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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13041/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia origina da prestazioni di analisi di laboratorio rese nel 2009 da una struttura privata in favore dell'azienda sanitaria, per le quali il creditore otteneva decreto ingiuntivo per euro 52.686,33 assumendo l'illegittimità della decurtazione tariffaria applicata dall'ente pubblico. Il decreto veniva opposto dall'azienda sanitaria e l'opposizione veniva accolta sia dal tribunale sia dalla corte d'appello. In cassazione il laboratorio deduceva: 1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 112 e 295 c.p.c. per il mancato rinvio pregiudiziale/sospensione del processo in attesa della definizione di giudizi amministrativi sulla legittimità dei decreti assessoriali tariffari; 2) violazione di norme di diritto, dell'art. 113 c.p.c., degli artt. 4 e 5 l. all. E n. 2248/1865, dell'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006, dell'art. 1, comma 170, l. n. 311/2004 e dell'art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992, sostenendo che lo sconto tariffario fosse transitorio e applicabile solo fino al 31 dicembre 2008, non al 2009, e che il DA n. 170/2013 fosse illegittimo e inapplicabile; 3) violazione degli artt. 324 e 2909 c.c., 112 e 115 c.p.c. e dei principi sull'eccezione di giudicato, per non avere la corte considerato due decreti ingiuntivi non opposti che, secondo il ricorrente, avrebbero formato giudicato sull'inapplicabilità dello sconto; 4) violazione degli artt. 112, 113 c.p.c. e 11 preleggi per l'asserita irrilevanza/inapplicabilità del DA n. 170/2013 e per la sua pretesa retroattività. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte sulla motivazione e, comunque, inammissibile la doglianza sulla sospensione per difetto di prova dell'attuale pendenza della causa pregiudicante; ha ritenuto infondati i profili di merito relativi al periodo di applicazione dello sconto e alla legittimità del decreto assessoriale del 2013, affermando che non vi era giudicato favorevole al ricorrente sulla limitazione al 31 dicembre 2008 e che, anche al di fuori del giudicato amministrativo, la riduzione tariffaria valeva per l'intero triennio 2007-2009; ha dichiarato inammissibile il motivo sul giudicato per mancata trascrizione e precisazione del contenuto dei decreti ingiuntivi asseritamente giudicati; ha infine dichiarato inammissibile, e comunque infondata, la censura sul DA n. 170/2013. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso il credito del laboratorio per le somme richieste oltre gli importi liquidati secondo la disciplina tariffaria regionale. Ha ritenuto che non sussistesse un valido motivo di sospensione ex art. 295 c.p.c. per mancanza di prova dell'attuale pendenza della causa amministrativa pregiudicante; ha poi affermato che lo sconto tariffario previsto dalla normativa statale e recepito dalla Regione siciliana si applicava al triennio 2007-2009, sicché per il 2009 l'azienda sanitaria poteva recuperare le somme corrisposte in eccedenza. Ha escluso l'efficacia preclusiva dei decreti ingiuntivi richiamati dal ricorrente, perché non adeguatamente allegati e specificati nel ricorso, e ha ritenuto non decisiva la questione della legittimità del DA n. 170/2013, comunque non idonea a sovvertire l'esito della lite. Il laboratorio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione

    Il vizio motivazionale così formulato non è più configurabile nel testo vigente della norma, con conseguente inammissibilità della censura che vi si fondi.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione è scrutinata solo se la doglianza è specificamente e chiaramente formulata.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve applicare la legge, ma la deduzione di violazione deve essere coerente con il contenuto decisorio effettivamente censurato.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria per pregiudizialità presuppone che la causa pregiudicante sia attualmente pendente; in cassazione grava sul ricorrente l'onere di provarlo, altrimenti difetta l'interesse concreto e attuale all'impugnazione.

  • art. 4 l. all. E n. 2248/1865

    È richiamato come base della possibile disapplicazione incidentale degli atti amministrativi illegittimi nel giudizio ordinario.

  • art. 5 l. all. E n. 2248/1865

    È richiamato in tema di potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo ai fini della decisione civile.

  • art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006

    Introduce lo sconto tariffario del 20% sulle prestazioni diagnostiche di laboratorio per il triennio 2007-2009.

  • art. 1, comma 170, l. n. 311/2004

    Nel testo modificato viene richiamato per la disciplina della determinazione e dell'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni assistenziali.

  • art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato dal ricorrente quale norma di sistema sulle tariffe delle prestazioni sanitarie accreditate.

  • art. 11 preleggi

    La censura sulla retroattività del decreto amministrativo viene esaminata alla luce del principio di irretroattività della legge, ma la Corte esclude che esso conduca all'invocato esito nel caso concreto.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato spiega efficacia solo entro i suoi limiti oggettivi e soggettivi; nel caso, le decisioni amministrative richiamate non coprono la questione della limitazione dello sconto al 31 dicembre 2008 nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato per l'eccezione di giudicato formale, ma il motivo è inammissibile per difetto di specificità e di trascrizione dei precedenti provvedimenti.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato in relazione alla valutazione delle prove e alla deduzione del giudicato, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando si deduce in cassazione la mancata sospensione necessaria del giudizio per pregiudizialità, il ricorrente deve dimostrare l'effettiva e attuale pendenza della causa pregiudicante; senza tale prova, la censura è inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale.
  • La censura di vizio motivazionale formulata ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se ancorata alla formula dell'"omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", non più prevista nel testo vigente della norma.
  • Il giudicato amministrativo su atti generali o collettivi spiega effetto ultra partes quanto alla sola efficacia caducatoria del provvedimento annullato, ma non si estende automaticamente a ogni passaggio logico della motivazione, né alla diversa questione dell'esatta delimitazione temporale degli effetti dell'atto.
  • In materia di tariffazione sanitaria, lo sconto previsto dalla normativa statale per le prestazioni diagnostiche di laboratorio va interpretato in coerenza con il sistema complessivo statale e regionale e, nel caso esaminato, si applica all'intero triennio 2007-2009, non limitatamente al solo 2007-2008.
  • L'eccezione di giudicato richiede la puntuale allegazione e trascrizione del precedente provvedimento da cui il giudicato si assume derivare, in modo da consentire alla Corte di verificarne oggetto, parti e limiti oggettivi.
  • Un decreto amministrativo successivo che ripristini retroattivamente tariffe già previste non è di per sé illegittimo se si colloca nell'ambito di una vicenda normativa e contenziosa che non esclude, per il periodo rilevante, l'applicazione della disciplina tariffaria originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziarioTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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