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Sentenza

Sentenza del 05/05/2015 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Massa Carrara

Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici - Raddoppio dei termini qualora sussista l'obbligo di denuncia penale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto che i termini raddoppiati sono termini autonomi stabiliti direttamente dalla legge e operano automaticamente quando sussiste l'obbligo di denuncia penale. Non è quindi necessaria una valutazione discrezionale dell'ufficio tributario né, secondo il principio riportato, l'effettiva presentazione della denuncia, purché siano presenti gli elementi che rendono configurabile l'obbligo di denuncia per un reato tributario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario quando, in base agli elementi riscontrati, sussiste l'obbligo per l'ufficio di presentare denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per la possibile commissione di reati tributari previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il principio affermato esclude che il raddoppio sia una proroga discrezionale concessa dall'amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 331 del codice di procedura penale

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio

    La norma fonda l'obbligo di denuncia penale quando l'ufficio pubblico rileva fatti che possono integrare un reato perseguibile d'ufficio.

  • Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Individua i reati tributari la cui possibile sussistenza può determinare l'obbligo di denuncia penale e, conseguentemente, l'applicazione dei termini raddoppiati per l'accertamento.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non deve essere considerato una proroga discrezionale, ma un termine autonomo previsto direttamente dalla legge.
  • Quando gli elementi acquisiti rendono configurabile un reato tributario e sussiste l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p., il raddoppio opera automaticamente.
  • Per valutare la tempestività di un accertamento occorre verificare non solo il termine ordinario, ma anche se i fatti contestati avrebbero imposto una denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000.
  • La mera scadenza del termine ordinario non rende necessariamente illegittimo l'accertamento se ricorrono i presupposti sostanziali per l'applicazione del termine raddoppiato.
  • Il testo non indica le parti processuali né l'esito formale dei singoli gradi di giudizio; pertanto l'identificazione di ricorrente, resistente e vincitore è ricavata soltanto dal principio riportato e deve essere verificata consultando la sentenza integrale.

Testo integrale

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