Sentenza del 05/05/2015 n. 3974 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Scambio di informazioni tra Stati membri dell'Unione europea - Segreto d'ufficio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La sentenza ha affermato che lo scambio di informazioni tra Stati membri, quando finalizzato al corretto accertamento delle imposte sul reddito, costituisce una fonte legittima di acquisizione di dati relativi ai contribuenti e non viola il segreto d'ufficio. Le informazioni trasmesse possono quindi essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria nei limiti della loro pertinenza e della normativa applicabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzabilità, nell'ambito dell'accertamento delle imposte sul reddito, delle informazioni trasmesse da un altro Stato membro dell'Unione europea, sostenendo che tale scambio potesse violare il segreto d'ufficio.
Norme richiamate
Normativa europea sullo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri
Lo scambio di informazioni tra Stati membri volto a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito non viola il segreto d'ufficio.
La cooperazione amministrativa fiscale tra Stati membri è considerata una modalità legittima di acquisizione delle informazioni necessarie all'accertamento tributario; la trasmissione dei dati per finalità fiscali istituzionali non integra, di per sé, una violazione del segreto d'ufficio.
Massime di principio
- Le informazioni fiscali trasmesse legittimamente da un'autorità di uno Stato membro a quella di un altro possono essere utilizzate per l'accertamento tributario, purché lo scambio avvenga secondo le procedure previste dalla normativa europea e nazionale.
- Il segreto d'ufficio non impedisce la comunicazione di dati alle autorità fiscali di altri Stati membri quando la comunicazione è finalizzata al corretto accertamento delle imposte.
- L'opposizione all'utilizzo di informazioni provenienti dall'estero non è sufficiente, da sola, a renderle inutilizzabili: occorre dimostrare una violazione concreta delle regole di competenza, procedura, pertinenza, proporzionalità o dei diritti di difesa.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'origine, l'autenticità, la pertinenza o le modalità di acquisizione delle informazioni, ma non può fondare la contestazione esclusivamente sulla loro provenienza da un'altra amministrazione fiscale europea.
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