L.R. Basilicata 24/2000
Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Basilicata la tutela della fauna ittica, la pianificazione e gestione della pesca nelle acque interne pubbliche, le licenze, i divieti, i controlli e le sanzioni, nonché gli allevamenti e alcune attività connesse. Prevede piani quinquennali e programmi annuali provinciali, con funzioni delegate alle Province. Restano rilevanti le autorizzazioni e i versamenti annuali della tassa di concessione.
Tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne della Basilicata
Tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne della Basilicata
La legge regionale disciplina, nel territorio della Basilicata, la tutela della fauna ittica e l’esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche, secondo criteri di conservazione, salvaguardia e riequilibrio degli ecosistemi acquatici. La disciplina riguarda anche le attività connesse, gli allevamenti ittici, alcune attività sportive e ricreative e il sistema di controlli e sanzioni.
Ambito di applicazione e riparto delle funzioni
La normativa si applica alle acque interne pubbliche della Regione Basilicata, comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal DPR 2 ottobre 1968, n. 1639. Sono considerate interne anche le acque dolci, salse o salmastre delimitate verso il mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi di bacini, canali e fiumi.
Le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne pubbliche, nonché quelle derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative, sono delegate alle Province. Queste devono operare nel rispetto della legge regionale, delle direttive e dei regolamenti regionali. Restano alla Regione le attività di ricerca e sperimentazione, la pianificazione per tutela e incremento del patrimonio ittico, l’istituzione dell’osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo e i rapporti con altre Regioni, Stato e Unione europea.
Pianificazione regionale e strumenti di gestione
La Regione, d’intesa con le Province, adotta entro un anno dall’approvazione della legge il Piano ittico regionale. Il piano è lo strumento di indirizzo per la conservazione, l’incremento e l’equilibrio biologico delle specie ittiche nelle acque interne pubbliche. Ha durata quinquennale, è finanziato con gli introiti delle tasse di concessione regionale per la pesca e assume valore di piano di settore, entrando a far parte del Piano di bacino.
Parte integrante del piano è la Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici. Essa costituisce la base per il piano regionale e per i programmi annuali provinciali e deve descrivere le caratteristiche fisico-biologiche dei corsi d’acqua, le loro attitudini e vocazioni bio-genetiche, i criteri di scelta delle specie ittiche e gli interventi di ripopolamento e riequilibrio ambientale.
Le Province esercitano le funzioni delegate mediante programmi annuali di intervento, trasmessi all’ufficio regionale competente e alle Autorità di bacino. Tali programmi indicano, tra l’altro, le specie da conservare, quelle pescabili, quelle da ripopolare, le eventuali zone di gestione ittica, le zone di protezione della fauna ittica e le eventuali aree da destinare a gestione economica.
Organi consultivi e partecipazione delle associazioni di pescatori
È istituito il Comitato tecnico-scientifico regionale, che esprime pareri sul Piano ittico regionale, propone modifiche o integrazioni alla legislazione regionale di settore e valuta i programmi di ricerca e sperimentazione per la conservazione e l’incremento del patrimonio ittico. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale e include rappresentanti regionali, provinciali, dell’Autorità di bacino, dell’Istituto Zooprofilattico, dell’Università della Basilicata e tre esperti designati dalle associazioni piscatorie maggiormente rappresentative a livello regionale. Ai componenti esterni spetta un’indennità di presenza. Il Comitato decade con la legislatura.
A livello provinciale operano le Commissioni ittiche provinciali, nominate dalle Province, con compiti di proposta, parere sui programmi annuali, sulle zone ittiche affidabili ai comitati di gestione, sulle zone di protezione e sulle aree economico-produttive, nonché di abilitazione all’esercizio della pesca. Anche per tali commissioni è prevista un’indennità di presenza per i componenti esterni e la decadenza con la legislatura.
