Circolare numero 117 del 30-4-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’estensione alle imprese dei settori commercio, artigianato, trasporti terrestri e servizi di Trieste, Gorizia e di alcuni comuni della provincia di Udine dell’indennità prevista dall’art. 2 della legge n. 222/1990. Vengono definiti i beneficiari, la misura della prestazione, la durata massima dal 23 gennaio al 23 luglio 1992, le regole per ANF e contribuzione figurativa, nonché le procedure di domanda, pagamento, controllo del monte giornate e imputazione contabile. Sono inoltre riportati i criteri deliberati dalla Commissione regionale per l’impiego del Friuli-Venezia Giulia e i conti da utilizzare per erogazioni e recuperi.
Istruzioni per l’indennità ex art. 2 D.L. 369/1991 per le imprese colpite dalla crisi jugoslava
Indennità per i lavoratori sospesi a causa della crisi iugoslava
La circolare detta le istruzioni applicative dell’art. 2 del D.L. n. 369/1991, convertito con modificazioni nella legge n. 17/1992, che estende a specifiche imprese e lavoratori delle aree di Trieste, Gorizia e di alcuni comuni della provincia di Udine un’indennità già prevista per altri settori. L’intervento è finalizzato a sostenere i lavoratori sospesi per effetto diretto della crisi politico-istituzionale jugoslava, nel rispetto di un limite temporale e quantitativo rigidamente predeterminato.
Ambito di applicazione
Destinatari della prestazione sono i lavoratori dipendenti, inclusi impiegati e apprendisti, sospesi dal lavoro in conseguenza della crisi iugoslava da imprese appartenenti ai settori:
- commerciali,
- artigianato,
- trasporti terrestri,
- servizi.
L’ambito territoriale comprende le province di Trieste e Gorizia e i comuni della provincia di Udine inclusi nell’allegato A dell’accordo tra Italia e Jugoslavia richiamato dalla legge n. 129/1985.
La circolare precisa che le imprese possono accedere alla provvidenza solo se non possono avvalersi della cassa integrazione guadagni disciplinata dalla legge n. 164/1975 e successive modificazioni. Sono quindi escluse:
- le imprese che rientrano nella CIG ordinaria,
- le imprese ammesse alla CIG straordinaria,
- in generale, le imprese tenute al versamento del contributo per integrazioni salariali ordinarie o straordinarie.
Misura della prestazione
L’indennità è pari al trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge n. 164/1975. In termini pratici corrisponde all’80% della retribuzione spettante per le ore di lavoro non prestate, calcolate entro il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre 40 ore settimanali.
La prestazione è soggetta:
- al limite massimo mensile previsto dalla legge n. 427/1980,
- alla riduzione del 4,94% vigente al 1° gennaio 1992.
La circolare indica come importo netto L. 1.186.369.
Poiché la legge fissa un tetto complessivo in giornate lavorative, l’indennità deve essere rapportata a giornate. Per il calcolo:
- sul mod. IG Str Aut. il datore di lavoro deve indicare l’orario settimanale, il numero delle ore da integrare e il corrispondente numero di giornate,
- in ogni settimana vanno considerate 6 giornate lavorative anche se è adottata la settimana corta,
- per i lavoratori part-time le giornate si determinano con riferimento all’orario settimanale dei lavoratori a tempo pieno,
- quando l’orario giornaliero è condiviso tra più part-time, esso va comunque imputato come una sola giornata sul monte disponibile.
Durata e limiti temporali
L’indennità può essere corrisposta per periodi:
- non anteriori al 23 gennaio 1992,
- non oltre il 23 luglio 1992.
Poiché entrambe le date cadono nel corso di una settimana, la circolare specifica che non sono integrabili i giorni:
- 20 gennaio 1992,
- 21 gennaio 1992,
- 22 gennaio 1992,
- 24 luglio 1992,
- 25 luglio 1992.
La legge prevede inoltre un limite massimo complessivo di 180.000 giornate lavorative per l’intero intervento.
Trattamento di famiglia e contribuzione figurativa
Ai titolari dell’indennità spettano, ove dovuti, i trattamenti di famiglia, identificati nell’assegno per il nucleo familiare.
I periodi coperti da indennità sono considerati utili:
- ai fini del diritto alla pensione,
- ai fini della misura della pensione.
La prestazione non è soggetta al contributo addizionale previsto dall’art. 12, comma 2, della legge n. 164/1975.
