Cassazione Civile, Sentenza n. 38649/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ferrara aveva impugnato 23 estratti di ruolo e un provvedimento di fermo amministrativo emessi da Equitalia Sud; la CTP accolse il ricorso in parte e dichiarò difetto di giurisdizione per le cartelle relative al Codice della Strada. Equitalia impugnò la sentenza in CTR, che confermò la pronuncia di primo grado e respinse l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo basata sulla notifica eseguita a mezzo di servizio postale privato. In Cassazione Equitalia dedusse nove motivi, in particolare che la notificazione del ricorso introduttivo, effettuata nel 2010 tramite agenzia di recapito privata priva di titolo abilitativo (prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017), era nulla e non poteva garantire certezza della data di consegna, compromettendo la verifica della tempestività e la regolarità del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto pregiudiziale e fondato il sesto motivo di ricorso: ha richiamato i principi delle Sezioni Unite secondo cui, nel periodo intercorso fra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e la L. n. 124/2017, la notificazione eseguita da un operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla (ma non inesistente). Tale nullità non può essere considerata sanata ai fini della tempestività del ricorso quando la controparte convenuta sia rimasta contumace, perché l'operatore privato è sprovvisto di poteri certificativi e dunque non vi è certezza legale né della data di consegna all'operatore né della consegna al destinatario. Per queste ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha compensato le spese del giudizio, assorbendo i restanti motivi.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Norma processuale tributaria richiamata in relazione alle contestazioni sulla regolarità formale dell'impugnazione; utilizzata per valutare aspetti procedurali della notifica e dell'impugnazione
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 16
Richiamato nel testo come parte della disciplina sulle notificazioni degli atti tributari e del 'servizio universale' postale
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 28
Richiesto a fondamento della necessità di certezze nella data di notifica degli atti processuali tributari
L. n. 124 del 2017
Indica la modifica del regime delle notificazioni postali: dopo la sua entrata in vigore è stato introdotto un regime che consente agli operatori postali l'abilitazione; la sentenza distingue il periodo anteriore (in cui operatori privati non abilitati non avevano poteri certificativi)
d.lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 5
Norma richiamata in uno dei motivi (sesto) relativo al regime delle notifiche postali e alla competenza esclusiva di Poste Italiane nel servizio universale ratione temporis
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 50
Richiamata in relazione alla contestazione della procedura di fermo amministrativo; la Corte però ha deciso il ricorso sulla questione delle notifiche e ha assorbito gli altri motivi
cod. proc. civ., art. 291
Norma processuale civile citata come principio generale secondo cui, in caso di notifica nulla, il giudice può ordinare la rinnovazione; la Corte ha però precisato che quando la notifica è nulla e non sanata dalla costituzione della parte convenuta, la rinnovazione può risultare superflua e la sentenza va cassata
Giurisprudenza: Cass. Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020
Principio fondamentale richiamato: notifiche eseguite da operatori privati non abilitati nel periodo considerato sono nulle ma non inesistenti; l'assenza di poteri certificativi dell'operatore impedisce di attribuire certezza legale alla data di consegna
Giurisprudenza: Cass. Sez. U, nn. 13452 e 13453 del 2017
Richiamate per il principio che la certezza della data e della provenienza della raccomandata richiede una sequenza procedimentale documentata e poteri certificativi dell'operatore postale
Massime di principio
- Nel periodo precedente alla L. n. 124/2017, le notifiche eseguite da operatori postali privati privi di titolo abilitativo sono nulle (non inesistenti) e la loro attestazione di data non ha valore certificativo: pertanto non garantiscono certezza sulla tempestività degli atti processuali
- La nullità della notifica non è automaticamente sanata dalla costituzione della controparte; tuttavia, se la controparte si costituisce, la nullità può essere in molti casi sanata. Se la controparte resta contumace, la nullità può rendere impossibile accertare la tempestività del ricorso e portare alla cassazione della decisione che ha dato rilievo a tale notifica
- Quando si contesta una notifica effettuata da un operatore privato non abilitato in epoca anteriore alla L. n. 124/2017, è cruciale provare l'assenza di poteri certificativi e l'impossibilità di determinare con certezza la data di consegna; senza tale certezza il giudice non può ritenere valida la tempestività dell'impugnazione
- Dopo la L. n. 124/2017 (e con l'adeguamento alla direttiva 2008/6/CE), l'utilizzo di operatori postali abilitati e di procedure che assicurano poteri certificativi risolve il rischio di nullità: per evitare contestazioni, conviene utilizzare servizi di notificazione che forniscano attestazioni con valore certificativo
- In sede giudiziaria, se la decisione poggia su una notifica nulla e non certificabile e la parte notificante non è stata presente in primo grado, la Corte può cassare la sentenza impugnata senza rinvio e disporre la compensazione delle spese quando la materia ha visto repentini sviluppi normativi e giurisprudenziali
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