Circolare numero 118 del 30-4-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti della S.r.l. Azienda Reimpiego Palermo assunti ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 108/1991, per il periodo 2 dicembre 1991-30 giugno 1992. Indica le modalità operative per la presentazione delle richieste di pagamento diretto alle SAP competenti, i controlli da effettuare sulle posizioni dei lavoratori e le istruzioni per la liquidazione tramite procedura automatizzata INPS. Sono inoltre istituiti e descritti i conti contabili per la rilevazione degli oneri, dei recuperi e degli assegni per il nucleo familiare, mentre il decreto ministeriale richiama il quadro normativo e autorizza il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dell’Azienda Reimpiego Palermo
Trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dell’Azienda Reimpiego Palermo
La circolare disciplina la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti della S.r.l. Azienda Reimpiego Palermo, nell’ambito dell’intervento previsto per le aree di crisi della Regione siciliana. Il documento contiene sia le istruzioni operative per l’erogazione diretta da parte dell’INPS sia le indicazioni contabili per la rilevazione degli oneri e dei recuperi.
Quadro normativo e provvedimento ministeriale
Il decreto ministeriale n. 12019 del 5 marzo 1992 dispone, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169, e dell’art. 3, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Azienda Reimpiego Palermo, con sede in Palermo, assunti in base all’art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.
Il trattamento è riconosciuto per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 30 giugno 1992. La circolare precisa che l’art. 3, comma 1, della legge n. 22/1992 ha differito al 30 giugno 1992 il termine del trattamento, originariamente fissato al 30 giugno 1991.
Modalità di erogazione e adempimenti delle sedi
Per l’erogazione del trattamento, la S.r.l. Azienda Reimpiego di Palermo, costituita dalla GEPI in applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 108/1991, deve trasmettere le richieste di pagamento diretto alle SAP territorialmente competenti in relazione alla ubicazione delle imprese da cui provengono i lavoratori interessati.
Le Sedi devono verificare:
- che il numero dei lavoratori per i quali è chiesta l’erogazione corrisponda a quello previsto dalla delibera CIPI del 30 luglio 1991;
- che il periodo da integrare sia successivo alla data di assunzione da parte della società;
- che il periodo sia comunque compreso in quello stabilito dal decreto ministeriale.
La circolare richiama, per gli aspetti applicativi, le istruzioni già fornite con la circolare n. 123 del 13 maggio 1991, paragrafo 3.2.
Procedura di liquidazione e codici da utilizzare
La liquidazione delle indennità deve avvenire mediante la procedura automatizzata in uso per il pagamento diretto dei trattamenti CIG, identificata come programma 6040.
Per consentire l’individuazione nel flusso delle prestazioni e l’attribuzione automatica delle somme ai conti istituiti, nel pannello di acquisizione dei dati aziendali deve essere inserito:
- il codice "S" nel campo "Legge intervento";
- il valore "31" come "causa evento".
La disponibilità dei programmi sarà comunicata alle Sedi con apposito messaggio.
Delibera CIPI del 30 luglio 1991
In allegato è richiamata la delibera del CIPI del 30 luglio 1991, che individua i lavoratori eccedentari delle imprese delle aree in crisi e disciplina l’intervento della GEPI in Sicilia per la costituzione di società volte alla promozione di iniziative produttive idonee a favorire il reimpiego.
La delibera prevede un massimo di 1.000 unità complessive e indica, per ciascuna impresa, i contingenti di lavoratori da reimpiegare. È ammessa la compensazione tra i contingenti massimi fissati per le singole imprese nel caso di inesatta indicazione del numero dei lavoratori tutelabili ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 108/1991, fermo restando il limite complessivo.
Se, alla data del 30 settembre 1991, il numero complessivo dei lavoratori da reimpiegare risultasse inferiore al totale previsto, la GEPI deve promuovere, entro il 31 ottobre 1991, iniziative per il reimpiego dei lavoratori successivamente indicati dal CIPI, nel rispetto della quota massima stabilita dalla legge.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri relativi al trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai connessi assegni per il nucleo familiare e all’indennità di fine rapporto ex art. 2 della legge n. 464/1972, da erogare ai lavoratori eccedentari delle aree di crisi della Regione siciliana, sono istituiti i seguenti conti:
- GAU 30/36, per l’imputazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all’art. 4, comma 4, del D.L. n. 108/1991;
- GAU 30/35, per l’imputazione dell’indennità di fine rapporto ex art. 2 della legge n. 464/1972;
- GAT 30/36, per l’imputazione degli assegni per il nucleo familiare connessi con il trattamento di integrazione salariale straordinaria.
