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Legge

L.R. Basilicata 21/2000

Istituzione del servizio Volontario di Vigilanza Ambientale

Normativa regionaleL.R. Basilicata 21/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Basilicata il servizio volontario delle Guardie Ecologiche Volontarie, disciplina finalità, corsi, requisiti, nomina, compiti, doveri, sospensione/revoca e elenco regionale. Prevede una norma transitoria per chi possiede già la qualifica. La disciplina organizzativa è stata aggiornata dalla L.R. 5/2003; la legge resta rilevante come quadro del servizio, non per uno specifico evento o esercizio concluso.

Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale e delle Guardie Ecologiche Volontarie in Basilicata

Servizio volontario di vigilanza ambientale in Basilicata

La legge regionale disciplina l’istituzione e l’organizzazione del servizio volontario delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) nel territorio della Basilicata. Il provvedimento è finalizzato alla tutela del patrimonio naturale, boschivo, della flora e della fauna spontanea, nonché alla diffusione della conoscenza dei valori ambientali e della normativa di settore.

Finalità e ambito del servizio

La Regione organizza azioni per:

  • la difesa, conservazione e miglioramento del patrimonio naturale;
  • la difesa e conservazione del patrimonio boschivo;
  • la tutela della flora e della fauna spontanea;
  • la promozione della conoscenza dei valori ambientali e della legislazione ambientale.

Per il raggiungimento di tali finalità, in attuazione della normativa statale richiamata, è istituito il servizio volontario delle guardie ecologiche.

Compiti delle Guardie Ecologiche Volontarie

Le G.E.V. collaborano con le istituzioni pubbliche per:

  • la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale;
  • l’accertamento delle violazioni in materia ambientale;
  • l’assistenza alle autorità competenti in caso di pubbliche calamità.

Organizzazione del servizio e programmazione

L’organizzazione del servizio è affidata alla struttura regionale competente in materia di tutela del patrimonio forestale, in collaborazione con gli uffici regionali competenti per ambiente e territorio, con gli enti gestori dei parchi e con gli enti/organismi preposti alla vigilanza ecologica e ambientale.

L’ufficio competente cura il funzionamento del servizio mediante:

  • predisposizione dei programmi annuali di attività, sentiti gli enti e organismi pubblici competenti;
  • acquisizione di mezzi e attrezzature;
  • controllo sul regolare espletamento del servizio e sui doveri delle G.E.V.;
  • stipula delle assicurazioni contro gli infortuni delle G.E.V. durante il servizio;
  • stipula delle assicurazioni verso terzi per danni causati dalle G.E.V. nell’espletamento del servizio.

La Giunta regionale approva:

  • il programma annuale di attività, con indicazione delle risorse finanziarie, entro aprile di ogni anno;
  • il regolamento organizzativo del servizio, entro 3 mesi dall’approvazione della legge.

Accesso al servizio, corsi e requisiti

La Regione organizza annualmente corsi di formazione per il riconoscimento delle G.E.V. e per l’aggiornamento periodico.

L’appartenenza al servizio non costituisce rapporto di lavoro; l’attività è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

Per ottenere il titolo di G.E.V., gli interessati devono presentare istanza alla struttura regionale competente entro i termini stabiliti dal bando annuale, pubblicato entro il 31 marzo di ogni anno.

I requisiti richiesti sono:

  • cittadinanza italiana;
  • maggiore età;
  • residenza in Basilicata;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti;
  • buona condotta morale.

Esame, commissione e nomina

Al termine del corso gli aspiranti devono sostenere un esame teorico-pratico davanti a una commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

La commissione è presieduta dal dirigente regionale competente in materia di tutela del patrimonio forestale e comprende rappresentanti di pubblica sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato e di vari dipartimenti regionali, con attenzione al principio di pari opportunità. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura competente in materia di tutela del patrimonio forestale.

Chi supera l’esame e possiede i requisiti di legge è proposto alla Prefettura competente per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata. Successivamente, l’incarico di G.E.V. è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale, che indica compiti, doveri e ambito territoriale di operatività.

L’esercizio delle funzioni inizia dopo il giuramento davanti al Sindaco. La G.E.V. è qualificata come agente di polizia amministrativa e dispone dei poteri previsti dalla legge n. 689/1981. Deve inoltre essere dotata di tesserino e distintivo o uniforme conformi al modello approvato dalla Giunta regionale e dal Prefetto.

Doveri, limiti operativi e tutele per i lavoratori dipendenti

Le G.E.V. devono garantire almeno 36 ore di servizio nei mesi di utilizzo, comunicando con preavviso quindicinale disponibilità, giorni e orari al responsabile zonale.

Nel servizio devono:

  • operare secondo ordini di servizio, orari e località indicati;
  • identificarsi con tesserino o distintivo;
  • compilare correttamente rapporti di servizio e verbali di accertamento;
  • custodire con cura attrezzature e mezzi;
  • partecipare ai corsi di aggiornamento;
  • collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli organi di polizia giudiziaria;
  • agire con prudenza, diligenza e perizia.

Le G.E.V. non possono essere armate, anche se munite di regolare porto d’armi.

Per le G.E.V. lavoratori dipendenti, l’attività può essere svolta usufruendo delle forme di flessibilità oraria o delle turnazioni previste dai contratti collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale o d’ufficio.

Sospensione, revoca ed elenco regionale

La struttura competente segnala al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto ogni irregolarità nello svolgimento dei compiti, anche ai fini della sospensione o, nei casi più gravi, della revoca dell’incarico. Il provvedimento del Presidente è comunicato al Prefetto competente.

Presso la Regione è istituito l’elenco regionale delle G.E.V. abilitate; le variazioni sono disposte dal Presidente della Giunta regionale e una copia dell’elenco, con le relative modifiche, è trasmessa alla Prefettura competente.

Norma transitoria

Sono previste disposizioni di favore per:

  • chi aveva già conseguito il titolo di guardia giurata, che deve frequentare un corso di formazione per G.E.V. ed è esonerato dall’esame finale;
  • chi ha conseguito la qualifica di G.E.V. in altre regioni e trasferisce la residenza in Basilicata, che può essere iscritto nell’elenco regionale su domanda.

Disciplina finanziaria

Per l’anno di approvazione la copertura dell’onere è quantificata in lire 200.000.000, mediante prelevamento dal fondo globale del bilancio 2000 della Regione Basilicata e istituzione di un nuovo capitolo di spesa per l’organizzazione e gestione del servizio. Per gli anni successivi la spesa è determinata annualmente con la legge di bilancio.

Aggiornamenti normativi

Il testo consolidato recepisce le modifiche apportate dalla L.R. 21 gennaio 2003, n. 5, che ha aggiornato diversi profili organizzativi e procedurali del servizio.

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