L.R. Basilicata 26/2000
INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina contributi e agevolazioni regionali a favore dei Consorzi Fidi del settore agricolo in Basilicata, per garanzie, abbattimento interessi, consulenza e qualificazione. Fissa requisiti stringenti per i consorzi, limiti di importo e durata dei finanziamenti, controlli, revoca dei benefici e una norma transitoria per il primo riparto dei fondi. L’efficacia è subordinata all’esito favorevole dell’esame comunitario sugli aiuti di Stato.
Interventi a favore dei consorzi fidi agricoli in Basilicata
Interventi a favore dei consorzi fidi agricoli
La legge della Regione Basilicata sostiene lo sviluppo dei Consorzi Fidi operanti nel settore agricolo, prevedendo contributi e altre forme di intervento a favore delle imprese socie. La disciplina si applica solo nel territorio regionale e solo ai consorzi che rispettano i requisiti previsti dalla stessa legge e dalla normativa nazionale e comunitaria in materia finanziaria e di aiuti.
Finalità e tipologie di intervento regionale
La Regione interviene per favorire la funzione mutualistica dei consorzi e l’accesso al credito delle imprese agricole associate. Gli strumenti previsti sono quattro:
- contributi per integrare fondi rischi e patrimonio di garanzia;
- concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti assistiti da garanzia consortile;
- contributi per assistenza e consulenza tecnico-finanziaria alle imprese associate;
- interventi di qualificazione dei consorzi fidi.
Soggetti ammessi e requisiti dei consorzi
Possono beneficiare degli interventi soltanto i Consorzi Fidi costituiti da imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c., con base provinciale o regionale. È ammessa anche la forma di società consortile, salve le forme previste dalla normativa richiamata in materia finanziaria. Possono aderire anche, come sostenitori, enti pubblici e organismi privati.
Per accedere agli interventi i consorzi devono:
- avere sede operativa nel territorio della Regione Basilicata;
- essere regolati da uno statuto;
- perseguire fini di mutualità tra gli aderenti;
- avere almeno 300 soci, ridotti a 150 nelle aree montane individuate dalla L.R. n. 62/1996;
- disporre di un fondo rischi non inferiore a lire 300.000.000, ridotto a lire 150.000.000 nelle aree montane;
- concedere garanzie e agevolazioni sulla base di valutazioni indipendenti dal numero di quote sottoscritte o versate;
- poter essere costituiti anche da piccole e medie imprese, con obbligo di tenere un albo soci separato per le imprese agricole;
- essere iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993.
Contributi regionali: criteri e limiti
Il contributo per l’integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia è riconosciuto in misura proporzionale:
- al capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato;
- all’ammontare complessivo delle operazioni di finanziamento garantite ed effettivamente erogate o in essere alla chiusura dell’esercizio precedente la domanda;
- all’aumento di capitale sociale derivante dalla fusione tra due o più consorzi fidi.
Per i consorzi che raddoppiano, triplicano o quadruplicano il numero degli associati rispetto alla soglia minima è previsto un contributo aggiuntivo, rispettivamente pari al 5%, al 10% e al 15% del contributo minimo ottenibile.
Il contributo per l’attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria può coprire fino al 50% delle spese documentate e validate dagli uffici regionali competenti.
I criteri applicativi dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Regole sui finanziamenti assistiti da garanzia
La partecipazione finanziaria regionale comporta limiti specifici per i finanziamenti garantiti:
- per il credito a breve termine, durata massima di 18 mesi, nel rispetto della normativa comunitaria tempo per tempo vigente;
- per il credito a medio termine, durata massima di 10 anni, con rispetto dei criteri comunitari di ammissibilità, limitazioni ed esclusioni relativi agli aiuti e agli investimenti alle PMI.
L’importo massimo finanziabile per ciascuna impresa agricola consorziata è pari a lire 400.000.000. La stessa impresa non può essere socia di più consorzi fidi. La garanzia prestata ai sensi della legge deve inoltre essere computata ai fini del rispetto dei massimali vigenti per credito a breve e a medio termine.
Operazioni finanziabili
Le operazioni di finanziamento, sia su leggi agevolate sia su leggi ordinarie, possono riguardare un ampio ventaglio di investimenti e esigenze aziendali, tra cui:
- costruzione, acquisto, rinnovo, trasformazione e ampliamento di locali aziendali, compresi magazzini e relativa area;
- acquisto di terreni;
- acquisto, rinnovo e ampliamento di attrezzature e dotazioni d’ufficio;
- acquisto di scorte, nei limiti previsti dalle singole leggi;
- investimenti per diversificazione produttiva e sviluppo rurale, anche tramite agriturismo, difesa del suolo e valorizzazione dell’ambiente;
- ristrutturazione finanziaria;
- laboratori per il miglioramento della qualità di beni o servizi;
- certificazione di qualità;
- acquisto di automezzi;
- adeguamento dei luoghi di lavoro alle norme su sicurezza, igiene e smaltimento dei residui;
- studi di fattibilità per strategie di marketing e supporto alla commercializzazione;
- capitale di rischio;
- cambiale finanziaria;
- prestiti partecipativi.
Domande, procedimento e tempistiche
Le domande di ammissione ai benefici vanno presentate al Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’apposito bando.
In caso di scioglimento o liquidazione del consorzio, il rappresentante legale deve comunicare immediatamente alla Giunta regionale, su conforme deliberazione dell’organo competente, i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione. I contributi regionali eventualmente versati e non utilizzati entro 12 mesi devono essere restituiti alla Regione.
Controlli, variazioni statutarie e sanzioni
La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità di controllo sui beneficiari, per verificare il rispetto dei vincoli e delle condizioni fissate dalla legge e dalla disciplina comunitaria.
Ogni variazione statutaria deve essere comunicata immediatamente alla Giunta regionale, che verifica la permanenza dei requisiti richiesti per il finanziamento.
La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dagli atti attuativi comporta:
- la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli per i quali siano state riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione;
- l’esclusione per un anno dall’accesso ai contributi previsti dalla legge.
Pubblicità degli atti regionali ed esame comunitario
Le deliberazioni della Giunta regionale che disciplinano i controlli sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Sono pubblicati anche i provvedimenti sanzionatori.
I contributi possono essere erogati solo dopo l’esito favorevole dell’esame della Commissione UE sul regime di aiuti previsto. In ogni caso, gli importi concessi non possono superare i massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle PMI.
Copertura finanziaria e norma transitoria
La copertura degli oneri avviene annualmente mediante fondi statali e regionali, nonché fondi comunitari destinati alla creazione di forme di garanzia collettiva nel settore agricolo per l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.
In prima applicazione, il riparto dei fondi assegnati ai consorzi fidi avviene in rapporto al fondo consortile costituito e al numero dei soci.
Deprecazione
La legge non risulta formalmente abrogata nel testo fornito, ma è oggi di utilità pratica molto limitata perché riferita a una specifica fase di finanziamento e a interventi datati, con importi espressi in lire e procedure collegate a un regime comunitario di aiuti ormai superato.
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