Gli eventuali recuperi del trattamento e degli assegni per il nucleo familiare devono essere imputati ai conti di nuova istituzione:
- GAU 24/36, per i recuperi e reintroiti del trattamento di integrazione salariale straordinaria;
- GAT 24/36, per i recuperi e reintroiti degli assegni per il nucleo familiare connessi.
Per la copertura figurativa dei periodi di fruizione del trattamento, la rilevazione dei relativi oneri sarà effettuata direttamente dalla Direzione Generale.
Sintesi operativa
La circolare, nel quadro dell’intervento straordinario per l’area di crisi siciliana, autorizza il pagamento diretto dell’integrazione salariale ai lavoratori della S.r.l. Azienda Reimpiego Palermo per il periodo 2 dicembre 1991-30 giugno 1992, definendo controlli, modalità procedurali e conti contabili da utilizzare. Il provvedimento si coordina con la delibera CIPI del 30 luglio 1991 e con le norme richiamate dal decreto ministeriale.
Punti principali
Periodo e destinatari del trattamento
Il decreto ministeriale n. 12019 del 5 marzo 1992 dispone la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Azienda Reimpiego Palermo, con sede in Palermo, assunti in base all’art. 4, comma 3, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169. Il trattamento è riconosciuto per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 30 giugno 1992, in coerenza con il differimento del termine operato dall’art. 3, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22.
Modalità di presentazione e pagamento diretto
Ai fini dell’erogazione, la S.r.l. Azienda Reimpiego di Palermo, costituita dalla GEPI in applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 108/1991, deve trasmettere le richieste di pagamento diretto alle SAP territorialmente competenti in relazione alla ubicazione delle imprese di provenienza dei lavoratori. L’INPS è autorizzato al pagamento diretto del trattamento ai lavoratori interessati. Per la liquidazione deve essere utilizzata la procedura automatizzata già in uso per il pagamento diretto dei trattamenti CIG (programma 6040).
Controlli delle sedi INPS
Le Sedi devono verificare che il numero dei lavoratori per i quali è richiesta l’erogazione corrisponda a quello previsto dalla delibera CIPI del 30 luglio 1991 e che il periodo da integrare sia successivo alla data di assunzione da parte della società e comunque compreso nel periodo stabilito dal decreto ministeriale. La circolare richiama inoltre le istruzioni già fornite con la circolare n. 123 del 13 maggio 1991, paragrafo 3.2.
Codici da utilizzare nella procedura
Per individuare nel flusso le prestazioni e attribuire automaticamente le somme ai conti istituiti, nel pannello di acquisizione dei dati aziendali deve essere inserito il codice "S" nel campo "Legge intervento" e il valore "31" come "causa evento". La disponibilità dei programmi sarà comunicata alle Sedi con specifico messaggio.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione contabile degli oneri relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale, agli assegni per il nucleo familiare connessi e all’indennità di fine rapporto ex art. 2 della legge n. 464/1972, sono istituiti i conti GAU 30/36, GAU 30/35 e GAT 30/36. Gli eventuali recuperi del trattamento e degli assegni per il nucleo familiare devono essere imputati rispettivamente ai nuovi conti GAU 24/36 e GAT 24/36. Per la copertura figurativa dei periodi di fruizione del trattamento, la rilevazione dei relativi oneri sarà effettuata direttamente dalla Direzione Generale.
Delibera CIPI del 30 luglio 1991
La delibera CIPI richiama l’intervento della GEPI in Sicilia per costituire società finalizzate al reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari nelle aree di crisi. È previsto un limite massimo di 1.000 unità complessive, con possibilità di compensazione tra i contingenti massimi delle singole imprese in caso di inesatta indicazione del numero dei lavoratori tutelabili. Se, al 30 settembre 1991, il numero complessivo dei lavoratori da reimpiegare risulta inferiore al totale indicato, la GEPI deve promuovere entro il 31 ottobre 1991 ulteriori iniziative nel limite massimo di legge per i lavoratori successivamente indicati dal CIPI.
Quadro normativo richiamato
Il decreto richiama, tra le principali fonti, la legge 12 agosto 1977, n. 675, il D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, art. 2, il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, il D.L. 29 marzo 1991, n. 108, la legge 23 luglio 1991, n. 223, e la legge 20 gennaio 1992, n. 22. Il provvedimento è fondato sull’art. 4, comma 4, del D.L. n. 108/1991 e sull’art. 3, comma 1, della legge n. 22/1992.
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