Sentenza del 05/05/2015 n. 105 - Comm. Trib. Prov. Cremona
AGGREDIBILITÀ DI BENI CONFERITI IN UN FONDO PATRIMONIALE - Iscrizione di ipoteca - Estraneità agli interessi familiari e conoscenza da parte del debitore - Onere della prova a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta, poiché è stato ribadito che il debitore deve provare sia che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, sia che il creditore conosceva tale estraneità. La semplice costituzione del fondo patrimoniale non impedisce automaticamente l'iscrizione di ipoteca e non trasferisce sul creditore l'onere di dimostrare la legittimità dell'aggressione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'iscrizione dell'ipoteca su beni conferiti in un fondo patrimoniale, sostenendo che il debito fosse stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia e che, per tale ragione, i beni non fossero aggredibili. La questione centrale riguardava anche la prova della conoscenza, da parte del creditore, dell'estraneità del debito agli interessi familiari.
Norme richiamate
Art. 169 c.c.
La disposizione disciplina gli atti di disposizione e di amministrazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale, nel quadro della relativa tutela e dei suoi limiti.
Art. 170 c.c.
I creditori non possono agire esecutivamente sui beni del fondo e sui frutti di essi se non per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per bisogni della famiglia.
I beni del fondo patrimoniale sono protetti dall'esecuzione per debiti estranei ai bisogni della famiglia solo quando il debitore dimostri l'estraneità del debito e la conoscenza di tale circostanza da parte del creditore.
Cass. civ., nn. 2970/2013, 4011/2013 e 5385/2013
La giurisprudenza richiamata conferma che l'onere della prova delle condizioni necessarie per opporsi all'aggressione dei beni del fondo patrimoniale grava sul debitore.
Massime di principio
- La mera esistenza di un fondo patrimoniale non rende automaticamente impignorabili o non ipotecabili i beni che ne fanno parte.
- Chi intende opporsi all'iscrizione di ipoteca o all'esecuzione deve provare concretamente che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia.
- Occorre inoltre dimostrare che il creditore conosceva, al momento della nascita del credito, l'estraneità del debito alle esigenze familiari; la sola natura dell'attività o del debito può non essere sufficiente.
- In assenza di tale prova, la tutela del fondo patrimoniale non prevale sulla garanzia patrimoniale del creditore.
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