L.R. Basilicata 22/2000
Provvidenze a favore di soggetti residenti in Basilicata, sottoposti a trapianto di organi in Italia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata disciplina rimborsi per spese di viaggio, soggiorno, esami, intervento, controlli e accompagnatore per residenti sottoposti a trapianto in Italia, oltre a un contributo una tantum per i trapianti effettuati tra l’entrata in vigore della L.R. n. 5/1992 e il 31 dicembre 1999. Prevede anche rimborsi per donazione da vivente. Termini e limiti economici sono regolati dagli artt. 2-4.
Rimborsi e contributi per trapianti di organi e tessuti per residenti in Basilicata
Rimborsi e provvidenze per trapianti di organi e tessuti in Basilicata
La legge disciplina, per la Regione Basilicata, misure di sostegno economico ai residenti sottoposti a trapianto di organi, tessuti e cornea in Italia, nonché ai donatori da vivente. Definisce spese rimborsabili, limiti quantitativi, modalità di domanda e una misura transitoria ormai riferita a un periodo storico concluso.
Ambito di applicazione e finalità
La Regione tutela il diritto alla salute dei cittadini residenti affetti da patologie che richiedono un trapianto. Il beneficio consiste nel rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in Italia per sottoporsi agli interventi, secondo condizioni e modalità prefissate.
Spese rimborsabili per il trapianto e per il percorso clinico
L’Azienda sanitaria della residenza rimborsa, per il cittadino in attesa di trapianto o che abbia già effettuato il trapianto dal 1° gennaio 2000, le spese per:
- esami preliminari all’intervento;
- intervento di trapianto;
- controlli successivi e controlli dovuti a complicanze, se non effettuabili in Regione;
- eventuale espianto.
Per gli esami preliminari il rimborso riguarda gli esami e accertamenti normalmente eseguiti in ricovero e finalizzati alla valutazione del paziente; è in linea generale limitato a un solo controllo pre-trapianto, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e documentati. È inoltre previsto il rimborso del ricovero finalizzato all’inserimento nelle liste d’attesa.
Controlli post-trapianto: limiti e deroghe
I controlli successivi o per complicanze sono ammessi al rimborso se effettuati:
- nei primi sei mesi dopo l’intervento;
- oltre i sei mesi, entro il limite di quattro controlli annui, salvo comprovate esigenze cliniche certificate dalla struttura che ha eseguito il trapianto.
I controlli post-trapianto strettamente connessi alla patologia dell’organo trapiantato possono essere eseguiti in strutture sanitarie regionali senza limiti di numero. Per i trapianti di cornea è previsto il rimborso di un solo controllo post-trapianto, salvo complicanze debitamente documentate.
Viaggio, soggiorno e accompagnatore
Previo parere favorevole della Commissione regionale, l’Azienda sanitaria rimborsa al paziente, e quando ammesso anche all’eventuale accompagnatore, le spese di viaggio e soggiorno debitamente documentate.
Le spese di viaggio includono anche il mezzo aereo. Se si usa un mezzo privato, il rimborso è pari a 1/5 del costo vigente della benzina super per ogni chilometro percorso, calcolato sulla distanza viaria più breve tra residenza e struttura sanitaria, oltre al pedaggio autostradale; serve idonea documentazione probatoria.
L’accompagnatore è ammesso:
- per tutti i pazienti minorenni e per tutti i controlli previsti dalla legge;
- nei casi in cui l’accompagnamento è previsto dalla normativa;
- per tutti i controlli effettuati nei primi sei mesi dal trapianto;
- negli altri casi solo se vi sono comprovate esigenze cliniche certificate dalla struttura sanitaria.
Limiti economici dei rimborsi di soggiorno
Le spese di soggiorno sono rimborsate fino a:
- lire 300.000 al giorno per vitto e alloggio;
- lire 12.000.000 complessive.
Per l’accompagnatore, in assenza di documentazione giustificativa, è previsto un rimborso forfettario di lire 100.000 al giorno per vitto e alloggio, limitato al periodo di degenza del paziente. Lo stesso importo forfettario può essere riconosciuto anche al paziente per periodi di soggiorno pre e post ricovero nella località della struttura, quando necessari per particolari e documentate esigenze terapeutiche.
Donazione da vivente
Per favorire le attività di trapianto, l’Azienda sanitaria di residenza rimborsa, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i trapiantati, le spese sostenute dal cittadino che effettua la donazione da vivente di organi, cellule e tessuti.
Procedura per la domanda e tempi del procedimento
Il rimborso si ottiene presentando domanda all’Azienda sanitaria USL di appartenenza, con la documentazione giustificativa delle spese sostenute. L’Azienda provvede al pagamento entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, previo parere favorevole della Commissione regionale competente.
In caso di rigetto parziale o totale, l’interessato può chiedere il riesame entro 30 giorni dalla notifica alla Commissione regionale di appello. La decisione della Commissione di appello è assunta a maggioranza ed è definitiva. Alla seduta partecipa anche un rappresentante dell’Azienda sanitaria di residenza, senza diritto di voto.
Commissioni regionali competenti
È prevista una Commissione regionale con funzione consultiva sulle richieste di rimborso, composta dal responsabile del Centro di riferimento regionale per i trapianti, dal dirigente dell’ufficio competente in materia del Dipartimento salute e da un funzionario del medesimo ufficio. La Commissione regionale di appello è invece composta da:
- responsabile del Centro di riferimento regionale per i trapianti, presidente;
- dirigente dell’ufficio competente in materia del Dipartimento competente in sanità;
- dirigente o funzionario medico del Dipartimento regionale competente in sanità.
Regime transitorio per i trapianti pregressi
La legge riconosce un contributo una tantum di lire 5.000.000 ai residenti in Basilicata sottoposti a trapianto dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 5/1992 fino al 31 dicembre 1999, purché non abbiano già ottenuto i contributi previsti dalla L. n. 5/1992 o altri contributi pubblici. Il contributo spetta anche agli eredi del trapiantato deceduto. La domanda doveva essere presentata entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, con la documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura interessata. Il beneficio transitorio escludeva il rimborso ordinario previsto dall’art. 2.
Copertura finanziaria e abrogazioni
Per l’anno 2000 è stata autorizzata una spesa di lire 200 milioni per i rimborsi e il contributo transitorio, con copertura mediante riduzione del fondo globale e istituzione di un apposito capitolo di bilancio. Per gli anni successivi lo stanziamento è rimesso alle leggi di bilancio annuali. La legge abroga le norme della L.R. 10 febbraio 1992, n. 5.
Valutazione di attualità della disciplina
La disciplina sui rimborsi per trapianti e donazione da vivente conserva utilità applicativa per le richieste odierne dei residenti in Basilicata. È invece ormai esaurita e non più attuale la disposizione transitoria sui trapianti effettuati fino al 31 dicembre 1999, essendo legata a un termine di domanda già decorso.
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