La legge promuove la partecipazione diretta dei pescatori tramite associazioni riconosciute. Per il riconoscimento delle associazioni regionali sono richiesti atto pubblico, assenza di fini di lucro e almeno 100 pescatori residenti nella regione, con numero paritario per Provincia; per quelle provinciali sono richiesti gli stessi requisiti formali e almeno 50 pescatori residenti nella provincia interessata. È vietata l’iscrizione contemporanea a più associazioni riconosciute. I riconoscimenti sono conferiti con provvedimento della Giunta regionale e le associazioni sono iscritte in un registro presso l’ufficio regionale competente.
Ambiti ittici e gestione affidata alle associazioni
L’individuazione dei bacini e sub-bacini nel Piano ittico regionale costituisce il presupposto per la formazione degli Ambiti ittici, la cui gestione è affidata dalle Province alle associazioni piscatorie. Le Province, nei programmi annuali, definiscono i compiti degli ambiti e le relative risorse finanziarie.
Gli Ambiti ittici sono gestiti da Comitati di gestione composti da un rappresentante per ciascuna associazione riconosciuta a livello provinciale e da un funzionario della Provincia competente. I rappresentanti associativi eleggono al proprio interno il Presidente e l’Esecutivo, formato da altri due membri. Presidente ed Esecutivo durano due anni e sono rinnovabili; il Comitato dura fino allo scadere della legislatura provinciale. Entro un mese dalla nomina del Presidente e dell’Esecutivo, il Comitato approva un regolamento interno da trasmettere alla Provincia. In caso di inadempienza o violazione dei compiti assegnati, la Provincia scioglie il Comitato previa diffida.
Zone di protezione, tutela della fauna locale e interventi in alveo
Le Province, sentite le Commissioni ittiche provinciali, istituiscono zone di ripopolamento e frega, zone di protezione integrale e zone di protezione delle specie ittiche. Le zone di ripopolamento e frega servono a favorire la riproduzione naturale, l’ambientamento e la crescita delle specie immesse e, tramite cattura, il prelievo di esemplari da destinare ad altri corsi d’acqua. Le altre zone di protezione sono istituite nei corsi d’acqua o in parti di essi con notevole rilievo naturalistico o ambientale, nonché nei rivi secondari con favorevoli condizioni ittiogeniche o con presenza di specie autoctone di pregio e rarità.
È vietata l’immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale. La Regione può concedere deroghe solo per esigenze di studio o di ricerca sperimentale. Ripopolamento, allevamento e immissione sono consentiti soltanto con specie della fauna locale, privilegiando ceppi autoctoni.
Le Province possono, per esigenze di igienicità delle acque destinate al consumo potabile o per ragioni di pubblico interesse, limitare o vietare l’attività di pesca, gli attrezzi e le esche, anche istituendo zone a regime speciale, oppure autorizzare catture per studio o per ridurre squilibri biologici. Gli atti adottati devono essere trasmessi all’ufficio regionale competente.
L’Autorità di bacino e gli altri enti che prevedono interventi sistematori negli alvei dei corsi d’acqua regionali devono comunicare alle Province competenti e al Dipartimento ambiente il tipo di lavori e l’inizio degli stessi, per consentire la valutazione delle possibili turbative alla fauna ittica e l’adozione delle misure di salvaguardia.
Esercizio della pesca e licenza
Per la legge regionale, costituisce esercizio della pesca ogni azione di cattura o prelievo di specie ittiche a fini non economici. La pesca è consentita a chi possiede licenza valida ed è in regola con la tassa di concessione regionale. Con l’approvazione del Piano ittico regionale, la Regione stabilisce l’uso degli attrezzi, gli orari, i periodi di pesca per specie, i limiti giornalieri di prelievo per pescatore, le dimensioni minime, le specie pescabili, il numero di licenze per Provincia e gli ulteriori divieti o prescrizioni.
La licenza è obbligatoria per i maggiorenni ed è rilasciata dalla Provincia di residenza previo esame abilitativo davanti alla Commissione ittica provinciale. Sono esentati dalla licenza il personale impegnato in ricerche pubbliche o nel ripopolamento, il personale degli impianti di allevamento a fini economici e i minori di 18 anni, purché accompagnati da persona munita di licenza valida e entro i limiti quantitativi consentiti.
