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Legge

L.R. Basilicata 20/2000

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - CO.RE.COM.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 20/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale della Basilicata il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), organo funzionale dell’AGCOM. Ne disciplina composizione, incompatibilità, decadenza, funzioni proprie e delegate, organizzazione, indennità, programmazione, dotazione di personale e copertura finanziaria. L’impianto è ancora vigente, ma alcune norme economiche sono state aggiornate nel 2025.

Istituzione e disciplina del Co.Re.Com. Basilicata

Istituzione e ruolo del Co.Re.Com. Basilicata

La legge istituisce presso il Consiglio regionale della Basilicata il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), per assicurare a livello territoriale funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazioni. Il Comitato è inserito nell’organizzazione regionale ma opera anche come organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Natura, funzioni istituzionali e rapporti con la Regione e l’AGCOM

Il Co.Re.Com. svolge funzioni di consulenza, supporto e garanzia per la Regione nelle materie comunicative, oltre alle attività attribuitegli da leggi o provvedimenti statali e regionali. La disciplina distingue tra funzioni proprie e funzioni delegate dall’Autorità, prevedendo un raccordo costante con gli organi regionali e con l’Autorità stessa.

Composizione, nomina e durata in carica

Il Comitato è composto da cinque membri scelti tra soggetti che garantiscano indipendenza dal sistema politico-istituzionale e dagli interessi di settore, con comprovata esperienza nei profili culturali, giuridici, economici e tecnologici della comunicazione. I componenti sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto con voto limitato a tre nomi; in caso di parità prevale il più anziano di età. Subito dopo l’elezione dei componenti, il Consiglio elegge tra essi il Presidente. I componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta.

Sostituzioni, rinnovo e continuità dell’organo

In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente, il Consiglio regionale elegge il sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Se il Comitato si riduce a due componenti, è previsto il rinnovo integrale. Il rinnovo ordinario o straordinario deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza o dal verificarsi della riduzione a due membri. Il rinnovo parziale per cessazione anticipata di uno o due componenti deve avvenire entro sessanta giorni dalla morte oppure contestualmente alla presa d’atto delle dimissioni o alla deliberazione di decadenza. Se si dimette il Presidente, il Consiglio provvede anche alla nuova nomina della presidenza secondo le modalità previste.

Incompatibilità e obblighi di comunicazione

La carica di componente è incompatibile con numerose posizioni di rilievo politico-istituzionale e con ruoli nel settore delle comunicazioni e dell’informazione. In particolare, sono incompatibili le cariche di parlamentare europeo o nazionale, membro del Governo, presidente o componente di Giunta regionale, consigliere regionale, amministratore locale, dirigente o amministratore di enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico nominati da organi pubblici, titolare di incarichi in partiti o movimenti politici, amministratore/dipendente/socio azionista di imprese operanti nei settori radiotelevisivo, telecomunicazioni, pubblicità, editoria, rilevazione ascolti e monitoraggio della programmazione, collaboratore o consulente di tali soggetti, nonché dipendente regionale. I componenti devono comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato e al Presidente del Consiglio regionale ogni sopravvenienza che possa integrare una causa di incompatibilità.

Decadenza e procedimento

I componenti decadono se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive oppure se permane una causa di incompatibilità non rimossa. Il Presidente del Consiglio regionale contesta la causa di decadenza d’ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato entro sette giorni dalla conoscenza del fatto, invitando l’interessato a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L’interessato può presentare osservazioni e controdeduzioni entro trenta giorni dalla contestazione. Nei dieci giorni successivi il Presidente del Consiglio archivia il procedimento se la causa è insussistente o rimossa, altrimenti propone al Consiglio la decadenza.

Dimissioni

Le dimissioni dei componenti sono presentate, tramite il Presidente del Comitato, al Presidente del Consiglio regionale; quelle del Presidente sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio. I componenti dimissionari restano in carica fino all’elezione dei successori.

Regole procedurali residuali e comunicazioni istituzionali

Per i rinnovi parziali non si applica il voto limitato. Per quanto non disciplinato dalla legge si applicano le norme procedurali regionali in materia di nomine. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all’Autorità l’avvenuta elezione del Comitato e del Presidente, nonché le variazioni nella composizione.

