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Sentenza

Sentenza del 05/05/2015 n. 156 - Comm. Trib. Prov. Lecco

RIMBORSO - Esercizio di opzione in dichiarazione - Perfezionamento dell'opzione - Rettifica dichiarazione mediante istanza di rimborso - Preclusione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva compilato il Quadro RT della dichiarazione dei redditi, manifestando così la volontà di aderire alla rivalutazione delle partecipazioni prevista dal d.l. 282/2002, e aveva versato la prima rata dell'imposta sostitutiva. In seguito aveva cercato di modificare la scelta mediante un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973. La controversia riguardava quindi la possibilità di revocare o correggere l'opzione già esercitata attraverso una domanda di rimborso.

La decisione

La pretesa del contribuente è stata respinta. La compilazione del Quadro RT costituisce manifestazione di volontà di esercitare l'opzione e il versamento dell'intero importo, oppure della prima rata in caso di pagamento rateale, perfeziona l'opzione. Da quel momento il contribuente può utilizzare il nuovo valore rivalutato per determinare le plusvalenze ai sensi dell'art. 67 del TUIR. In assenza di una specifica disposizione normativa che consenta la revoca, non è possibile modificare successivamente la scelta mediante un'istanza di rimborso.

Norme richiamate

  • d.l. 282/2002

    Prevede la possibilità di rivalutare fiscalmente le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

  • Art. 67 TUIR

    Disciplina le plusvalenze derivanti, tra l'altro, dalla cessione di partecipazioni; il valore rivalutato può essere utilizzato come nuovo valore di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza.

  • Art. 38 d.P.R. 600/1973

    Disciplina la richiesta di rimborso delle imposte, ma non consente, in assenza di una specifica previsione normativa, di revocare un'opzione fiscale già perfezionata.

  • Quadro RT della dichiarazione dei redditi

    La sua compilazione rappresenta la manifestazione di volontà del contribuente di avvalersi dell'opzione di rivalutazione.

Massime di principio

  • Quando una scelta fiscale opzionale è dichiarata attraverso un apposito quadro e viene effettuato il pagamento richiesto, l'opzione può considerarsi perfezionata e non liberamente revocabile.
  • Il versamento della prima rata può essere sufficiente a rendere efficace l'opzione, se la disciplina prevede il pagamento rateale.
  • Un'istanza di rimborso non può essere utilizzata per correggere una scelta fiscale consapevolmente effettuata, salvo che una specifica norma consenta espressamente la revoca o la rettifica.
  • Prima di esercitare un'opzione fiscale con effetti patrimoniali, è opportuno verificare attentamente la convenienza della scelta, poiché la successiva rinuncia potrebbe essere preclusa.
  • La semplice volontà successiva del contribuente o il ripensamento non bastano a ottenere il rimborso di quanto versato quando l'opzione si è già perfezionata.

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