Le Province definiscono, d’intesa con la Regione, calendario, modalità e materie dell’esame. La domanda va presentata alla Provincia competente con certificato di residenza nei termini del calendario. Le licenze di tipo a), b) e c) hanno validità di sei anni, mentre quella di tipo d) dura tre mesi. La licenza deve essere sempre accompagnata da documento di identità e dalla prova del versamento annuale delle tasse di concessione.
Il mancato versamento annuale rende non valida la licenza. Il rinnovo è concesso su richiesta. La licenza non è rinnovabile per sei anni a chi abbia riportato condanne per reati in materia di pesca; le Province dispongono inoltre il ritiro delle licenze in corso di validità per tali condanne e la sospensione per un anno in caso di tre infrazioni rilevate in due anni consecutivi. Le Province devono tenere registri delle infrazioni e delle condanne.
Le Province possono rilasciare autorizzazioni anche a persone residenti fuori Regione, purché già titolari di licenza della regione di provenienza e in regola con i versamenti dovuti. Il numero di tali autorizzazioni è stabilito annualmente dalla Giunta regionale, d’intesa con le Province.
Divieti di pesca
La pesca è vietata nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche, nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, nelle zone destinate a fini economici senza consenso del concessionario e nelle acque private senza consenso del proprietario.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La vigilanza sull’osservanza della legge è affidata alle Guardie venatorie provinciali, al Corpo forestale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle ASL con qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie ecologiche volontarie, alle guardie municipali e a chiunque abbia qualifica di polizia giudiziaria.
I soggetti vigilanti possono richiedere a chi esercita o sta per esercitare la pesca la licenza, le ricevute dei versamenti, un documento di riconoscimento, la fauna catturata o raccolta e possono ispezionare attrezzature ed esche. Nei casi previsti, procedono al sequestro dei mezzi, degli attrezzi e degli esemplari catturati, redigendo verbale.
Le violazioni comportano, tra l’altro, la confisca temporanea per sei mesi delle attrezzature usate per la pesca, la confisca definitiva dei mezzi elettrici, luminosi o atti a stordire o uccidere la fauna ittica e la confisca del pesce catturato, che se vivo va reimmesso in acqua, se morto distrutto. Sono previste sanzioni pecuniarie per numerose infrazioni, tra cui pesca di esemplari sotto misura, uso di corrente elettrica o strumenti simili, uso di reti o apparecchiature oltre i limiti, cattura di specie non pescabili, violazione di orari e periodi di divieto, uso di attrezzature non consentite, pesca nelle zone protette, pesca in acque in concessione economica senza autorizzazione, pesca senza licenza o senza pagamento della concessione, abbandono di rifiuti, scarichi abusivi di rifiuti in acque pubbliche interne e ogni altra violazione. Le infrazioni rilevate sono denunciate all’autorità giudiziaria per l’eventuale rilevanza penale.
Allevamento ittico e zone di interesse economico
L’allevamento del pesce nelle acque interne, quando esercitato a fini economici, è considerato attività agricola a tutti gli effetti. La Regione, su indicazione delle Province e/o delle associazioni piscatorie riconosciute e sentiti gli uffici pubblici interessati, individua le zone di interesse economico destinate alla produzione delle specie ittiche.
La Regione può affidare a privati, società o cooperative la gestione delle aree idriche pubbliche qualificate come zone di interesse economico, previo parere della Provincia interessata e rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge. Può autorizzare l’allevamento ittico in bacini naturali o artificiali e il prelievo o la derivazione di acqua per l’allevamento.
L’atto autorizzativo deve indicare l’ubicazione dell’area, la durata della concessione, che non può superare 15 anni, i corpi idrici da prelevare o derivare, le opere necessarie a tutela della fauna ittica, le specie allevate e i costi di concessione. Entro un anno dall’approvazione della legge, la Regione, sentite Province e associazioni piscatorie, deve adottare le procedure per la concessione delle zone di interesse economico. La commercializzazione del pesce allevato è soggetta alla normativa vigente per i prodotti di origine animale.
