Cassazione Civile, Ordinanza n. 18237/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società in nome collettivo, sulla base di un processo verbale di constatazione, l’Ufficio emetteva un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione costi ritenuti riferiti a operazioni insussistenti, contestava ritenute non operate né versate su redditi da lavoro dipendente e irrogava sanzioni in materia di IRAP e IVA. La società e i soci impugnavano l’atto e in primo grado ottenevano l’annullamento dell’accertamento; in appello, però, la decisione veniva riformata. In cassazione i contribuenti deducevano, con il primo motivo, la nullità della sentenza d’appello per carenza assoluta di motivazione, lamentando che la CTR si fosse limitata ad affermare la fittizietà delle fatture con un generico rinvio ad altra sentenza della CTP, senza individuare le contestazioni, senza chiarire il contenuto delle dichiarazioni di un dipendente richiamate in sentenza, senza spiegare il rapporto tra l’avviso impugnato e un diverso avviso di accertamento menzionato, e senza indicare quali fossero le eccezioni ritenute marginali o prive di prova. Gli ulteriori motivi restavano assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando una motivazione della sentenza impugnata del tutto incomprensibile e meramente apparente, tale da non consentire l’esatta identificazione della fattispecie decisa. Per questo ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, in relazione alla denunciata carenza di motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza d’appello deve contenere una concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la sua mancanza integra vizio deducibile in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione incomprensibile o solo apparente è viziata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale parametro del dovere di motivazione chiara e sufficiente della sentenza.
Massime di principio
- La sentenza di merito è affetta da nullità quando la motivazione sia meramente apparente o incomprensibile, cioè non consenta di ricostruire la fattispecie concreta, le contestazioni rilevanti e il ragionamento decisorio.
- Il giudice non può limitarsi a formule apodittiche o a rinvii generici ad altri provvedimenti: deve indicare con precisione gli elementi fattuali posti a base della decisione e spiegare perché le difese della parte soccombente siano inattendibili o irrilevanti.
- Quando il vizio di motivazione impedisce di comprendere l’oggetto stesso della decisione, i motivi ulteriori del ricorso possono risultare assorbiti.
- La pubblica fede dell’atto non si estende alla veridicità intrinseca delle dichiarazioni in esso riportate, se tale aspetto venga in rilievo nella motivazione della decisione.
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