Gli oneri per l’indennità, per gli assegni al nucleo familiare e per la contribuzione figurativa concorrono nel limite della spesa complessiva prevista dall’art. 9 della legge n. 17/1992, coperta da apposito stanziamento statale.
Domanda e documentazione
La domanda deve essere presentata dal titolare dell’impresa alla Sede regionale INPS del Friuli-Venezia Giulia, che provvede a smistarla alle sedi competenti per il pagamento.
La domanda:
- deve essere in carta semplice,
- deve riferirsi a periodi di sospensione già in atto alla data della presentazione,
- deve indicare i nominativi dei lavoratori sospesi e i relativi dati anagrafici,
- deve specificare il periodo da indennizzare e il numero complessivo delle giornate, con conversione in giornate anche delle frazioni.
Alla domanda va allegata la documentazione prevista dalla delibera della Commissione regionale per l’impiego del Friuli-Venezia Giulia del 13 febbraio 1992, tra cui:
- certificazione dell’autorità comunale sull’avvenuta sospensione o contrazione dell’attività, oppure, in mancanza, copia della domanda al Comune con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
- documentazione idonea a provare la riduzione del fatturato,
- indicazione della media dei dipendenti in forza nel 1989, nel 1990 e alla data di decorrenza delle sospensioni, suddivisi per sesso e tipologia contrattuale,
- mod. IG STR/AUT INPS con riferimento esplicito al D.L. n. 369/1991 convertito nella legge n. 17/1992,
- indicazione del numero di giornate da integrare e dell’ammontare giornaliero della retribuzione.
La prova della contrazione dell’attività deve essere data attraverso il raffronto documentato:
- tra il fatturato 1991 e la media del fatturato 1989-1990,
- oppure, se l’attività è iniziata dopo l’1 gennaio 1989, tra le corrispondenti medie mensili calcolate in dodicesimi.
La contrazione va inoltre ricondotta alla crisi politico-istituzionale jugoslava.
Criteri di scelta dei lavoratori e accordo sindacale
La delibera regionale richiede che, nella scelta dei lavoratori da sospendere, l’azienda abbia considerato:
- in primo luogo i carichi di famiglia,
- in secondo luogo l’anzianità, secondo i criteri dell’art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991.
La documentazione deve formare oggetto di accordo sindacale:
- presso le Commissioni paritetiche provinciali istituite tra associazioni di categoria e organizzazioni sindacali per l’approvazione dei contratti di formazione e lavoro,
- oppure, se l’impresa non è associata a organizzazioni presenti nelle Commissioni paritetiche o se queste non sono istituite, mediante accordo tra le parti presso i competenti Uffici provinciali del lavoro.
Priorità cronologica e limite delle disponibilità
La circolare ribadisce il principio della priorità cronologica nella concessione. Le domande devono essere presentate durante la sospensione e comunque non oltre il 23 luglio 1992; non possono essere accolte richieste dopo l’esaurimento del plafond di 180.000 giornate.
La Sede regionale deve tenere una contabilità delle domande pervenute e trasmetterle alle sedi territorialmente competenti per il pagamento solo entro il limite delle disponibilità.
La delibera della Commissione regionale per l’impiego precisa che l’attribuzione dell’indennità avviene in ordine cronologico a partire dal 14 febbraio 1992, pur rimanendo ferma la decorrenza del beneficio dal 23 gennaio 1992 e il limite complessivo delle giornate.
Pagamento e controlli operativi
Il pagamento è disposto dalla SAP territorialmente competente sulla base del mod. IG Str. Aut. opportunamente adattato. In linea generale il primo pagamento avviene con il mod. IG 15 Str Aut. allegato alla domanda; successivamente i pagamenti possono essere effettuati con cadenza mensile, con presentazione di un apposito mod. IG Str. Aut. per ciascun periodo.
La Sede regionale deve controllare periodicamente quante giornate siano state effettivamente corrisposte, anche perché i lavoratori possono essere riassunti prima della scadenza: le giornate non utilizzate possono essere riassegnate alle domande rimaste escluse per esaurimento iniziale, sempre secondo l’ordine cronologico.
La liquidazione avviene con la procedura automatizzata utilizzata per il pagamento diretto dei trattamenti CIG, programma 6040, inserendo:
- codice "I" nel campo "Legge intervento",
- valore "31" nel campo "causa evento".
