Sentenza del 02/03/2016 n. 4160 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2002. L'avviso richiamava per relationem un processo verbale di constatazione (PVC) redatto dall'Ufficio Dogane di Gaeta, senza allegarlo. La CTR ha ritenuto violato l'art. 7 della legge n. 212/2000, poiché la mera riproduzione del contenuto essenziale del PVC non era sufficiente, tenuto conto della complessità delle contestazioni e della mancata prova della sua effettiva conoscenza da parte della società. L'Agenzia ha dedotto, tra l'altro, l'assenza di una specifica impugnazione incidentale, l'erronea valutazione della conoscenza del PVC e la violazione delle norme sull'obbligo di allegazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, dichiarando inammissibili tutti i motivi. Il primo motivo è stato ritenuto incomprensibile e contraddittorio rispetto al contenuto della sentenza di primo grado; inoltre, la società totalmente vittoriosa non era tenuta a proporre appello incidentale, avendo comunque riproposto la censura relativa alla motivazione per relationem. Il secondo motivo è stato qualificato come vizio revocatorio, denunciabile eventualmente ai sensi dell'art. 395 c.p.c., e non come vizio di motivazione in Cassazione. Il terzo motivo mirava a ottenere un nuovo esame della valutazione di fatto sulla sufficienza del contenuto riprodotto nell'avviso, attività non consentita al giudice di legittimità. È rimasto quindi fermo l'annullamento dell'avviso di accertamento. Nulla sulle spese, poiché la società intimata non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 7
Se nella motivazione dell'atto si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
L'atto tributario che richiama un documento presupposto deve allegarlo, salvo che il documento sia già conosciuto dal contribuente o che l'atto impositivo ne riproduca in modo sufficiente il contenuto essenziale. La sufficienza della riproduzione e l'effettiva conoscenza del documento sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 16, comma 2
Se la motivazione dell'atto fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
La disposizione rafforza l'obbligo di conoscibilità degli atti richiamati negli atti sanzionatori, ammettendo l'alternativa tra allegazione e riproduzione del contenuto essenziale.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 54, comma 2, e 56
La parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale per conservare le domande o eccezioni già accolte, purché le riproponga nel giudizio di appello e non vi rinunci.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
In Cassazione la violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma; non consente invece di ottenere un nuovo esame delle prove o della ricostruzione dei fatti, salvo i limiti propri dei vizi processuali e motivazionali deducibili.
Codice di procedura civile, art. 395
L'errore percettivo del giudice, consistente nell'affermare l'assenza di un documento o di una circostanza risultante dagli atti, può integrare un vizio revocatorio e deve essere fatto valere con il rimedio della revocazione, non mediante il ricorso per Cassazione per vizio di motivazione.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento richiama un verbale o un altro documento, l'Amministrazione deve allegarlo oppure riportarne il contenuto essenziale in modo tale da consentire al contribuente di comprendere pienamente la contestazione e difendersi.
- La mera conoscibilità astratta dell'atto richiamato non sempre sostituisce l'allegazione: occorre che sia dimostrata la conoscenza effettiva oppure che l'avviso contenga una riproduzione sufficiente dei fatti, delle contestazioni e degli elementi necessari.
- La sufficienza della motivazione e la conoscenza concreta del documento sono normalmente questioni di fatto, valutate dai giudici di merito e non riesaminabili liberamente in Cassazione.
- La parte totalmente vittoriosa non deve proporre appello incidentale per le ragioni già accolte, ma deve riproporle nel giudizio di appello e non deve manifestare una rinuncia, neppure implicita.
- In Cassazione non è possibile trasformare una contestazione sulla valutazione delle prove in una violazione di legge: se si lamenta un errore nella ricostruzione dei fatti, il motivo deve rispettare i limiti specifici dei vizi processuali o motivazionali.
- Se il giudice decide ritenendo inesistente o non provata una circostanza che risulta documentalmente dagli atti, la questione può configurare un errore revocatorio, da far valere con la revocazione e non necessariamente con il ricorso per Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 17 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 119 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 446 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 567 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 1160 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →