente può essere condannato alle spese.

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