Cassazione Penale, Sentenza n. 05408/2026 del 10/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla difesa avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva riformato l'assoluzione di primo grado: si censurava la riqualificazione delle condotte dall'art. 612-bis (atti persecutori) all'art. 660 c.p. (molestia o disturbo) senza motivazione "rafforzata" richiesta in caso di riforma in pejus di sentenza assolutoria; si deduceva violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per presunta rinnovazione istruttoria parziale (esame limitato alla persona offesa, senza altre prove testimoniali e senza la perizia sui telefoni); si contestava altresì la violazione dell'art. 521 c.p.p. per condanna su un "fatto nuovo" non compreso nell'imputazione e, nel merito, si sosteneva l'assenza di biasimevolezza dei motivi dei messaggi (finalità di accertamento della paternità). Inoltre si denunciava la mancata pronuncia su cause di non punibilità e benefici (art. 131-bis c.p., pene sostitutive, sospensione condizionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato come infondate le censure relative alla violazione dell'art. 521 c.p.p. (B1) e alla rinnovazione istruttoria parziale (A2), ritenendo che la riqualificazione in reato contravvenzionale fosse prevedibile alla luce dell'imputazione originaria e che la decisione d'appello si fondasse in misura determinante su elementi documentali (screenshot) non valutati in primo grado. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo A1: la Corte territoriale non ha fornito la "motivazione rafforzata" richiesta per giustificare la diversa valutazione, in peius, del medesimo materiale probatorio rispetto all'assoluzione di primo grado. Per questo ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio e una motivazione che colmi le lacune rilevate. L'annullamento supera le doglianze relative alla mancata pronuncia su art. 131-bis e benefici, che dovranno essere eventualmente riesaminate in sede di nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che le condotte consistenti nell'invio di messaggi contenenti numeri di telefono e riferimenti lesivi potessero rientrare nella fattispecie contravvenzionale di "molestia o disturbo" quando siano compiute per "petulanza o altro biasimevole motivo"; la riqualificazione in 660 c.p. è ammessa se la fattispecie era già descritta nella imputazione complessiva
art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori)
La fattispecie originaria contestava atti persecutori; la Corte ha valutato che alcuni elementi povessero invece integrare una contravvenzione (660 c.p.), pur restando riconosciuta l'insussistenza del delitto più grave sulla base della ricostruzione probatoria
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
La norma impone la rinnovazione dell'istruttoria in appello quando la riforma in pejus si fondi su una diversa valutazione dell'attendibilità della prova dichiarativa: la Corte ha precisato che tale obbligo non sussiste se la diversa decisione trae origine da elementi documentali nuovi o rivalutati
art. 521 cod. proc. pen.
La Corte ha affermato che non vi è violazione del principio di correlazione accusae-sentenza quando la diversa qualificazione giuridica sia prevedibile dall'imputazione nella sua interezza e non consista in un fatto sostanzialmente nuovo che ponga l'imputato "a sorpresa"
art. 131-bis cod. pen.
Richiesta dal ricorrente ma non decisa dalla Corte di Cassazione in via definitiva, essendo sopravanzata dall'annullamento; la questione dovrà essere riesaminata nel nuovo giudizio
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto al contraddittorio e alla possibile diversa qualificazione del fatto in sentenza, confermando la necessita' che la diversa qualificazione non sorprenda l'imputato
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.)
Richiamato come principio integrativo del diritto al giusto processo e al contraddittorio quando mutazioni nella qualificazione giuridica del fatto possano pregiudicare la difesa
art. 81 cod. pen.
Citato in relazione alla riqualificazione delle fattispecie e alla determinazione del reato in concreto; nessuna applicazione specialmente innovativa rispetto alla ricostruzione operata
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica in appello e' lecita se il fatto, considerato nella sua interezza, conteneva gia' gli elementi oggettivi ritenuti in sentenza; non configura di per sé "fatto nuovo" ai sensi dell'art. 521 c.p.p.
- Quando la Corte d'appello riformi in pejus una assoluzione di primo grado sulla base di una diversa valutazione della stessa prova dichiarativa, e' obbligatoria una rinnovazione completa dell'istruttoria (art. 603, comma 3-bis c.p.p.) e la motivazione deve essere "rafforzata"
- Non e' necessario rinnovare l'istruttoria in appello quando la decisione in pejus si fonda su elementi documentali nuovi o rivalutati rispetto al primo grado; in tal caso la valutazione documentale può costituire presupposto per la condanna senza riassunzione delle medesime testimonianze
- La motivazione "rafforzata" deve spiegare esplicitamente i passaggi logici che giustificano la diversa valutazione probatoria rispetto al primo grado, indicando perché la prova assume una valenza dimostrativa totalmente diversa
- Le doglianze procedurali relative a prove non eseguite (es. perizie sui telefoni) devono essere specifiche: il ricorso generico sull'incompletezza della prova documentale e' meno efficace se non dimostra l'incidenza sulla ricostruzione del fatto
- Questioni relative a cause di non punibilita' o benefici (es. art. 131-bis) possono non essere decise in sede di legittimita' se la Corte annulla per vizi di motivazione; tali profili saranno oggetto del nuovo giudizio di merito
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