Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/05/2015 n. 3974 - Comm. Trib. Prov. Milano

Accertamento - Scambio di informazioni tra Stati membri dell'Unione europea - Segreto d'ufficio - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. La sentenza ha affermato che lo scambio di informazioni tra Stati membri, quando finalizzato al corretto accertamento delle imposte sul reddito, costituisce una fonte legittima di acquisizione di dati relativi ai contribuenti e non viola il segreto d'ufficio. Le informazioni trasmesse possono quindi essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria nei limiti della loro pertinenza e della normativa applicabile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'utilizzabilità, nell'ambito dell'accertamento delle imposte sul reddito, delle informazioni trasmesse da un altro Stato membro dell'Unione europea, sostenendo che tale scambio potesse violare il segreto d'ufficio.

Norme richiamate

  • Normativa europea sullo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri

    Lo scambio di informazioni tra Stati membri volto a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito non viola il segreto d'ufficio.

    La cooperazione amministrativa fiscale tra Stati membri è considerata una modalità legittima di acquisizione delle informazioni necessarie all'accertamento tributario; la trasmissione dei dati per finalità fiscali istituzionali non integra, di per sé, una violazione del segreto d'ufficio.

Massime di principio

  • Le informazioni fiscali trasmesse legittimamente da un'autorità di uno Stato membro a quella di un altro possono essere utilizzate per l'accertamento tributario, purché lo scambio avvenga secondo le procedure previste dalla normativa europea e nazionale.
  • Il segreto d'ufficio non impedisce la comunicazione di dati alle autorità fiscali di altri Stati membri quando la comunicazione è finalizzata al corretto accertamento delle imposte.
  • L'opposizione all'utilizzo di informazioni provenienti dall'estero non è sufficiente, da sola, a renderle inutilizzabili: occorre dimostrare una violazione concreta delle regole di competenza, procedura, pertinenza, proporzionalità o dei diritti di difesa.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'origine, l'autenticità, la pertinenza o le modalità di acquisizione delle informazioni, ma non può fondare la contestazione esclusivamente sulla loro provenienza da un'altra amministrazione fiscale europea.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.