Cassazione Civile, Sentenza n. 22608/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla detraibilità dell'IVA su costi di consulenza sostenuti da una società veicolo (MPI) nel contesto di un'operazione di leveraged buy out (LBO) e alla natura soggettiva ai fini IVA di detta società. L'Agenzia sosteneva che l'identificazione ai fini IVA della società veicolo fosse di per sé sufficiente a qualificare la stessa come soggetto passivo e quindi a legittimare la detrazione/rimborso dell'IVA. Pirelli (successore per incorporazione di MPI) sosteneva che, in concreto, MPI aveva sostenuto spese preparatorie all'operazione e che la detrazione doveva essere riconosciuta in quanto tali spese erano funzionali all'esercizio dell'attività economica risultante dalla fusione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale di Pirelli. Ha pertanto confermato l'orientamento dei giudici di merito (Commissione Tributaria Regionale) favorevole a Pirelli. La Corte ha rilevato che non basta l'identificazione ai fini IVA per affermare automaticamente la qualità di soggetto passivo: occorre una valutazione fattuale in base agli elementi oggettivi e all'effettiva natura delle attività svolte. Ha richiamato i principi della Corte di Giustizia UE e della giurisprudenza nazionale che riconoscono la rilevanza degli atti preparatori e la possibilità che una società veicolo (SPV) sia soggetto passivo quando vi sia un'intenzione obiettivamente dimostrata di iniziare un'attività economica e quando le spese sostenute siano preparatorie e strumentali all'esercizio di tale attività. Nel caso concreto i principi applicati dai giudici di merito sono stati ritenuti corretti. Condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese in favore di Pirelli: euro 30.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 4
La norma nazionale distingue le attività commerciali e prevede che il mero possesso di partecipazioni, se non strumentale o accessorio ad altra attività, non costituisce attività commerciale ai fini IVA; dunque l'identificazione non vale automaticamente come esercizio di impresa imponibile.
D.P.R. n. 633/1972, art. 17
Norma sul meccanismo del reverse charge applicato alle prestazioni ricevute da soggetti UE o extra-UE; richiamata per descrivere il trattamento praticato da MPI sulle fatture ricevute.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
Stabilisce il regime di detrazione dell'IVA: la detraibilità è subordinata allo status di soggetto passivo e all'inerenza delle spese all'attività economica (anche in riferimento ad acquisti preparatori).
Direttiva 2006/112/CE
La disciplina comunitaria sullo status di soggetto passivo e sulla detraibilità è richiamata; però l'identificazione ai fini IVA non è automaticamente risolutiva e va contestualizzata con la funzione economica effettiva svolta dall'ente.
Regolamento (UE) n. 282/2011
Disposizioni di attuazione della Direttiva IVA; utile al quadro interpretativo ma non altera il principio che gli atti preparatori possono rientrare nell'attività economica.
Giurisprudenza CJEU (es. C-42/19 Sonaecom; C-249/17 Ryanair) e giurisprudenza nazionale
sentenze citate nella motivazione
I precedenti Ue e nazionali affermano che chi ha intenzione provata, da elementi oggettivi, di iniziare un'attività economica e sostiene spese preparatorie è da considerare soggetto passivo e che le spese preparatorie sono parte integrante dell'attività economica, dunque potenzialmente detraibili.
Massime di principio
- L'identificazione ai fini IVA non produce automaticamente lo status di soggetto passivo: occorre una valutazione fattuale sulle reali finalità e attività svolte dall'ente.
- Nel contesto di operazioni LBO con SPV/newco, le spese sostenute antecedentemente alla fusione possono essere considerate atti preparatori e, se obiettivamente dirette all'avvio di un'attività economica risultante dall'operazione, rientrano nel perimetro delle attività economiche ai fini della detrazione dell'IVA.
- Per riconoscere il diritto alla detrazione è necessario accertare (i) lo status di soggetto passivo del soggetto che chiede la detrazione e (ii) l'inerenza dei beni/servizi acquistati rispetto all'attività economica imponibile o assimilata.
- La qualificazione di una holding come 'statica' o 'mista' dipende dalle concrete modalità di esercizio (se interferisce nella gestione delle partecipate o fornisce servizi) e da elementi oggettivi che provino l'intenzione di avviare l'attività economica.
- La mera esistenza di una partita IVA o l'identificazione non può sostituire l'accertamento probatorio sugli elementi fattuali; l'amministrazione finanziaria deve motivare adeguatamente la qualificazione e non può limitarsi a rilievi formali.
- In caso di fusioni e successivo subentro per incorporazione, il diritto alla detrazione può essere fatto valere dal successore qualora quest'ultimo risulti soggetto passivo e sussistano i requisiti di inerenza rispetto alle operazioni future determinate dall'operazione straordinaria.
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