Funzioni del Presidente e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta il Comitato, cura l’esecuzione delle deliberazioni, convoca e presiede le sedute, fissa l’ordine del giorno, sottoscrive verbali e deliberazioni e cura i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorità. In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Regolamento interno e codice etico

Il Comitato adotta, con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti, un regolamento interno che disciplina la nomina e le funzioni del Vicepresidente, l’organizzazione e il funzionamento del Comitato, anche con possibili deleghe istruttorie ai singoli componenti, e le modalità di consultazione di soggetti esterni pubblici e privati operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione. Il Comitato approva inoltre all’unanimità un codice etico per regolare la deontologia di componenti, dipendenti e consulenti.

Trattamento economico e rimborsi

Al Presidente spetta un’indennità pari al 30% dell’indennità di carica lorda dei consiglieri regionali; ai componenti spetta un’indennità pari al 10% dell’indennità di carica mensile lorda dei consiglieri regionali. Se il Presidente è assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al Vicepresidente spetta, per tutto il periodo, l’indennità del Presidente. Ai componenti che si recano per ragioni istituzionali in località diverse dalla sede del Comitato spetta il trattamento di missione previsto per il Difensore civico. Le disposizioni economiche risultano aggiornate dalle modifiche del 2025.

Modalità di esercizio delle funzioni e supporto amministrativo

Per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate, il Comitato dispone della struttura di supporto prevista dalla legge e si avvale dell’Ispettorato del Ministero competente per territorio; nell’esercizio delle funzioni delegate può utilizzare anche gli organi periferici dell’amministrazione statale a disposizione dell’Autorità. La struttura di supporto è collocata nell’organizzazione consiliare e opera alle dipendenze funzionali del Comitato, in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare.

Funzioni proprie

Tra le funzioni proprie rientrano quelle già attribuite dalla normativa statale e regionale al precedente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, oltre alle ulteriori funzioni conferite da normativa nazionale, regionale o da provvedimenti dell’Autorità. Il Comitato formula inoltre proposte, orientamenti e indicazioni agli organi regionali quando essi debbano esprimere pareri all’Autorità o adottare provvedimenti in materia di comunicazioni; gli organi regionali devono acquisirne gli apporti e possono delegargli, in via permanente o transitoria, l’adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza. Il Comitato esprime anche parere alle commissioni consiliari sui progetti di legge regionali riguardanti, in tutto o in parte, il settore delle comunicazioni.

Funzioni delegate dall’Autorità

Il Comitato esercita le funzioni delegate dall’Autorità nel rispetto dei principi e criteri direttivi da questa stabiliti per garantire il coordinamento nazionale. L’esercizio delle funzioni delegate richiede apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le funzioni delegate e le risorse assegnate. Le risorse trasferite sono iscritte nel bilancio regionale e in un apposito capitolo di spesa del Consiglio regionale, mentre nel bilancio autonomo del Consiglio sono previste voci dedicate alle attività del Comitato. In caso di inerzia, ritardo, inadempimento o violazione ripetuta delle direttive generali dell’Autorità con grave pregiudizio per le finalità di legge, l’Autorità può intervenire in via sostitutiva previa contestazione e assegnazione di un termine, salvo urgenza.

Programmazione annuale, relazione e trasparenza

Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo, con il fabbisogno finanziario; la parte relativa alle funzioni delegate è trasmessa anche all’Autorità. L’Ufficio di presidenza, con la partecipazione del Presidente del Comitato, approva il programma e determina mezzi e risorse da iscrivere nel bilancio del Consiglio. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione sull’attività svolta e sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, nonché il rendiconto della gestione finanziaria. Programma e relazione annuale sono resi pubblici.

Dotazione organica e personale

La struttura di supporto è individuata dall’Ufficio di presidenza d’intesa con l’Autorità all’interno dell’organizzazione consiliare, anche con adattamenti organizzativi; la dotazione organica è determinata d’intesa con l’Autorità e approvata secondo le norme regionali sull’organizzazione. Il personale è reclutato secondo la legge statale di riferimento. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti organizzativi, il Comitato si avvale del personale già assegnato al precedente Co.Re.Rat. Inoltre, può avvalersi di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza entro i limiti di spesa del programma approvato.

Gestione economica e finanziaria

Nell’ambito del programma annuale e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale e operativa. Il dirigente della struttura di supporto assume le funzioni di funzionario delegato secondo la contabilità regionale e adotta gli atti di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa sulla base degli indirizzi del Comitato.

Regime transitorio, copertura finanziaria e abrogazioni

In attesa dell’adozione del regolamento interno restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat. Gli oneri del primo esercizio sono coperti con gli stanziamenti già previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, con nuova denominazione del capitolo di spesa. È abrogata la legge regionale n. 11/1991 in materia di CO.RE.RAT.

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