Pesca a pagamento, sportiva, agonistica e ricreativa
La pesca a pagamento non è consentita nelle acque pubbliche interne. È però ammessa nelle acque private, previa autorizzazione annuale del Comune, come attività integrativa di reddito nelle aree montane o svantaggiate; negli allevamenti ittici privati regolarmente eserciti; e negli allevamenti ittici collocati nelle zone di interesse economico. Per il pesce pescato a pagamento deve essere documentata la provenienza in caso di controlli. I Comuni stabiliscono autonomamente il costo della concessione per il rilascio delle autorizzazioni nelle acque private.
Per la pesca sportiva, le Province possono rilasciare autorizzazioni temporanee alle associazioni sportive richiedenti, se non vi sono ostacoli alla tutela della fauna ittica. Le competizioni dovrebbero svolgersi normalmente con mantenimento in vita del pesce e reimmissione nelle acque del campo di gara.
Per attività agonistiche diverse dalla pesca, come canottaggio o sci d’acqua, le Province rilasciano autorizzazioni temporanee alle associazioni sportive, sempre nei limiti della tutela della fauna ittica e fuori dalle aree concesse a fini economici, salvo consenso del concessionario. La Regione può inoltre individuare, su proposta degli organismi sportivi riconosciuti e sentite le Province, corsi d’acqua e bacini idrici idonei a gare permanenti, con allestimento delle necessarie opere. La gestione di tali aree è affidata alla Provincia competente; se esse ricadono in zone concesse per fini economici, la gestione è a carico dei concessionari.
Per l’attività ricreativa, le Province, sentite le associazioni piscatorie, possono rilasciare autorizzazioni annuali per usi compatibili con la tutela della fauna ittica, come battelli o pedalò, subordinatamente alle misure di sicurezza per la pubblica incolumità rilasciate dalle autorità competenti. La Regione stabilisce annualmente il costo delle autorizzazioni, che è incamerato dalla Provincia competente.
Regime finanziario e riparto delle risorse
La Regione istituisce la tassa di concessione regionale per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne secondo il D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230. La tassa è annuale e non è dovuta se nell’anno non si esercita l’attività piscatoria. Il versamento va effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale. La licenza di pesca è valida solo se accompagnata dalle prove del pagamento delle tasse di concessione.
Per finanziare le funzioni previste dalla legge, la Giunta regionale ripartisce annualmente una quota dei proventi riscossi nell’anno precedente: 70% alle Province e 30% alla Regione. La quantificazione avviene in sede di legge finanziaria regionale. La quota destinata alle Province è ripartita considerando la superficie territoriale per il 40%, il numero di licenze rilasciate per il 40% e, per il 20%, l’accertata necessità di tutela in situazioni particolari e imprevedibili; se tale ultima ipotesi non ricorre, la relativa quota è ripartita paritariamente tra i primi due criteri. Le Province impiegano le risorse per le iniziative previste nei programmi ittici annuali e per quelle affidate ai Comitati di gestione degli ambiti ittici. La Regione utilizza la propria quota per il programma annuale delle iniziative di propria competenza, approvato con atto di Giunta.
Disposizioni transitorie e finali
Nel primo anno di applicazione, la Regione può destinare tutta o gran parte della dotazione finanziaria di bilancio alla redazione del Piano ittico regionale.
Le Province devono presentare alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnico-economica sulle iniziative attivate, gli obiettivi raggiunti, le spese sostenute, le violazioni accertate e le somme incamerate.
Le disposizioni si applicano anche alle aree naturali protette istituite ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 28/1994, salvo diverse disposizioni contenute nei relativi provvedimenti istitutivi regionali.
Valutazione di attualità
La legge risulta ancora formalmente rilevante come disciplina quadro regionale della pesca nelle acque interne lucane, ma presenta numerosi riferimenti finanziari e sanzionatori espressi in lire e adempimenti legati a tempi di attuazione già ampiamente trascorsi; per tali parti il contenuto è oggi in larga misura storicizzato. Resta tuttavia utile come base normativa di settore, salvo le modifiche successive richiamate nel testo coordinato.
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