Contabilità, conti e rendicontazione
Ai fini contabili vengono istituiti i seguenti conti:
- GAU 30/37, per l’indennità corrisposta ai lavoratori delle imprese di Trieste, Gorizia e di alcuni comuni della provincia di Udine colpite dalla crisi jugoslava;
- GAT 30/37, per gli assegni per il nucleo familiare connessi all’indennità;
- GAU 24/37, per i recuperi e reintroiti delle indennità indebitamente erogate;
- GAT 24/37, per i recuperi e reintroiti degli assegni per il nucleo familiare connessi.
La documentazione relativa ai recuperi deve essere conservata insieme alla domanda che ha dato origine all’erogazione risultata indebita.
A fine esercizio il direttore della sede deve compilare l’attestazione riepilogativa, verificando la concordanza tra somme erogate e saldi contabili dei conti accesi alle erogazioni e ai recuperi. Copia della dichiarazione va trasmessa alla Direzione generale - Direzione centrale per i servizi di ragioneria e finanza entro il termine fissato dalla circolare di chiusura contabile.
Punti principali
Ambito soggettivo e territoriale
La prestazione spetta ai lavoratori dipendenti, compresi impiegati e apprendisti, sospesi dal lavoro in conseguenza della crisi iugoslava da imprese dei settori commerciali, artigianato, trasporti terrestri e servizi operanti nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine inclusi nell’allegato A dell’accordo Italia-Jugoslavia. Restano escluse le imprese che possono accedere alla CIG ordinaria o straordinaria, quindi, in sostanza, le imprese soggette a contributo per integrazioni salariali ordinarie o straordinarie.
Misura dell’indennità e limiti di calcolo
L’indennità è pari al trattamento di integrazione salariale, cioè all’80% della retribuzione persa per le ore non lavorate entro l’orario contrattuale e comunque non oltre 40 ore settimanali. Si applicano il limite massimo mensile previsto dalla legge n. 427/1980 e la riduzione del 4,94% vigente al 1° gennaio 1992, con importo netto indicato in L. 1.186.369. Il calcolo deve essere convertito in giornate lavorative, considerando 6 giornate per settimana anche in caso di settimana corta; per i part-time le giornate si determinano con riferimento all’orario settimanale dei full time.
Durata della prestazione
La prestazione può essere corrisposta per periodi non anteriori al 23 gennaio 1992 e non oltre il 23 luglio 1992. Poiché le date iniziale e finale cadono in settimana, non sono integrabili i giorni 20, 21 e 22 gennaio 1992 e le giornate del 24 e 25 luglio 1992. La legge fissa inoltre un tetto complessivo di 180.000 giornate lavorative.
Trattamento di famiglia e contribuzione figurativa
Ai titolari dell’indennità spettano, se dovuti, gli assegni per il nucleo familiare. I periodi indennizzati sono inoltre utili d’ufficio sia per il diritto sia per la misura della pensione ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 222/1990. La prestazione non è soggetta al contributo addizionale previsto dall’art. 12, comma 2, della legge n. 164/1975; l’onere degli ANF e della contribuzione figurativa rientra nel costo complessivo coperto dallo stanziamento statale previsto dall’art. 9 della legge n. 17/1992.
Domanda, documentazione e criteri di priorità
La domanda va presentata dal datore di lavoro alla Sede regionale INPS del Friuli-Venezia Giulia, in carta semplice, corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori e dei periodi/giornate da indennizzare. Non opera un termine di decadenza, ma la domanda deve essere presentata durante la sospensione e comunque non oltre il 23 luglio 1992; la concessione segue l’ordine cronologico e cessa al raggiungimento del limite di 180.000 giornate. La documentazione deve includere quella indicata dalla delibera della Commissione regionale per l’impiego e l’esito positivo della verifica delle Commissioni paritetiche o dell’Ufficio provinciale del lavoro, quale condizione essenziale per l’erogazione.
Pagamento, gestione del monte giornate e procedure contabili
Il pagamento è disposto dalla SAP territorialmente competente tramite la procedura automatizzata dei trattamenti CIG diretti, usando il codice "I" nel campo "Legge intervento" e "31" come "causa evento". La Sede regionale deve monitorare il numero di giornate autorizzate ed effettivamente corrisposte, anche per recuperare eventuali giornate non utilizzate a favore di domande rimaste escluse, sempre secondo l’ordine cronologico. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GAU 30/37 e GAT 30/37 per le erogazioni, e GAU 24/37 e GAT 24/37 per i recuperi; a fine esercizio va compilata l’attestazione riepilogativa con riconciliazione dei saldi.
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