Cassazione Civile, Ordinanza n. 09167/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito del fallimento di una società e riguarda l’impugnazione del decreto del Tribunale che, in sede di reclamo ex art. 26 l.f., ha confermato il piano di riparto finale predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato. La creditrice, cessionaria di un credito fondiario, aveva già proposto reclamo contro il progetto di ripartizione sostenendo: che il piano non potesse essere predisposto dal giudice delegato ma dovesse essere restituito al curatore; che fosse illegittima l’inclusione, tra le poste dell’attivo disponibile, di un credito restitutorio della procedura verso di essa per euro 31.770,36, somma corrispondente alla differenza tra quanto da lei incassato in sede di esecuzione individuale e il minore credito ammesso al passivo; che fosse erroneo l’addebito integrale a suo carico delle spese prededucibili della procedura, senza applicare il criterio proporzionale di imputazione delle spese generali. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 110, 51, 52, 111 e 111-bis l.f., oltre che degli artt. 112 c.p.c. e 360 c.p.c., insistendo sulla pretesa illegittimità del riparto e del criterio di imputazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non confrontato con la ratio del provvedimento impugnato e formulato in modo promiscuo e non chiaro, cumulando censure eterogenee. Ha poi esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo e li ha rigettati nel merito: ha ribadito che, nel fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, il creditore garantito non si insinua al passivo solo per far valere la nuda prelazione, ma deve far valere le proprie ragioni in sede di riparto; ha richiamato il principio secondo cui le somme percepite in sede esecutiva dal creditore fondiario hanno natura provvisoria e i conti definitivi si fanno nel riparto fallimentare; ha inoltre affermato che l’art. 111-ter l.f. consente di imputare al ricavato del bene gravato le spese specifiche di conservazione, amministrazione e liquidazione, oltre alla quota proporzionale delle spese generali, sicché, in mancanza di altro attivo, il carico delle spese prededuttive può gravare sul ricavato riferibile a quel bene. La ricorrente non aveva però allegato in modo specifico l’esistenza di altro attivo né contestato l’ammontare dei costi. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 l.f.
individua il rimedio contro il decreto collegiale che conferma il piano di riparto finale
art. 36 l.f.
richiamato come precedente reclamo già proposto dalla creditrice avverso il progetto di ripartizione
art. 110 l.f.
consente il reclamo avverso il piano di riparto e costituisce la sede per far valere contestazioni sulla distribuzione del ricavato e sul diritto di prelazione
art. 111 l.f.
richiamato nel rapporto con il regime delle spese prededucibili e della distribuzione del ricavato
art. 111-bis l.f.
invocato dalla ricorrente per sostenere che le spese prededucibili non dovessero gravare integralmente sul ricavato, ma la Corte ne delimita l’operatività alla luce dell’art. 111-ter l.f.
art. 111-ter l.f.
norma che compone l’apparente antinomia tra riparto del ricavato e prededuzione, imponendo l’imputazione al bene gravato delle spese specifiche e di una quota proporzionale delle spese generali
art. 51 l.f.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di esecuzione individuale del creditore fondiario e rapporti con il concorso
art. 52 l.f.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di concorso e accertamento dei diritti nel fallimento
art. 112 c.p.c.
invocato per sostenere un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ritenuto non decisivo anche per la formulazione promiscua del motivo
art. 360 c.p.c.
usato come parametro per censurare violazione di legge e nullità della sentenza/provvedimento
art. 41 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
riconosce al creditore fondiario la facoltà di iniziare o proseguire l’esecuzione individuale nonostante il fallimento, con assegnazione provvisoria delle somme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
art. 1, comma 17, l. 228/2012
norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, il creditore titolare della sola garanzia reale non deve insinuarsi al passivo per far valere la prelazione: il luogo processuale corretto per stabilire l’effettiva spettanza della distribuzione è il piano di riparto, impugnabile nei modi di legge.
- Le somme attribuite al creditore fondiario in sede di esecuzione individuale durante il fallimento hanno natura provvisoria; la definitività dei rapporti di dare-avere tra creditore garantito e procedura si determina solo all’esito del riparto concorsuale.
- L’art. 111-ter l.f. va letto come norma di coordinamento tra prededuzione e prelazioni: sul ricavato del singolo bene gravato vanno imputate anzitutto le spese specifiche di conservazione, amministrazione e liquidazione di quel bene, oltre a una quota proporzionale delle spese generali della procedura.
- La censura contro il piano di riparto deve essere specifica: chi contesta la ripartizione deve allegare in modo chiaro l’esistenza di altro attivo su cui ripartire i costi generali e, se del caso, contestare anche l’ammontare delle spese poste a carico della massa.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo più censure eterogenee e non si confronti con la concreta ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09121/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09122/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09123/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09124/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09125/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09126/2026 del 11/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →