L.R. Basilicata 23/2000
NORME PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DALLA FAUNA SELVATICA O INSELVATICHITA (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Basilicata disciplina l’indennizzo dei danni al patrimonio zootecnico causati da fauna selvatica o inselvatichita, con esclusioni e requisiti specifici per alcune tipologie di allevamento e capi. Prevede tempi stretti per denuncia, accertamento e domanda, limite dell’80% del valore degli animali e tetto massimo per azienda/anno. Include obblighi di prevenzione, divieto di uccisione delle specie protette e norme finanziarie inizialmente riferite al solo esercizio 2000.
Indennizzo dei danni alle produzioni zootecniche causati dalla fauna selvatica o inselvatichita
Indennizzo dei danni alle produzioni zootecniche causati dalla fauna selvatica o inselvatichita
La legge disciplina, per la Regione Basilicata, il risarcimento dei danni al patrimonio zootecnico provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita. La disciplina è oggi coordinata con le modifiche intervenute fino al 2024 e si applica sul territorio regionale, con esclusione delle aree ricomprese nei parchi nazionali.
Ambito di applicazione e danni risarcibili
Sono indennizzabili i danni causati ai capi bovini, bufalini, ovini, caprini, equidi e suini. Per i suini opera però una esclusione importante: non sono compresi i cinghiali condotti allo stato brado o semibrado e riferiti a un allevamento indicato nella BDN come “all’aperto o estensivo” o “transumante”; restano esclusi anche i capi riferiti a un allevamento “stabulato o intensivo”.
L’indennizzo è subordinato all’accertamento o alla certificazione delle condizioni del danno da parte del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria competente per territorio.
Obblighi degli allevatori e misure di prevenzione
Le aziende zootecniche che possono accedere al risarcimento devono adottare gli accorgimenti idonei a evitare o limitare i danni provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita, secondo le indicazioni e i provvedimenti previsti dalla legge.
È inoltre previsto il divieto assoluto di arrecare danno o uccidere le specie faunistiche protette, salvo il caso di comprovata difesa delle persone.
Procedura di segnalazione, accertamento e domanda
La tutela è condizionata al rispetto di termini molto rigorosi.
- L’allevatore danneggiato deve comunicare l’avvenuta aggressione al Servizio veterinario dell’ASL competente entro massimo 48 ore dall’evento.
- Il Servizio veterinario deve accertare l’accaduto entro massimo 24 ore dalla comunicazione e rilasciare la certificazione sanitaria.
- Il mancato rispetto del termine di 48 ore comporta il non riconoscimento automatico del danno.
Per presentare la domanda di risarcimento, il soggetto interessato deve:
- costituire e/o aggiornare il Fascicolo unico aziendale;
- compilare e trasmettere la domanda entro 30 giorni dalla certificazione sanitaria, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile sul sito della Regione Basilicata;
- inviare nei 5 giorni successivi la documentazione cartacea, completa degli elaborati richiesti dal sistema informatico, via PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente;
- rispettare rigorosamente tali termini, pena il mancato accoglimento della domanda.
Requisiti soggettivi e documentali
L’indennizzo è riconosciuto solo agli allevatori in regola con le norme vigenti su identificazione e registrazione del bestiame e sulle profilassi sanitarie.
Sono risarcibili esclusivamente i capi già muniti di matricola identificativa. Per equidi e suini, con esclusione dei cinghiali, il risarcimento è ammesso solo se risulta già presentata almeno la denuncia di nascita all’Associazione allevatori competente.
Misura del risarcimento e limiti economici
Il danno è risarcito nella misura dell’80% del valore degli animali, calcolato sulla base del prezziario della struttura regionale competente per materia, eventualmente adeguato annualmente ai valori di mercato.
Il risarcimento è comunque limitato a non oltre 30 milioni di lire per azienda e per anno.
L’indennizzo viene concesso compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e deve essere erogato entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ASL competente oppure, secondo la formulazione coordinata, entro 60 giorni dall’acquisizione presso l’ufficio competente della domanda cartacea.
Carta regionale della fauna e misure di salvaguardia
Sulla base delle segnalazioni ricevute e degli indennizzi pagati, l’ufficio regionale competente redige la carta regionale della localizzazione della fauna selvatica o inselvatichita e propone annualmente alla Giunta regionale i provvedimenti ritenuti adeguati per la salvaguardia del patrimonio zootecnico regionale.
Aspetti finanziari e abrogazioni
Per l’esercizio finanziario 2000 la copertura era assicurata con uno stanziamento specifico di 100 milioni di lire sul capitolo di spesa dedicato, poi ridenominato. Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio determinano gli importi degli stanziamenti.
La legge abroga la precedente L.R. 15 luglio 1974, n. 10, relativa al contributo per i danni al patrimonio zootecnico causati dai lupi.
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